Abusivismo finanziario e recupero crediti: profili di rilevanza penale di talune modalità operative

AutoreGiovanni Battista Bartolini
Pagine587-590

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@1. Premessa.

Il provvedimento del tribunale del riesame di Roma del 4 gennaio 2002 (dep. 22 gennaio 2002) merita un breve commento almeno per tre ragioni.

Sotto il primo profilo, esso arricchisce il quadro giurisprudenziale, non ricchissimo, in materia di abusivismo finanziario. Sotto altro profilo, la decisione annotata contribuisce a risolvere la problematica dell'assoggettabilità delle imprese di recupero crediti alla disciplina del T.U.L.B. (D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385) ed in particolare, per ciò che qui interessa, delle relative sanzioni penali.

Tale questione era stata affrontata dagli operatori del settore fin dall'introduzione della L. 197/91 e sembrava risolta dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e poi esplicitamente dal tenore del D.M. Tesoro 6 luglio 1994 1.

L'esperienza concreta ha invece dimostrato che, ciononostante, il problema torna a riproporsi nella pratica e riguarda un fenomeno coinvolgente oltre tremila aziende, estese sull'intero territorio nazionale. Ed è questo il terzo profilo d'interesse della decisione annotata, in quanto essa, superando gli aspetti nominalistici, affronta e risolve la questione analizzando e valutando gli schemi operativi delle società di recupero crediti.

@2. I fatti all'esame del tribunale del riesame di Roma.

I titolari di un'impresa di recupero crediti hanno impugnato il provvedimento di sequestro preventivo della loro società, essendo loro contestato il reato di abusivismo finanziario (art. 132 T.U.L.B.), sotto forma di attività di prestazione di servizi di pagamento.

Nel corso delle indagini si era infatti accertato che la società di recupero crediti, dopo avere ricevuto dai clienti creditori l'incarico per la riscossione extragiudiziale di crediti insoluti, intraprendeva le attività di recupero, spesso concedendo ai debitori ulteriori dilazioni nei pagamenti, anche al fine di rendere a costoro più agevole l'adempimento, mediante versamenti rateali. Le somme così recuperate, anziché essere direttamente versate al cliente creditore, confluivano e giacevano sui conti della società di recupero che, a cadenze periodiche, versava ai clienti le somme loro spettanti (c.d. estratti conto).

La maggioranza dei contratti prevedeva, esplicitamente o implicitamente, la cessione del credito sugli interessi dal cliente creditore a favore della società di recupero, la quale si impegnava a rendere esclusivamente la sorte capitale, decurtata di provvigioni e spese. Il debitore si vedeva di conseguenza caricato delle somme relative agli interessi moratori - già maturati fin dal momento del suo inadempimento - e degli ulteriori interessi connessi all'eventuale dilazione concessagli - in piena autonomia - dalla società di recupero.

Tale procedura offriva diversi vantaggi. Il cliente creditore beneficiava di entrate certe a cadenze quindicinali o mensili. La perdita degli interessi di mora, ceduti alla società di recupero, veniva ampiamente compensata dai minori costi relativi alla gestione della miriade di microcrediti, spesso di difficile realizzazione, affidata in blocco alla società di recupero. Il cliente creditore poteva così concentrare la sua attenzione, anche in termini di costi di organizzazione aziendale, sulla gestione di un numero ridotto di grandi creditori, da escutere con maggiori margini di vantaggio.

La società di recupero, da parte sua, lucrava gli interessi moratori già maturati, gli ulteriori interessi calcolati sulle dilazioni concesse al debitore e, versando al cliente creditore la sorta capitale solo a procedura definitivamente estinta, godeva dei benefici offerti dalla giacenza sui propri conti delle singole rate versate nel tempo dal debitore.

@3. La disciplina del recupero crediti per conto terzi.

3.1 Per attività di recupero crediti ci si vuole qui riferire "all'attività di gestione e recupero dei crediti insoluti mediante sollecitazione dei debitori e trasmissione delle disponibilità finanziarie recuperate ai clienti creditori, previa corresponsione di onorari e rimborsi spese" 2.

