Sentenza nº 48 da Constitutional Court (Italy), 23 Marzo 2023

RelatoreFrancesco Viganò
Data di Resoluzione23 Marzo 2023
EmittenteConstitutional Court (Italy)

Sentenza n. 48 del 2023

SENTENZA N. 48

ANNO 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Silvana SCIARRA

Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 3, lettere b), c), d) ed e), 4, 9, comma 1, lettera b), e 11, commi da 2 a 5, della legge della Regione Abruzzo 17 maggio 2022, n. 8 (Interventi regionali di promozione dei gruppi di auto consumatori di energia rinnovabile e delle comunità energetiche rinnovabili e modifiche alla l.r. 6/2022), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato e depositato in cancelleria il 19 luglio 2022, iscritto al n. 43 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell’anno 2022.

Visto l’atto di costituzione della Regione Abruzzo;

udito nell’udienza pubblica del 25 gennaio 2023 il Giudice relatore Francesco Viganò;

uditi l’avvocato dello Stato Gianna Galluzzo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Stefania Valeri per la Regione Abruzzo;

deliberato nella camera di consiglio del 9 febbraio 2023.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato e depositato il 19 luglio 2022 (reg. ric. n. 43 del 2022), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 3, comma 3, lettere b), c), d) ed e), 4, 9, comma 1, lettera b), e 11, commi da 2 a 5, della legge della Regione Abruzzo 17 maggio 2022, n. 8 (Interventi regionali di promozione dei gruppi di auto consumatori di energia rinnovabile e delle comunità energetiche rinnovabili e modifiche alla l.r. 6/2022).

    Gli artt. 3, comma 3, lettere b), c), d) ed e), 4 e 9, comma 1, lettera b), sono impugnati in riferimento all’art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in relazione ai principi fondamentali della materia di competenza legislativa concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili», e all’art. 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, disposizioni, queste ultime, entrambe attuative della menzionata direttiva (UE) 2018/2001.

    L’art. 11, commi da 2 a 5, è invece impugnato in riferimento all’art. 81, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 19, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

    1.1.– Il ricorrente ricorda innanzitutto che le comunità di energia rinnovabile (CER) trovano specifica disciplina nell’art. 22 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (rifusione). Dopo una prima fase sperimentale in cui, «nelle more del completo recepimento» della citata direttiva, si è consentita la realizzazione di CER secondo le modalità e alle condizioni stabilite dall’art. 42-bis del d.l. n. 162 del 2019, come convertito, la normativa europea è stata recepita dal d.lgs. n. 199 del 2021, che disciplina le CER e i consumatori di energie rinnovabili che agiscono collettivamente, «dettando in tal senso i principi fondamentali della materia anche in ossequio ad un’esigenza di uniformità di regolamentazione sul territorio».

    1.2.– Tanto premesso, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l’art. 3, comma 3, lettere c), d) ed e), della legge regionale in esame, in relazione all’art. 31 del d.lgs. n. 199 del 2021 e dell’art. 42-bis del d.l. n. 162 del 2019, come convertito, i quali costituirebbero norme statali di principio della materia di legislazione concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» attuative di norme europee, per violazione dell’art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione.

    Ai sensi delle disposizioni impugnate la CER: «predispone un bilancio energetico annuale» (lettera c); «adotta un programma triennale di interventi volti a ridurre i consumi energetici da fonti non rinnovabili e all’efficientamento dei consumi energetici» (lettera d); «promuove progetti di efficienza energetica, anche innovativi, a vantaggio dei membri o azionisti finalizzati al risparmio energetico nonché all’incremento dell’utilizzo delle energie rinnovabili» (lettera e). Il successivo comma 4 dell’art. 3 prevede che il bilancio energetico annuale e il programma triennale di interventi siano trasmessi al tavolo tecnico di cui all’art. 5, che analizza i risultati in termini energetici conseguiti dalle CER. Il programma triennale di interventi, inoltre, è trasmesso anche alla Giunta regionale, ai fini della verifica della sua coerenza con il piano energetico ambientale regionale.

    Secondo il ricorrente, l’esito dei controlli effettuati dai predetti organismi regionali potrebbe anche condurre, laddove siano riscontrati risultati negativi nell’attuazione del programma triennale degli interventi volti alla riduzione ed all’efficientamento dei consumi, all’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 7 della stessa legge regionale, che determinerebbero «il venire meno del diritto all’incentivo economico regionale fino al raggiungimento, entro il termine massimo di due anni, degli obiettivi prefissati».

