«Diritto all'abitazione» e carta dei diritti fondamentali dell'unione europea

AutoreCorrado Sforza Fogliani
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Il Consiglio europeo di Nizza decider‡ a dicembre in merito alla natura da conferire alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea predisposta in questi mesi: dovr‡ infatti pronunciarsi nel senso di inserire la stessa nel contesto dei Trattati dell'Unione, ovvero di riservarle il valore di una Dichiarazione solenne adottata dalle istituzioni dell'Unione (Parlamento, Consiglio, Commissione).

Quale che sia la decisione di Nizza, la Carta Ë comunque destinata ad esercitare un ruolo non infimo nel contesto internazionale e nei singoli diritti interni. Giustificata Ë quindi l'attenzione che ad essa, fin dall'inizio, hanno dedicato - a difesa della propriet‡ - sia l'Uipi -Union Internationale de la propriété immobiliËre (nella quale l'Italia Ë rappresentata dalla Confedilizia) sia l'ELO - European Landowners' Organization (per il nostro Paese Ë presente in essa la Federazione nazionale della Propriet‡ Fondiaria). In particolare - come propriet‡ edilizia italiana - dobbiamo sottolineare il significato profondo dell'art. 32 del progetto di Carta.

La norma in questione (la cui rubrica Ë: ´Sicurezza sociale e assistenza socialeª) recita dunque testualmente, al suo punto 3): ´L'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a chiunque non disponga di risorse sufficienti, secondo le modalit‡ stabilite dal diritto comunitario e dalle legislazioni e prassi nazionaliª.

Si tratta di una disposizione di grande civilt‡, prima ancora che di grande equilibrio. Come visto, il ´dirittoª - in buona sostanza - ad una ´abitazione dignitosaª viene riconosciuto nell'ambito dello Stato sociale, e quindi come un obbligo di ´assistenzaª che non puÚ che fare capo allo Stato.

Ma perché abbiamo detto che si tratta di una norma ´di grande civilt‡ª? Semplicemente perché in Italia le cose sono andate in modo diametralmente opposto per secoli: l'obbligo di assicurare una casa Ë stato posto a carico della sola propriet‡ immobiliare (cosÏ - tra l'altro - ingenerosamente penalizzata rispetto ad altri investimenti) gi‡ in occasione - e per la prima volta - del Giubileo 1550, come prover‡ una gustosa pubblicazione storica (dal significativo titolo In favorem inquilinorum, dal relativo decreto del Cardinale Camerlengo) che sar‡ a breve edita dalla Confedilizia edizioni. E di Giubileo in Giubileo quell'allegra ´prassiª si Ë trascinata...

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