LEGGE REGIONALE 27 settembre 2011, n. 13 - Nuove norme sugli istituti di garanzia. Modifica della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 «Norme sul difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del difensore civico)», della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 «Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza» e della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3 «Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna».

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna n.

145 del 27 settembre 2011) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica dell'articolo 7 della legge regionale n. 25 del 2003

  1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n.

    25 del 2003 sono aggiunte le seguenti parole: 'per un periodo di almeno cinque anni'.

    Art. 2

    Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale n. 25 del 2003

  2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n.

    25 del 2003 e' aggiunto il seguente periodo: 'Ciascun consigliere puo' avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo curriculum.'.

  3. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 25 del 2003 sono eliminate le seguenti parole: ', fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, comma 1'.

    Art. 3

    Modifica dell'articolo 9 della legge regionale n. 25 del 2003

  4. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 25 del 2003 dopo le parole 'imprenditoriale o professionale' sono aggiunte le seguenti: 'da cui possa derivare un conflitto di interessi con l'incarico assunto'.

    Art. 4

    Modifica dell'articolo 10 della legge regionale n. 25 del 2003

  5. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 25 del 2003 e' cosi' sostituito:

    '1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e non puo' essere rieletto.'.

    Art. 5

    Modifica dell'articolo 11 della legge regionale n. 25 del 2003

  6. Alla fine del comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale n. 25 del 2003 e' aggiunto il seguente periodo: 'Il Difensore civico puo' riassumere in Aula la relazione.'.

    Art. 6

    Introduzione dell'articolo 13-bis nella legge regionale n. 25 del 2003

  7. Dopo l'articolo 13 della legge regionale n. 25 del 2003, e' inserito il seguente:

    'Art. 13-bis (Rapporti con i Garanti regionali ed il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)). - 1. Il Difensore civico, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della liberta' personale, si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attivita' nell'ambito delle rispettive competenze; collaborano altresi' con il Co.Re.Com. (Comitato regionale per le comunicazioni) nel vigilare sull'operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse.'.

    Art. 7

    Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale n. 25 del 2003

  8. L'articolo 14 della legge regionale n. 25 del 2003 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 14 (Indennita'). - 1. Al Difensore civico e' corrisposta, per dodici mensilita' annuali, un'indennita' mensile di funzione pari al 60 per cento dell'indennita' di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali, nonche' lo stesso trattamento di missione.'.

    Art. 8

    Modifica dell'articolo 15 della legge regionale n. 25 del 2003

  9. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 25 del 2003 sono aggiunti i seguenti commi:

    '2-bis. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attivita' e della corrispondente dotazione finanziaria, il Difensore civico ha autonomia gestionale e organizzativa.

    2-ter. Le determine e i provvedimenti di liquidazione attuativi del programma del Difensore civico sono di competenza del dirigente di riferimento della struttura di supporto agli istituti di garanzia.'.

    Art. 9

    Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 25 del 2003

  10. L'articolo 16 della legge regionale n. 25 del 2003 e' sostituito dal...

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