CIRCOLARE 8 febbraio 2005, n. 4 - Patto di stabilita' interno per gli anni 2005-2007 per le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, le comunita' montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti, le unioni di comuni e le comunita' isolane con popolazione superiore a 10.000 abitantiArticolo 1, commi da 21 a 41, della legge 30 dicembre 2004, n311 (legge finanziaria 2005)

Alle province Ai comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti Alle comunita' montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti Alle unioni di comuni e alle comunita' isolane con popolazione superiore a 10.000 abitanti Agli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno e per conoscenza

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale Roma Al Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali Direz. Centr. Finanza locale Roma Alle ragionerie provinciali dello Stato Alla Corte dei conti - Segretariato generale - Sezione enti locali Roma All'A.N.C.I. - via dei Prefetti n. 46 Roma All'U.P.I. - Piazza Cardelli n. 4 Roma All'UNCEM - via Palestro n. 30 Roma

  1. Premessa.

    La legge finanziaria per il 2005 ha introdotto importanti novita' nell'azione di contenimento della spesa pubblica: il limite

    di incremento della spesa complessiva per l'anno 2005 delle amministrazioni pubbliche viene fissato al 2% rispetto alla corrispondente spesa per il 2004. Le Autonomie territoriali, in quanto facenti parte dell'aggregato amministrazioni pubbliche, adottano anch'esse tale principio attraverso le disposizioni sul patto di stabilita' interno che, nella legge finanziaria 2005, risultano profondamente modificate rispetto alle regole precedentemente vigenti: si e' passati, infatti, da una crescita programmata del saldo finanziario ad una evoluzione controllata della spesa. L'applicazione di tale regola generale a livello di singoli comparti (regioni, province, comuni, comunita' montane, unioni di comuni e comunita' isolane) determina l'obiettivo programmatico per l'anno 2005 in termini di contabilita' nazionale.

    Evidentemente, per dettare le regole di comportamento del singolo ente ed al fine di valutare correttamente gli effetti finanziari della norma, con il disegno di legge finanziaria sono state introdotte disposizioni basate non sui dati 2004 (non ancora definitivi) ma su dati certi, quali quelli gia' realizzatisi nell'esercizio 2003 incrementati del 4,8%: ottenendo cosi' un criterio quantitativamente analogo alla crescita del 2% sulla spesa presunta 2004.

    Successivamente, in sede di discussione parlamentare, al fine di eliminare eventuali andamenti anomali delle spese da prendere in considerazione, e' stata modificata la base di riferimento su cui applicare la percentuale di crescita programmata: infatti, si e' fatto riferimento non esclusivamente all'anno 2003 ma alla media delle spese del triennio 2001-2003 modificando, di conseguenza, la percentuale d'incremento dal 4,8% (base 2003) all'11,5% (base media triennio 2001-2003).

    Sempre in sede parlamentare e' stato introdotto il cosiddetto principio della «virtuosita» o meno di un ente locale: e' stato, infatti, definito «virtuoso» quell'ente la cui spesa corrente (determinata in termini di pagamenti in conto competenza e in conto residui) media pro-capite del triennio 2001-2003 sia risultata inferiore a quella media pro-capite della classe demografica di appartenenza (definita con decreto ministeriale 26 gennaio 2005, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e visionabile sul sito http://wwww. rgs.mef.gov.it/Norme-e-do/Finanza-Am/Patto-di-S/ index.asp). In questo caso, l'ente puo' far crescere il complesso delle proprie spese per l'anno 2005 dell'11,5% rispetto alla spesa media del triennio 2001-2003.

    Nel caso in cui, l'ente abbia registrato una spesa corrente media pro-capite del triennio 2001-2003 superiore o uguale a quella media pro-capite della classe demografica di appartenenza e' da considerarsi «non virtuoso» e, di conseguenza, il complesso delle proprie spese per l'anno 2005 potra' crescere del 10% rispetto alla spesa media del triennio 2001-2003.

    In termini gestionali, tale principio si' traduce in una crescita dell'11,5% o del 10% delle spese finali - correnti e in conto capitale (al netto di una serie di spese di cui si' fara' puntuale riferimento in proseguo) - per l'anno 2005 rispetto alla media delle corrispondenti spese sostenute nel triennio 2001-2003, sia relativamente agli impegni che ai pagamenti totali (competenza e residui).

    Per le unioni di comuni e le comunita' isolane la percentuale di crescita e' unica e stabilita nell'11,5%.

    Per gli anni 2006 e 2007, la crescita e' stabilita nel 2% rispetto alla spesa programmatica dell'anno precedente.