    Ciò contrasterebbe, ad avviso del ricorrente, con l’art. 31 del d.lgs. n. 199 del 2021, il quale non prevederebbe alcuna forma di sanzione correlata alla riduzione dei consumi od al loro efficientamento, nonché con «i principi contenuti [nella] Direttiva 2018/2001/UE ed in particolare con l’art. 22 paragrafo 4 lett. d)», che prevede che le CER siano soggette a procedure improntate al rispetto dei principi di proporzionalità, equità e adeguatezza, quale non potrebbe invece considerarsi «la revoca dell’incentivo economico a carico della CER che non abbia raggiunto gli obbiettivi, qualunque di essi, contemplati nel programma triennale». La disposizione impugnata, inoltre, renderebbe disomogeneo il funzionamento delle CER sul territorio nazionale, rischiando di compromettere la pur dichiarata finalità di promozione di forme di autoproduzione di energia rinnovabile.

    1.3.– Per violazione dei medesimi parametri, nonché dell’art. 32 del d.lgs. n. 199 del 2021, è impugnato anche l’art. 3, comma 3, lettera b). Quest’ultimo prevede che le CER possano «stipulare accordi e convenzioni con l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: ARERA) e i gestori della rete di distribuzione al fine di ottimizzare la gestione e l’utilizzo delle reti di energia, anche attraverso la realizzazione di “smart-grid”, nonché l’accesso non discriminatorio ai mercati dell’energia».

    Secondo il ricorrente, tale disposizione, attribuendo alle CER competenze affatto innovative, si porrebbe in contrasto con gli artt. 31 e 32 del d.lgs. n. 199 del 2021, nonché con «l’impianto» del d.lgs. n. 199 del 2021, che «assegna in via esclusiva ad ARERA l’adozione dei provvedimenti necessari a garantire l’attuazione delle disposizioni relative alla CER». Con specifico riferimento alla realizzazione di smart-grid, la norma impugnata non terrebbe conto del fatto che le CER non possono in alcun modo contribuire alla gestione della rete di distribuzione, poiché essa spetta ex lege esclusivamente al concessionario della rete.

    1.4.– I parametri appena richiamati sarebbero inoltre violati dall’art. 4 della legge regionale impugnata, che affida alla Giunta regionale «il compito di redigere uno schema tipo di protocollo d’intesa a cui dovranno attenersi gli enti locali che intend[a]no partecipare ad una CER». Poiché ai sensi dell’art. 42-bis, comma 8, lettera d), del d.l. n. 162 del 2019, come convertito, spetterebbe invece «solamente ad ARERA individuare le modalità per favorire la partecipazione diretta dei comuni e delle pubbliche amministrazioni alle comunità energetiche rinnovabili», la disposizione impugnata definirebbe, ad avviso dell’Avvocatura dello Stato, «un modello di partecipazione degli enti locali alle CER affatto diverso e quindi avulso rispetto a quello seguito sul restante territorio nazionale».

    1.5.– Anche l’art. 9, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale si porrebbe in contrasto con i parametri più volte evocati. Esso stabilisce che la Giunta regionale, con apposito disciplinare, definisca, sentita la competente commissione consiliare, «i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle CER e le modalità di gestione delle fonti energetiche all’interno delle comunità e di distribuzione dell’energia prodotta senza finalità di lucro».

    Secondo il ricorrente, la disposizione impugnata rinvia a «un successivo atto di rango non legislativo, la definizione dei requisiti dal cui possesso dipende l’operatività delle comunità energetiche rinnovabili», laddove tali requisiti risulterebbero invece specificamente definiti dall’art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 199 del 2021. In questo modo, argomenta il ricorrente, «[l]a previsione regionale, non consentendo una puntuale valutazione di conformità in ordine al rispetto dell’eventuale disciplina dei predetti requisiti, si pone evidentemente in contrasto con la richiamata norma statale interposta e con il quadro normativo nazionale di derivazione comunitaria».

    1.6.– È infine impugnato l’art. 11, commi da 2 a 5.

    Secondo il ricorrente, l’art. 11 della legge regionale impugnata non conterrebbe...

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