LEGGE REGIONALE 2 agosto 2010, n. 33 - Misure a sostegno della mobilita' delle persone colpite dal sisma che non abbiano fatto ancora rientro presso i comuni di residenza o limitrofi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Straordinario della Regione Abruzzo n. 13 del 13 agosto 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Ambito di applicazione 1. A decorrere dal 1° agosto 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la Regione Abruzzo, al fine di agevolare la mobilita' delle persone che, colpite dal sisma del 6 aprile 2009, non abbiano ancora trovato sistemazione alloggiativa alternativa nel territorio del comune di residenza ovvero nei comuni limitrofi, stabilisce le seguenti agevolazioni:

  1. abbonamenti nominativi mensili gratuiti limitatamente alla domanda di trasporto scolastico o lavorativo;

  2. biglietti di andata e ritorno gratuiti fino ad un massimo di 5 mensili a persona anche per garantire la mobilita' non sistematica.

    1. I titolo di viaggio di cui alle lettere a) e b) sono rilasciati limitatamente ai servizi automobilistici extraurbani assistiti da contributi regionali ed effettuati dalle aziende del trasporto pubblico locale concessionarie della Regione secondo le modalita' di cui all'art. 6.

      Art. 2

      Aventi diritto alle agevolazioni 1. Fermo restando quanto stabilito nei commi 2 e 3, hanno diritto alle agevolazioni di cui alla presente legge, i residenti alla data del 6 aprile 2009 nei comuni individuati in attuazione dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 che non siano ancora rientrati nell'abitazione occupata alla data del 6 aprile 2009, ovvero non abbiano ancora trovato sistemazione alloggiativa alternativa nel territorio del comune di residenza ovvero nei comuni ad esso limitrofi.

    2. Gli aventi diritto, lavoratori o studenti possono richiedere, per ciascun mese, alternativamente l'abbonamento o i biglietti di andata e ritorno di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 1, a seconda delle proprie esigenze di viaggio, purche' limitatamente al percorso che collega la localita' di dimora con quella di lavoro o di studio.

    3. Gli aventi diritto che non si trovano nella condizione di lavoratore o studente possono richiedere soltanto i titoli di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, limitatamente al percorso che collega la localita' di dimora con quella di residenza al 6 aprile 2009.

      Art. 3

      Tessere emergenza terremoto 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, le tessere TPL emergenza terremoto 2009 istituite in applicazione degli articoli 2 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6...

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