Ordinanza nº 49 da Constitutional Court (Italy), 23 Marzo 2023
Relatore | Franco Modugno |
Data di Resoluzione | 23 Marzo 2023 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
Ordinanza n. 49 del 2023
ORDINANZA N. 49
ANNO 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Silvana SCIARRA
Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, ultimo periodo, della legge della Regione Siciliana 21 luglio 2021, n. 18 (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notificazione il 28 settembre 2021, depositato in cancelleria il 30 settembre 2021, iscritto al n. 51 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 2021.
Visto l’atto di costituzione della Regione Siciliana;
udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023 il Giudice relatore Franco Modugno;
deliberato nella camera di consiglio del 23 febbraio 2023.
Ritenuto che, con ricorso spedito per la notificazione il 28 settembre 2021 e depositato il 30 settembre 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, ultimo periodo, della legge della Regione Siciliana 21 luglio 2021, n. 18 (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;
che la disposizione impugnata, nella sua originaria formulazione, aggiungeva all’art. 6 della legge della Regione Siciliana 21 ottobre 2020, n. 24 (Norme per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d’azzardo) il comma 9-bis, il quale prevedeva che «[a]i fini di quanto stabilito dal comma 1, la stipulazione di un nuovo contratto da parte dell’originario contraente già autorizzato alla raccolta delle scommesse, anche con un differente concessionario, nel caso di risoluzione, scadenza, voltura della licenza tra parenti in linea retta o rescissione di un contratto in essere, non costituisce nuova installazione. Costituisce nuova installazione la cessione della licenza ad altro soggetto»;
che, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, la citata...
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