Sentenza nº 200 da Constitutional Court (Italy), 28 Luglio 2022

RelatoreGiulio Prosperetti
Data di Resoluzione28 Luglio 2022
EmittenteConstitutional Court (Italy)

Sentenza n. 200 del 2022

SENTENZA N. 200

ANNO 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giuliano AMATO;

Giudici: Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Siciliana 19 novembre 2021, n. 28 (Norme in materia di funzionamento del Corpo forestale della Regione siciliana), e dell’art. 9, comma 1, lettera a), della legge della Regione Siciliana 21 gennaio 2022, n. 1 (Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio 2022), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 25 gennaio 2022 e il 28 marzo 2022, depositati in cancelleria il 28 gennaio 2022 e il 30 marzo 2022, iscritti, rispettivamente, ai numeri 6 e 29 del registro ricorsi 2022 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 8 e 17, prima serie speciale, dell’anno 2022.

Visti gli atti di costituzione della Regione Siciliana;

udito nell’udienza pubblica del 5 luglio 2022 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

uditi l’avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giuseppa Mistretta per la Regione Siciliana;

deliberato nella camera di consiglio del 5 luglio 2022.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 25 gennaio 2022 e depositato il successivo 28 gennaio (reg. ric. n. 6 del 2022), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Siciliana 19 novembre 2021, n. 28 (Norme in materia di funzionamento del Corpo forestale della Regione siciliana), per violazione degli artt. 81, terzo comma e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione alla materia del coordinamento della finanza pubblica, e del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana).

  2. – Il Presidente del Consiglio rappresenta, in particolare, che l’art. 1 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021 autorizza «[p]er le finalità assunzionali di cui all’articolo 1 della legge regionale 20 luglio 2020, n. 16 e successive modificazioni» la spesa di tre milioni di euro, prevedendo che tali oneri siano coperti mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 9, Programma 5, Capitolo 150001 e che l’art. 2 della medesima legge modifica, nei commi 1 e 2, l’entità delle risorse finanziarie stanziate, rispettivamente, dall’art. 1 della legge della Regione Siciliana 3 dicembre 2020, n. 29 (Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana) e successive modificazioni, e dal comma 8 dell’art. 1 della legge della Regione Siciliana 20 luglio 2020, n. 16 (Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana. Disposizioni varie) e successive modificazioni, ma confermando analogo, inidoneo, meccanismo di copertura finanziaria.

    Entrambe le disposizioni prevedono, in altri termini, che le spese previste gravino sulla Missione 9, Programma 5, Capitolo 150001 del bilancio regionale, capitolo che, ad avviso del ricorrente, essendo relativo a «stipendi ed altri assegni fissi da erogare al personale a tempo indeterminato, con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso il comando del corpo forestale e presso il dipartimento sviluppo rurale (spese obbligatorie)», va ritenuto inidoneo, in quanto destinato alla copertura di spese non comprimibili e obbligatorie.

    Inoltre, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, il comma 2 dell’art. 2 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021 non indicherebbe la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle assunzioni di personale per gli anni 2023 e successivi, nonostante si tratti di un onere obbligatorio a carattere permanente, violando così l’art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), ai sensi del quale «[l]e leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l’onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell’onere annuo alla legge di bilancio».

    Il ricorrente sostiene, inoltre, che le disposizioni contenute nell’art. 2 violerebbero anche l’art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), con particolare riferimento al comma 3, il quale stabilisce che le norme che comportano conseguenze finanziarie devono essere corredate da una relazione tecnica che dia contezza della quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture.

    Inoltre, ad avviso della difesa dello Stato, l’art. 2 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021 violerebbe anche l’art. 117, terzo comma, Cost., ponendosi in contrasto con i principi fissati dallo Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica nell’art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli), che prevede la possibilità di ripianare il disavanzo e le quote di disavanzo non recuperate, relative al rendiconto 2018, in un periodo non superiore a dieci esercizi finanziari e che ha trovato applicazione nelle disposizioni contenute nell’accordo Stato-Regione Siciliana sottoscritto in data 14 gennaio 2021.

    Il ricorrente, infine, sollecita questa Corte a dichiarare, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), costituzionalmente illegittimo in via consequenziale l’art. 3 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021, secondo cui «[n]ello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 sono introdotte le variazioni di cui all’annessa tabella “A” discendenti dall’applicazione delle disposizioni della presente legge».

  3. – La Regione Siciliana, costituitasi in giudizio con atto depositato in data 4 marzo 2022, ha rilevato che l’art. 9, comma 1, lettera a), della legge della Regione Siciliana 21 gennaio 2022, n. 1 (Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio 2022), intervenuto successivamente alla proposizione...

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