Per lo svolgimento di tale impresa è richiesta l'iscrizione alla Camera di commercio e la licenza rilasciata dalla questura ex art. 115 T.U.L.P.S. È obbligatoria la tenuta aggiornata di un apposito registro generale degli affari sul quale devono essere annotati gli estremi delle singole operazioni 3. Tale attività, almeno fino ad oggi, è stata in pratica regolata dalla sola disciplina prevista per le altre agenzie di affari di cui al citato art. 115.

Tuttavia, già nel 1993, si era sottolineato "l'interesse che attività quale quella in esame ovvero, ad esempio, l'attività di "trasporto valori", comportanti "maneggio" di denaro e titoli di credito, assumono ai fini di una efficace azione avverso il riciclaggio di disponibilità finanziarie provenienti da attività criminose" 4.

La preoccupazione degli esperti ha trovato risposta nell'approvazione del D.L.vo 25 settembre 1999, n. 374 (Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ad attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazioni a fini di riciclaggio, a norma della L. 6 febbraio 1996, n. 52) che ha assoggettato, fra gli altri 5, l'attività di recupero dei crediti per conto terzi agli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni sospette previsti dalla normativa antiriciclaggio 6.

3.2 L'introduzione di obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione anche in capo ad operatori non propriamente finanziari (oltre alle imprese di recupero crediti, si pensi ad esempio alle case d'asta e gallerie d'arte o al commercio di cose antiche) assume un significato emblematico nella prospettiva della lotta alla criminalità organizzata perseguita in primo luogo attraverso interventi di disciplina degli operatori economici 7.

In tale ottica, l'attenzione del legislatore, dapprima incentrata quasi esclusivamente sugli intermediari bancari e progressivamente allargatasi agli altri intermediari non bancari (settore assicurativo, mobiliare, ecc.) 8, raggiunge oggi anche operatori del mercato che - non coinvolti in prima persona nella tutela del risparmio - erano rimasti tradizionalmente in ombra nella prospettiva della prevenzione e repressione dei fenomeni di riciclaggio 9.

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3.3 All'indomani dell'introduzione della L. 197/91, ci si era interrogati sull'estensione della nuova normativa all'attività di recupero crediti. La soluzione della questione implicava rilevanti risvolti pratici, perché l'art. 6 L. 197/91, al comma 9, configurava come ipotesi delittuosa l'abusivo esercizio delle attività finanziarie di cui all'art. 4, comma 2, che vi ricomprendeva, fra l'altro, il "servizio di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito".

Ciò aveva spinto numerosi operatori del settore a richiedere dapprima l'iscrizione in vai cautelativa nell'elenco degli intermediari indicato dall'art. 6 L. 197/91 e, successivamente, la cancellazione per difetto dei presupposti 10.

Ora, l'art. 6, comma 9, L. 197/91 è stato espressamente abrogato dall'art. 161 comma 1 T.U.L.B., che ha ridisciplinato l'intera materia. In particolare e per quanto qui interessa, l'art. 106, comma 1, T.U.L.B. ha riservato ad operatori iscritti in apposito elenco tenuto dall'Ufficio italiano dei cambi, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività "di prestazione di servizi di pagamento".

L'esame del contenuto e della natura dell'attività di recupero crediti in senso stretto - da cui sembrano esclusi aspetti di rilievo finanziario - ed il diverso tenore dell'art. 106 T.U.L.B. 11, aveva spinto il Comitato antiriciclaggio a ritenere l'attività di recupero crediti non assoggettabile alle disposizioni della L. 197/91 12.

Peraltro lo stesso art. 106, comma 4, T.U.L.B., ha affidato al Ministero del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, di specificare il contenuto delle attività finanziarie indicate all'art. 106, comma 1, T.U.L.B. 13. Così l'art. 4, comma 1, D.M. 6 luglio 1994 ha stabilito che per prestazioni di servizi di pagamento di cui all'art. 106, comma 1, T.U.L.B., si intende l'attività di intermediazione finanziaria esercitata mediante "incasso e trasferimento di fondi", reintroducendo...

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