Sentenza nº 190 da Constitutional Court (Italy), 25 Luglio 2022

RelatoreAngelo Buscema
Data di Resoluzione25 Luglio 2022
EmittenteConstitutional Court (Italy)

Sentenza n. 190 del 2022

SENTENZA N. 190

ANNO 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giuliano AMATO;

Giudici: Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera f), 14, 36, 41, comma 3, 50 e da 53 a 57 della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge di stabilità regionale), e degli artt. 4, comma 1, e 14 della legge della Regione Siciliana 26 novembre 2021, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. Disposizioni varie), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 21 giugno 2021 e il 31 gennaio 2022, depositati in cancelleria il 30 giugno 2021 e il 1° febbraio 2022, iscritti, rispettivamente, al n. 33 del registro ricorsi 2021 e al n. 8 del registro ricorsi 2022 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 32 dell’anno 2021 e n. 9 dell’anno 2022.

Visti gli atti di costituzione della Regione Siciliana;

udito nell’udienza pubblica del 7 giugno 2022 il Giudice relatore Angelo Buscema;

uditi gli avvocati dello Stato Emanuele Feola e Beatrice Gaia Fiduccia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Gianluigi Maurizio Amico per la Regione Siciliana, quest’ultimo in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021;

deliberato nella camera di consiglio del 7 luglio 2022. Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso depositato il 30 giugno 2021 e iscritto al registro ricorsi n. 33 del 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento complessivamente agli artt. 3, 32, 81, terzo comma, 117, commi secondo, lettere e), l) e m), e terzo, e 118, primo comma, della Costituzione, nonché agli artt. 14, lettera q), e 17, comma 1, lettera c), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera f), 14, 36, 41, comma 3, 50, 53, 54, commi 2 e 3, 55, 56 e 57 della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge di stabilità regionale).

    Con successivo ricorso, depositato il 1° febbraio 2022 e iscritto al registro ricorsi n. 8 del 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, e 14 della legge della Regione Siciliana 26 novembre 2021, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. Disposizioni varie). L’art. 4, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 29 del 2021 modifica l’art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 impugnato con il ricorso n. 33 del 2021.

    Con atto depositato in data 20 maggio 2022 il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2022, ha presentato atto di rinuncia in parte qua, al ricorso n. 33 del 2021, limitatamente al motivo avente ad oggetto l’impugnativa dell’art. 41, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021.

    La Regione Siciliana, con atto depositato il 26 maggio 2022, ha dichiarato di accettare la rinuncia parziale al ricorso.

    Con successivo atto del 27 maggio 2022 la difesa regionale – in relazione all’intenzione manifestata dal governo regionale di apportare modifiche alle norme impugnate in modo satisfattivo delle ragioni dell’impugnativa dello Stato, e prendendo atto della nota 25 maggio 2022, n. 15563 dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro con la quale è stato demandato alla Presidenza del Consiglio dei ministri il rinvio dell’udienza fissata per il 7 giugno 2022 limitatamente agli artt. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 e 4, comma l, della legge reg. Siciliana n. 29 del 2021 – ha presentato istanza di rinvio dell’udienza fissata per il 7 giugno 2022, limitatamente ai predetti articoli.

    Il ricorrente, con atto depositato il 30 maggio 2022, ha aderito all’istanza di rinvio presentata dalla Regione e il Presidente della Corte, con decreto del 1° giugno 2022, ha rinviato a nuovo ruolo la discussione dei giudizi di cui all’art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 (ricorso n. 33 del 2021) e dell’art. 4, comma l, della legge reg. Siciliana n. 29 del 2021 (ricorso n. 8 del 2022).

  2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 5, comma 1, lettera f), della legge reg. Sicilia n. 9 del 2021, che modifica l’art. 55 della legge della Regione Siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale), aggiungendo, dopo il comma 7, il comma 7-bis, il quale dispone: «Al personale del comparto in servizio a tempo indeterminato e determinato presso l’ufficio speciale - C.U.C., oltre al trattamento accessorio di cui al comma 7 dell’articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni è riconosciuta, a valere sul Fondo istituito con Delib. G.R. n. 387 del 24 novembre 2004, una retribuzione annua sostitutiva dei premi di cui al comma 4 dell’articolo 90 del CCRL vigente, nelle misure riconosciute dall’articolo 94 del CCRL vigente al personale del comparto in servizio presso l’UREGA. Trova, altresì, applicazione il comma 2 dell’articolo 94 del CCRL vigente».

    Ad avviso del ricorrente la disposizione, nel derogare al principio che riserva alla contrattazione collettiva il trattamento economico del personale pubblico contrattualizzato, desumibile dagli artt. 2, comma 3, e 45, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), si porrebbe in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la disciplina della materia «ordinamento civile».

    A supporto delle proprie argomentazioni l’Avvocatura generale richiama la sentenza di questa Corte n. 16 del 2020 con la quale è stato affermato che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici – ivi inclusi i profili del trattamento economico, inteso nel suo complesso, senza alcuna limitazione a quello fondamentale, e della relativa classificazione – rientra nella materia «ordinamento civile», spettante in via esclusiva al legislatore statale.

    Il ricorrente afferma che, a seguito della contrattualizzazione del pubblico impiego, i principi generali fissati dalla legge statale nella materia costituiscono limiti di diritto privato, fondati sull’esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati. Tali principi si imporrebbero anche alle Regioni a statuto speciale (è richiamata, tra le altre, la sentenza di questa Corte n. 154 del 2019).

    In particolare, per quanto attiene alla Regione Siciliana, l’applicazione dei predetti principi non sarebbe preclusa dalla previsione contenuta nell’art. 14, lettera q), dello statuto speciale perché, pur attribuendo alla competenza legislativa esclusiva della Regione la disciplina dello stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali, incontrerebbe – in virtù di quanto previsto dallo stesso statuto di autonomia – i limiti derivanti dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica (è citata la sentenza di questa Corte n. 172 del 2018) che, in quanto tali, si impongono anche alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni autonome (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 93 del 2019, n. 201 e n. 178 del 2018).

    2.1.– La Regione Siciliana, costituitasi in giudizio, sostiene la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, lettera f), della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, in quanto lo statuto speciale, all’art. 14, lettera q), attribuirebbe espressamente alla Regione autonoma la competenza legislativa esclusiva in materia di stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali.

    La disposizione impugnata non interverrebbe a disciplinare il trattamento economico del personale regionale, ma si limiterebbe a specificare i destinatari di una retribuzione accessoria omnicomprensiva annua già prevista dalla vigente contrattazione collettiva di comparto per alcuni lavoratori, in sostituzione dei premi e dei trattamenti accessori correlati all’attuazione di specifici progetti e alla performance organizzativa e individuale.

    L’art. 5, comma 1, lettera f), della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 si limiterebbe ad assimilare, con riguardo all’attribuzione di premi, il personale in servizio presso la Centrale unica di committenza per l’acquisto di beni e servizi (CUC) a quello in servizio presso l’Ufficio regionale per l’espletamento delle gare d’appalto (UREGA), in considerazione del fatto che tale personale svolgerebbe mansioni analoghe nell’espletamento delle procedure afferenti all’acquisto di servizi e forniture e di quelle relative all’appalto di lavori pubblici.

  3. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 14 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, il quale prevede che «1. Al personale già trasferito all’Agenzia regionale di cui all’articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modificazioni, per mobilità e transitato nei ruoli dell’Amministrazione regionale in applicazione dell’articolo 9, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive...

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