DECRETO 10 gennaio 2011 - Disciplina dei giochi di abilita'' nonche'' dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza. (11A01125)

IL DIRETTORE GENERALE

dell'Amministrazione autonona dei monopoli di Stato

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, recante ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'art. 25, comma 2, recante disposizioni sull'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, concernente l'attribuzione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato della gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66, che disciplina le modalita' di liquidazione, nonche' i termini e le modalita' di versamento dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state dettate disposizioni concernenti l'unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, concernente il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Visto l'art. 38, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonche' di assicurare la tutela del giocatore, ha disposto la disciplina dei giochi di abilita' a distanza con vincita in denaro, con regolamenti emanati entro il 31 dicembre 2006;

Visto l'art. 38, comma 2, del citato decreto-legge n. 223 del 2006 che, nel sostituire l'art. 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dispone la definizione, con provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle nuove modalita' di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, inclusi i giochi di abilita' a distanza con vincita in denaro;

Visto l'art. 38, comma 4, del predetto decreto-legge n. 223 del 2006, che dispone la definizione, con provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle nuove modalita' di distribuzione del gioco su base ippica, inclusi i giochi di abilita' a distanza con vincita in denaro;

Visti i decreti del direttore generale di AAMS del 28 agosto 2006, che, tra l'altro, nell'ambito di apposita gara pubblica comunitaria, approvano gli schemi di convenzione per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici, di cui all'art. 38, commi 2 e 4, del citato decreto legge n. 223 del 2006;

Visto l'art. 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che integra il disposto dell'art. 38, comma 1, lettera b), del predetto decreto-legge n. 223 del 2006 con i giochi di carte di qualsiasi tipo;

Visto l'art. 12, comma 1, lettera f), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che dispone l'adeguamento, nel rispetto dei criteri previsti dall'ordinamento interno, nonche' delle procedure comunitarie vigenti in materia, con decreti dirigenziali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 settembre 2007, n. 186, prevedendovi altresi' la raccolta a distanza di giochi di sorte a quota fissa e di giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo;

Visto l'art. 24, comma 12, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge Comunitaria 2008), che dispone, nel rispetto della disciplina dei giochi, che con provvedimenti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si provvede alla istituzione dei singoli giochi, alla definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, nonche' della posta unitaria di partecipazione al gioco, alla individuazione della misura di aggi, diritti o proventi, ed alla variazione della misura del prelievo;

Visto l'art. 24, comma 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge Comunitaria 2008), che dispone l'affidamento in concessione dell'esercizio e della raccolta a distanza di uno o piu' dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) ad f), del medesimo articolo, ferma la facolta' dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di stabilire in prima attuazione, in funzione delle effettive esigenze di mercato, in un numero massimo di duecento le concessioni;

Considerato che, ai sensi del citato art. 12, comma 1, lettera f) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le disposizioni previste dal regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 settembre 2007, n. 186, gli obblighi comunitari di notifica ai sensi della direttiva 98/34/CE, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regole tecniche e delle regole relative ai servizi dell'informazione, sono stati assolti con procedura n. 2009/0469/I del 27 novembre 2009, successivamente integrata dalle procedure n. 2010/401/I, 2010/402/I e 2010/403/I del 6 luglio 2010 di alcune modifiche formali del decreto direttoriale 5 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2010, n. 68, alla quale ha fatto seguito il periodo di sospensione previsto dalle procedure comunitarie, senza osservazioni;

Adotta il seguente decreto:

Art. 1

Oggetto e definizioni

  1. Il presente decreto disciplina l'esercizio della tipologia dei giochi di abilita' a distanza con vincita in denaro.

  2. Il presente decreto disciplina altresi' l'esercizio delle seguenti tipologie di giochi:

    1. di sorte a quota fissa a distanza con vincita in denaro, con esclusione del gioco del lotto e dei suoi giochi complementari;

    2. di carte a distanza con vincita in denaro, organizzati in forma diversa dal torneo.

  3. Ai fini del presente decreto, si intende per:

    1. AAMS, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

    2. applicazione del gioco, le funzionalita' che il concessionario mette a disposizione del giocatore, tramite la piattaforma di gioco, per lo svolgimento delle sessioni di gioco;

    3. certificazione, la certificazione della piattaforma di gioco, del generatore di numeri casuali e delle applicazioni dei giochi, resa da un ente di certificazione accreditato, ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, da un organismo nazionale di accreditamento o di altro Stato, secondo quanto previsto dal presente decreto e dai collegati provvedimenti di AAMS;

    4. circuito di gioco, l'ambiente virtuale, realizzato tra piu' concessionari mediante la condivisione della piattaforma di gioco, nel quale si svolgono sessioni di gioco di giocatori che hanno ricevuto i diritti di partecipazione dai medesimi concessionari;

    5. codice malevolo, qualsivoglia programma software, introdotto in un sistema informatico contro la volonta' dell'utente od a sua insaputa, in grado di infettare il sistema stesso danneggiandolo o, comunque, compromettendone l'efficienza;

    6. codice univoco, il codice attribuito dal sistema centralizzato all'atto della convalida del diritto di partecipazione, che identifica il concessionario, il gioco e la sessione di gioco alla quale il diritto di partecipazione si riferisce;

    7. colpo/i, esclusivamente con riferimento ai giochi di sorte a quota fissa ed ai giochi di carte a distanza organizzati in forma diversa dal torneo, il singolo ciclo di gioco, indipendente rispetto ai cicli precedenti e successivi, che presuppone la disponibilita' della posta, si svolge attraverso la puntata, anche ripetuta, di importi del credito disponibile e l'assunzione delle decisioni di gioco, secondo quanto previsto dal progetto del singolo gioco, e si conclude con l'accredito alla posta del giocatore;

    8. concessionario, il soggetto titolare della concessione per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonche' all'art. 24, comma 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge Comunitaria 2008), autorizzato all'esercizio dei giochi ai sensi del presente decreto;

    9. diritto di partecipazione, il biglietto virtuale della sessione di gioco, richiesto dal giocatore, assegnato dal concessionario e convalidato dal sistema centralizzato, che da' diritto alla partecipazione ad una sessione di gioco;

    10. fondo, il montante al quale sono eventualmente accantonate le quote parti del montepremi destinate a jackpot...

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