    E' di tutta evidenza, che le nuove regole del patto di stabilita' interno vanno ad incidere esclusivamente sul versante della spesa dell'ente locale senza tener in alcun conto delle entrate gia' previste o di nuova realizzazione, ad eccezione di quanto indicato al successivo punto B.3.3., che sono a disposizione dell'ente. Pertanto, il livello di spesa resta comunque determinato entro il limite stabilito dalle nuove regole indipendentemente dalla dimensione o finalizzazione delle entrate.

  2. Il patto di stabilita' interno per l'anno 2005.

    B.1. Obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2005.

    Come per il passato, la legge finanziaria per il 2005, al comma 24 dell'art. 1 (nella presente circolare il riferimento all'articolo non verra' piu' evidenziato atteso che la legge finanziaria 2005 e' composta di un solo articolo), ha previsto per il patto di stabilita' interno il raggiungimento di due obiettivi in termini di spesa relativamente sia alla gestione di competenza che alla gestione di cassa, per cui il mancato raggiungimento anche di uno solo dei due obiettivi configura il mancato rispetto delle regole del patto di stabilita' interno.

    Per la determinazione della spesa si deve far riferimento, per la gestione di competenza, agli impegni dell'anno 2005 e, per la gestione di cassa, ai pagamenti totali (competenza + residui) sostenuti nell'anno 2005.

    In ordine alla verifica dei due obiettivi per l'anno 2005, si soggiunge che non e' necessaria l'approvazione formale del conto consuntivo dello stesso anno 2005; infatti, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, le risultanze possono essere determinate con riferimento alle scritture di bilancio (paritari) definite dal Servizio finanziario dell'ente locale, tenuto altresi' conto che e' lo stesso ente che provvede - con le forme e le modalita' che ritiene piu' opportune - alla autocertificazione del raggiungimento dei due obiettivi del patto (comma 98).

    B.2 Enti «virtuosi» e enti «non virtuosi».

    La legge finanziaria prevede (comma 22, lettera a) un tasso di crescita delle spese piu' elevato per gli enti che sono da considerarsi «virtuosi» rispetto agli altri.

    La virtuosita' viene determinata sulla base della spesa corrente media pro-capite che deve risultare inferiore alla corrispondente spesa media pro-capite della classe demografica di appartenenza.

    Il metodo per la verifica di tale requisito deve essere effettuato attraverso

    1. la determinazione della spesa corrente media. Si deve far riferimento, come dispone la norma, ai soli pagamenti correnti (in conto competenza e in conto residui) registrati in ciascuno degli esercizi 2001, 2002 e 2003 e calcolarne la media del triennio; II. la determinazione della popolazione media. Si deve far riferimento alla media della popolazione residente (secondo i criteri previsti dall'art. 156 del decreto legislativo n. 267 del 2000) al 31 dicembre 2001, 2002 e 2003. In proposito si veda il successivo punto G.2.1.; III. la determinazione della spesa media pro-capite. Si rapporta la spesa media di cui al punto I con la popolazione media di cui al punto II; IV. l'individuazione della «virtuosita» o meno dell'ente. Nel caso in cui la spesa media pro-capite (punto III) sia inferiore alla spesa media pro-capite della classe demografica di appartenenza (individuata nel richiamato decreto ministeriale 26 gennaio 2005), l'incremento da applicare e' dell'11,5% mentre, nel caso di spesa superiore o uguale, l'incremento da applicare e' del 10%.

    Per un esempio sulla metodologia da applicare per verificare se l'ente e' «virtuoso» o meno si veda l'allegato «A/05»

    alla presente circolare.

    B.3. Spese soggette alle regole del patto di stabilita' interno.

    B.3.1 La norma (comma 24) prevede che le spese soggette alle regole del patto di stabilita' interno siano relative al complesso delle spese correnti e in conto capitale cosi' come definite dai titoli l° e 2° del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996 (altrimenti definite spese finali).

    Possono essere escluse da tale complesso soltanto le spese espressamente previste dalla legge finanziaria, e precisamente

    1. le spese per il personale, cui si applicano le specifiche disposizioni di cui ai commi 91, 95, 98, 99 e 116 recanti vincoli alla crescita delle retribuzioni, per effetto dei rinnovi contrattuali, e misure limitative delle assunzioni di nuovo personale.

      In proposito - nel rammentare che, ai sensi del comma 91, i risparmi derivanti da queste ultime misure relative all'anno 2005 concorrono alla copertura degli oneri derivanti da rinnovi contrattuali relativi al biennio 2004-2005 - si rappresenta che le spese per il personale da escludere sono costituite da

      le retribuzioni lorde (trattamento fisso ed accessorio) corrisposte al personale in servizio (a tempo indeterminato e determinato nonche' con contratto di...

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