Sentenza nº 104 da Corte Costituzionale, 22 Aprile 2022
| Date | 22 Aprile 2022 |
| Issuer | Corte Costituzionale |
Sentenza n. 104 del 2022
SENTENZA N. 104
ANNO 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giuliano AMATO;
Giudici: Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), come interpretato dall’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, promosso dal Tribunale ordinario di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, nel procedimento vertente tra G. L. D. M. e V. A. e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 2 febbraio 2021, iscritta al n. 86 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2021.
Visti l’atto di costituzione dell’INPS, nonché gli atti di intervento di N. A. ed altri, dell’Associazione del sindacato italiano degli ingegneri e architetti liberi professionisti nonché dipendenti – INAREDIS e del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 23 febbraio 2022 il Giudice relatore Giovanni Amoroso;
uditi gli avvocati Ilaria Gadaleta per N. A. e altri, Lelio Maritato per l’INPS e l’avvocato dello Stato Federica Varrone per il Presidente del Consiglio dei ministri, quest’ultima in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021;
deliberato nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022.
Ritenuto in fatto
-
– Con ordinanza del 2 febbraio 2021 (r. o. n. 86 del 2021), il Tribunale ordinario di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, ha sollevato, in termini gradatamente sequenziali, due questioni di costituzionalità.
In via principale, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), come interpretato dall’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a carico degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense).
In via subordinata, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, nella parte in cui non prevede che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, a carico degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art. 22 della legge n. 576 del 1980, decorra dalla data della sua entrata in vigore.
L’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’INPS, «finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti», sia dei «soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917», sia dei «titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell’articolo 49» predetto (dopo la riforma del 2004: art. 53).
L’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 – norma dichiaratamente di interpretazione autentica del citato art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 – dispone che quest’ultimo si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata INPS, «sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti ed ordinamenti».
Gli enti a cui la norma interpretativa fa riferimento sono le casse, gli enti e gli istituti previdenziali già istituiti per le diverse categorie professionali, trasformati in persone giuridiche private dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), nonché quelli successivamente costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Attuazione della delega conferita dall’art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione), di attuazione della delega conferita dall’art. 2, comma 25, della legge n. 335 del 1995.
Il rimettente espone che le norme in esame sono state fatte oggetto da parte dell’INPS di un’interpretazione estensiva, affermatasi in sede amministrativa già prima dell’emanazione della disposizione interpretativa, in base alla quale dovrebbero ritenersi obbligati ad iscriversi alla Gestione separata non solo i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche i soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia subordinato a tale iscrizione, non hanno tuttavia, per ragioni reddituali, l’obbligo di iscriversi alla cassa di previdenza professionale e restano quindi obbligati al versamento del solo contributo cosiddetto integrativo (comportante l’erogazione di prestazioni assistenziali di carattere mutualistico), non anche di quello cosiddetto soggettivo, a cui consegue la costituzione di una vera e propria posizione previdenziale.
L’obbligo di iscrizione, inoltre, vi sarebbe non soltanto nei casi di esercizio per professione abituale dell’attività di lavoro autonomo (conformemente al disposto testuale di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995) ma, con decorrenza dal 1° gennaio 2004, anche nei casi di esercizio di attività di lavoro autonomo occasionale, allorché il reddito annuo da essa derivante superi l’importo di euro 5.000,00, ai sensi dell’art. 44, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
Tra questi ultimi professionisti rientrano gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art. 22 della legge n. 576 del 1980, per i quali l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS sussisterebbe, in base alla interpretazione surricordata, in relazione all’attività professionale svolta sino al 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense).
Prima di questa nuova disciplina – che ha fissato la regola secondo cui «[l]’iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa di previdenza e assistenza forense» (art. 21, comma 8) – il regime previdenziale forense era, infatti, regolato dalla legge n. 576 del 1980, la quale aveva introdotto un sistema in cui l’iscrizione all’albo di avvocato e di procuratore non comportava anche l’obbligo di iscriversi alla relativa cassa previdenziale, ma soltanto il diverso obbligo di versare il contributo cosiddetto integrativo (art. 11), che costituiva presupposto per l’ottenimento di prestazioni assistenziali di carattere mutualistico (art. 9), ma non anche delle prestazioni previdenziali per vecchiaia, anzianità, inabilità e invalidità (artt. 2, 3, 4, 5 e 6), nonché di quelle di reversibilità e indirette dovute, per il caso di morte dell’assicurato, al coniuge e ai figli minorenni superstiti (art. 7).
L’obbligo di iscriversi alla Cassa forense sarebbe scattato, invece, soltanto quando l’esercizio della professione fosse stato svolto con carattere di «continuità» (art. 22, comma 1) e soltanto al raggiungimento del «minimo di reddito» o del «minimo di volume di affari», di natura professionale, fissati, ogni quinquennio, con delibera del Comitato dei delegati «per l’accertamento dell’esercizio continuativo della professione» (art. 22, commi 2 e 3).
All’iscrizione alla Cassa forense sarebbe stato collegato l’obbligo di pagamento del contributo cosiddetto soggettivo, cui sarebbe conseguita la costituzione della posizione previdenziale e il diritto alle relative prestazioni per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (art. 10).
Il giudice a quo riferisce che, sulla base della predetta interpretazione estensiva...
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Sentenza nº 55 da Corte Costituzionale, 08 Aprile 2024
...obbligati all’iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 22 aprile 2022) – di cui si era dato atto nella successiva sentenza della Corte n. 238 del 2022 – per fornire istruzioni ai propri u......
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Sentenza nº 0000 da Corte Costituzionale, 08 Aprile 2024 (caso Sentenza nº 55 della Corte Costituzionale)
...obbligati all’iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 22 aprile 2022) – di cui si era dato atto nella successiva sentenza della Corte n. 238 del 2022 – per fornire istruzioni ai propri u......
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Ordinanza Nº 03995 della Corte Suprema di Cassazione, 09-02-2023
...in vigore della L. n. 111 del 2011, e, pertanto, essi non sono dovuti in base a quanto stabilito dalla recente decisione della Corte Costituzionale n. 104 del 2022, con cui si è dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposi......
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