LEGGE REGIONALE 1 agosto 2011, n. 19 - Modificazioni alle leggi regionali 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)), e 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 34 del 16 agosto 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Inserimento dell'art. 2-bis 1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico.

Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico), e' inserito il seguente:

'Art. 2-bis.

Rapporti con azioni e ricorsi amministrativi e giurisdizionali 1. Il Difensore civico, ove lo ritenga opportuno, puo' intervenire anche in pendenza di lite in sede amministrativa o giurisdizionale civile e amministrativa. In caso di intervento in pendenza di lite e di sopravvenienza di lite, il Difensore civico puo' sospendere il proprio intervento in attesa della relativa pronuncia.'.

Art. 2

Inserimento dell'art. 2-ter 1. Dopo l'art. 2-bis della legge regionale n. 17/2001, introdotto dall'art. 1, e' inserito il seguente:

'Art. 2-ter.

Compiti del Difensore civico in qualita' di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta' personale 1. Il Difensore civico svolge le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta' personale attuate nel territorio regionale, secondo la disciplina stabilita dalla legge sull'ordinamento penitenziario.'.

Art. 3

Modificazioni all'art. 3

  1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n.

    17/2001 e' sostituita dalla seguente:

    'b) laurea magistrale, laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento in giurisprudenza;'.

  2. Alla lettera e) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 17/2001, le parole: 'comma 1' sono sostituite dalle seguenti:

    'commi 1 e 1-bis'.

  3. Alla lettera f) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 17/2001 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ', accertata con le modalita' di cui all'art. 5'.

    Art. 4

    Modificazione all'art. 6

  4. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 17/2001 e' sostituito dal seguente:

    '1. Dopo l'espletamento dell'accertamento di cui all'art. 5, il Presidente del Consiglio regionale iscrive l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale.'.

    Art. 5

    Modificazioni all'art. 7

  5. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 17/2001, le parole: 'su atti della' sono sostituite dalle seguenti: 'sulla'.

  6. Dopo il...

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