LEGGE REGIONALE 31 luglio 2012, n. 37 - Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2009, n. 22 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi comunitari).

(Pubblicata nel Bollet6tino ufficiale della Regione Abruzzo Supplemento ordinario n. 43 del 10 agosto 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 22/2009

  1. All'art. 2 della legge regionale n. 22/2009 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi comunitari) sono apportate le seguenti modifiche:

    1. il comma 2 e' sostituito dal seguente:

      '2. In conformita' al comma 4 dell'art. 44 dello Statuto, il Presidente della Giunta informa periodicamente, e comunque ogni sei mesi, il Consiglio regionale sulle relazioni tra la Regione e l'Unione europea, anche con riferimento alle attivita' di cui all'art. 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), nonche' sulle negoziazioni con Stati esteri e con Enti omologhi di Stati esteri.'.

    2. il comma 3 e' sostituito dal seguente:

      '3. Il Servizio Affari della Giunta e i Direttori regionali, nell'ambito delle rispettive competenze, trasmettono per via telematica alla Commissione consiliare competente in materia di politiche europee, gli atti di programmazione ed i provvedimenti di attuazione e promozione delle politiche europee della Regione.'.

      Art. 2

      Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 22/2009

  2. All'art. 3 della legge regionale n. 22/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

    1. la rubrica e' sostituita con la seguente: '(Partecipazione della Regione alla formazione degli atti europei)';

    2. al comma 2 la parola 'proprie' e' soppressa e, dopo la parola 'osservazioni', sono inserite le parole 'della Regione';

    3. il comma 3 e' sostituito dal seguente:

      '3. Le osservazioni di cui al comma 2 sono proposte dalla Giunta e da ciascun Consigliere e sono discusse ed approvate con risoluzione della Commissione consiliare competente in materia di politiche europee secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.'.

    4. il comma 4 e' abrogato.

      Art. 3

      Integrazione alla legge regionale n. 22/2009

  3. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 22/2009, e' inserito il seguente:

    'Art. 3-bis.

    Verifica del rispetto del principio di sussidiarieta' 1. Il Consiglio regionale, anche in raccordo con la Giunta regionale, verifica il rispetto del principio di sussidiarieta' nei progetti di atti legislativi dell'Unione europea anche attraverso forme di cooperazione interistituzionale, in ambito nazionale ed europeo.

  4. Gli esiti della verifica, di cui al comma 1, sono approvati con risoluzione della Commissione consiliare competente in materia di politiche europee secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

  5. Gli esiti di cui al comma 2 sono trasmessi alla Giunta regionale, alle Camere del Parlamento e al Comitato delle Regioni nonche' alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.'.

    Art. 4

    Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 22/2009

  6. L'art. 4 della legge regionale n. 22/2009, e' sostituito dal seguente:

    'Art. 4.

    Indirizzi in materia europea 1. Entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio regionale, secondo le procedure previste dal Regolamento interno, si riunisce per l'esame del programma di lavoro annuale della Commissione europea, ai fini della formulazione delle osservazioni di cui all'art. 3.

  7. Il Presidente del Consiglio regionale da' comunicazione al Presidente della Giunta regionale dell'avvio dell'esame del Programma di cui al comma 1.

  8. L'esame del programma di cui al comma 3 e' contestuale all'esame della relazione sullo stato di conformita' dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo...

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