Sentenza nº 9 da Constitutional Court (Italy), 30 Gennaio 2023

RelatoreGiulio Prosperetti
Data di Resoluzione30 Gennaio 2023
EmittenteConstitutional Court (Italy)

Sentenza n. 9 del 2023

SENTENZA N. 9

ANNO 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Silvana SCIARRA

Giudici: Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2; 2, commi 1 e 2; e 4, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 21 dicembre 2021, n. 27 (Esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale e modifiche alla l.r. 30/2002), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 22 febbraio 2022, depositato in cancelleria il 1° marzo 2022, iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2022.

Udito nell’udienza pubblica del 29 novembre 2022 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

udito l’avvocato dello Stato Giammario Rocchitta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 22 febbraio 2022 e depositato il successivo 1° marzo 2022 (reg. ric. n. 17 del 2022), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Abruzzo 21 dicembre 2021, n. 27 (Esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della Polizia locale e modifiche alla l.r. 30/2002) in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», nonché in riferimento agli artt. 81 e 117, secondo comma, lettera m), Cost., in relazione all’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

    1.1.– L’articolo impugnato stabilisce che «1. Gli operatori delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia locale, nonché gli operatori delle associazioni e cooperative impegnati in attività di emergenza-urgenza, soccorso, ordine pubblico, sicurezza e protezione civile, che accedono in pronto soccorso a seguito di infortunio durante il servizio o per ragioni di servizio, sono esonerati dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria in relazione alle prestazioni erogate anche in caso di dimissione in codice bianco. 2. Indipendentemente dal codice di dimissione dal pronto soccorso, gli stessi operatori sono altresì esonerati dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria in relazione ad eventuali successive prestazioni strettamente correlate all’infortunio per un periodo massimo di due anni a decorrere dal giorno dell’evento traumatico».

    1.2.– Con il primo motivo del ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che l’art. 1, commi 1 e 2, della legge reg. Abruzzo n. 27 del 2021 configurerebbe, attraverso le previste forme di esonero dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria, una prestazione ulteriore rispetto ai livelli essenziali di assistenza (LEA), ponendosi così in contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e, in particolare, con il divieto di spese non obbligatorie, stabilito dall’art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, con la conseguente violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.

    La Regione Abruzzo, essendo assoggettata a un piano di rientro dal disavanzo sanitario e al conseguente divieto di spese non obbligatorie, non potrebbe, infatti...

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