Sentenza nº 193 da Constitutional Court (Italy), 25 Luglio 2022

RelatoreFilippo Patroni Griffi
Data di Resoluzione25 Luglio 2022
EmittenteConstitutional Court (Italy)

Sentenza n. 193 del 2022

SENTENZA N. 193

ANNO 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giuliano AMATO;

Giudici: Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Siciliana 9 maggio 2017, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di stabilità regionale), promossi dal giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Palermo con ordinanza del 21 aprile 2021 e dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia con ordinanza del 20 gennaio 2022, iscritte, rispettivamente, al n. 218 del registro ordinanze 2021 e al n. 7 del registro ordinanze 2022 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, numeri 3 e 7 dell’anno 2022.

Visti gli atti di costituzione dell’Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore e della Regione Siciliana;

udito nell’udienza pubblica del 5 luglio 2022 e nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;

uditi l’avvocato Mauro Renna per l’Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore e l’avvocato Giuseppa Mistretta per la Regione Siciliana;

deliberato nella camera di consiglio del 7 luglio 2022. Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 21 aprile 2021, iscritta al n. 218 del registro ordinanze 2021, il giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Palermo ha sollevato, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Siciliana 9 maggio 2017, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di stabilità regionale), nella parte in cui dispone, per gli enti soppressi e posti in liquidazione, che, «[p]er le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della Regione si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa».

    Il rimettente premette che la Dea Capital SGR spa ha promosso azione esecutiva di espropriazione presso terzi contro l’Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione (EAS), che il terzo pignorato ha reso dichiarazione positiva e che, a seguito della sottoposizione dell’ente a liquidazione coatta amministrativa (d’ora in poi: LCA) con decreto del Presidente della Regione Siciliana del 2 gennaio 2020, emanato in attuazione della predetta disposizione regionale, la difesa del debitore ha richiesto la declaratoria di interruzione del processo esecutivo, mentre il creditore intervenuto AMAP spa ha lamentato l’illegittimità costituzionale della norma recata da quella disposizione.

    Il Tribunale afferma, in punto di rilevanza della questione, che l’apertura della procedura concorsuale dell’ente, fondata sulla disposizione censurata, determina l’improcedibilità della promossa azione esecutiva individuale secondo la regola di cui al combinato disposto degli artt. 51 e 201 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa). Tale regola, infatti, è ritenuta dalla giurisprudenza costantemente applicabile anche alle LCA degli enti di diritto pubblico e non risulta superata dall’art. 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture), introdotto, in sede di conversione, nella legge 15 giugno 2002, n. 112, che, nel prevedere la liquidazione coatta di enti statali soppressi con liquidazioni gravemente deficitarie, non contempla specifica disciplina derogatoria.

    L’ordinanza dà conto, inoltre, di essere a conoscenza del fatto che il decreto del Presidente della Regione Siciliana, che ha posto l’EAS in liquidazione coatta amministrativa, è stato impugnato dinanzi al giudice amministrativo, ricevendo in fase cautelare il rigetto della richiesta di sospensione, ma osserva che il suo eventuale annullamento giurisdizionale non avrebbe effetti retroattivi secondo quanto previsto dall’art. 18 della legge fallimentare, estensibile alla LCA per come affermato dalla Corte di cassazione, sezione terza civile, con ordinanza 3 ottobre 2005, n. 19293, e, dunque, esclude che l’esito del giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale possa ripercuotersi sulle intervenute dichiarazioni di improcedibilità delle azioni esecutive individuali.

    In punto di non manifesta infondatezza, l’ordinanza di rimessione espone che la legge regionale censurata, prevedendo la possibilità di apertura della liquidazione coatta amministrativa con decreto del Presidente della Regione, contrasterebbe con la competenza statale esclusiva nelle materie «giurisdizione e norme processuali» e «ordinamento civile» (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.), in ragione dei peculiari effetti sostanziali e processuali, derogatori al regime ordinario, derivanti per i creditori dalla procedura concorsuale.

    La violazione dei richiamati parametri costituzionali sarebbe già stata riconosciuta da questa Corte nella sentenza n. 25 del 2007, in relazione ad una norma di legge della Regione Puglia analoga a quella censurata ed avente ad oggetto le soppresse unità sanitarie locali; nella sentenza sarebbe stato chiarito che il riferimento dell’art. 2 del r.d. n. 267 del 1942 alla «legge» che «determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l’autorità competente a disporla» non può che essere a quella statale, proprio per i rilevanti effetti sulla tutela giurisdizionale e sostanziale delle situazioni creditorie, conseguenti all’apertura della procedura.

    Afferma ancora il giudice a quo che l’art. 4 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2017 non può trovare giustificazione neanche nella sua autonomia speciale, in quanto la portata della relativa disciplina esorbita dai confini della materia «ordinamento degli uffici e degli enti regionali», che l’art. 14, lettera p), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) riserva alla sua legislazione esclusiva.

    1.2.– Con atto depositato il 27 gennaio 2022, è intervenuta in giudizio la Regione Siciliana, eccependo l’inammissibilità della questione sollevata dal rimettente e concludendo, comunque, per la sua non fondatezza.

    In primo luogo, la difesa regionale ha lamentato la carenza motivazionale dell’ordinanza sia per mancato tentativo di interpretazione conforme a Costituzione della norma censurata, sia per non aver considerato la ratio dell’intervento normativo denunciato.

    A suo dire, la disposizione regionale, da ascrivere al legittimo esercizio della competenza legislativa primaria di cui all’art. 14, lettera p), dello statuto in materia di «ordinamento […] degli enti regionali», sarebbe intervenuta per colmare un vuoto nella disciplina, limitandosi a declinare per gli enti vigilati dalla Regione la previsione statale della sottoposizione a LCA degli enti vigilati dallo Stato, ove insolventi, dettata dall’art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111.

    In secondo luogo, ha osservato che, diversamente da quanto prospettato dall’ordinanza, la questione è irrilevante perché sollevata «in seno ad una procedura esecutiva di espropriazione presso terzi che si sviluppa parallelamente al giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo»: si trascenderebbe, dunque, dal giudizio esecutivo individuale soggetto all’improcedibilità di cui all’art. 51 della legge fallimentare e si avrebbe, piuttosto, un giudizio di cognizione sussumibile in quelle «diverse disposizioni di legge» in relazione alle quali l’art. 52 della legge fallimentare consente l’accertamento del credito al di fuori della procedura concorsuale, in sede contenziosa ordinaria.

    Infine, in ordine al profilo della non fondatezza, la Regione ha evidenziato che il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Palermo ha omesso di enucleare univocamente i princìpi fondamentali che si assumono violati, peraltro relativi ad ambiti materiali diversi, identificazione ancor più necessaria per il ricorrere della competenza legislativa primaria riservata dallo statuto in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti regionali».

    1.3.– In prossimità dell’udienza pubblica, la Regione Siciliana ha depositato memoria, nella quale, insistendo nelle spiegate eccezioni, ha ulteriormente dedotto essere conferma della legittimità del proprio intervento normativo la sopraggiunta previsione dell’art. 12, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), introdotto, in sede di conversione, nella legge 29 luglio 2021, n. 108.

    La novella statale –...

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