Mobbing e abuso d'ufficio

AutoreMario De Bellis
Pagine1056-1058

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@1. I termini della questione

- Con la sentenza che si annota, la Cassazione enuncia per la prima volta il principio secondo il quale la condotta cosiddetta di mobbing esercitata da pubblico funzionario nei confronti di altro dipendente pubblico sottordinato integra gli estremi del reato di abuso d'ufficio1.

Il fatto concretamente oggetto di esame attiene alla condotta di un sindaco che destinava un dipendente comunale a mansioni totalmente difformi da quelle fino a quel momento esercitate e corrispondenti a qualifica inferiore a quella spettante al dipendente stesso (cosiddetto demansionamento).

Non mancano in verità sentenze che, già in passato, hanno ritenuto l'esistenza del reato di cui all'art. 323 c.p. a fronte di condotte di pubblici ufficiali che impedivano a certi dipendenti di svolgere funzioni corrispondenti alla qualifica posseduta2.

La novità della sentenza in esame, sta proprio nell'aver affrontato la tematica del mobbing in relazione alla condotta dei pubblici ufficiali.

@2. Il mobbing

- Come è noto, manca nell'ordinamento giuridico italiano una definizione di mobbing e tale istituto è frutto di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, la quale ultima, sviluppatasi nel settore giuslavoristico, sta trovando sempre più campo anche nel settore penale.

Il mobbing è stato dunque definito, dalla giurisprudenza civile, come condotta sistematica e protratta nel tempo che concreta, per le sue caratteristiche vessatorie, una lesione dell'integrità fisica e della personalità morale del prestatore di lavoro, garantite dall'art. 2087 c.c.; tale illecito, che rappresenta una violazione dell'obbligo di sicurezza posto da questa norma generale a carico del datore di lavoro, si può realizzare con comportamenti materiali o provvedimenti del datore di lavoro, indipendentemente dall'inadempimento di specifici obblighi contrattuali previsti dalla disciplina del rapporto di lavoro subordinato. La sussistenza della lesione del bene protetto e delle sue conseguenze dannose deve essere verificata considerando l'idoneità offensiva della condotta del datore di lavoro, che può essere dimostrata, per la sistematicità e la durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e di discriminazione, risultanti specialmente da una connotazione emulativa e pretestuosa, anche in assenza di una violazione di specifiche norme di tutela del lavoratore subordinato3.

Analogamente, nella giurisprudenza penale, si è qualificato come mobbing la reiterazione da parte del datore di lavoro di plurimi atteggiamenti convergenti nell'esprimere ostilità verso la vittima e preordinati a mortificare e ad isolare il dipendente nell'ambiente diPage 1057 lavoro, richiedendosi frequenza e durata nel tempo delle azioni ostili al fine di valutarne il complessivo carattere persecutorio e discriminatorio della condotta dell'imputato4.

In termini del tutto analoghi si è d'altronde pronunciata anche la Corte costituzionale5.

Alla stregua di tale definizione, le sentenze che si sono occupate in sede penale del mobbing hanno cercato di inquadrare tale fenomeno nel reato di cui all'art. 610 c.p., sottolineando la coartazione del dipendente che, a causa della condotta violenta o minacciosa del datore di lavoro, deve subire modifiche a lui sfavorevoli del rapporto di lavoro6, od in quello di cui all'art. 572 c.p., essendosi approfondita la posizione di autorità del datore di lavoro e la continuatività delle condotte persecutorie o discriminatorie7.

In dottrina8 si è giustamente sottolineato come la condotta di mobbing possa, con il suo protrarsi, cagionare anche lesioni fisiche o più spesso psichiche (sentimenti di umiliazione, frustrazione, disagio nei rapporti interpersonali, fino ad arrivare a stati di esaurimento nervoso e depressione) e si propugna dunque l'applicazione dell'art. 582 c.p.

Anche l'Inail in effetti, con circolare9 poi annullata dal giudice amministrativo10, aveva qualificato il mobbing come malattia professionale.

@3. Il demansionamento nel pubblico impiego

- Il rapporto di lavoro dei dipendenti...

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