Sentenza nº 64 da Constitutional Court (Italy), 13 Aprile 2021

Data di Resoluzione13 Aprile 2021
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 64

ANNO 2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giancarlo CORAGGIO

Giudici: Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri), promosso dalla Corte di cassazione, sezione prima, nel procedimento vertente tra D. Z. e altri e la Provincia di Reggio Emilia, con ordinanza del 15 gennaio 2020, iscritta al n. 88 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell’anno 2020.

Visto l’atto di intervento della Regione Emilia-Romagna;

udita nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;

deliberato nella camera di consiglio del 25 febbraio 2021.

Ritenuto in fatto

  1. La prima sezione della Corte di cassazione, con ordinanza del 15 gennaio 2020 (r.o. n. 88 del 2020), ha sollevato, in via incidentale, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione.

    La Corte di cassazione sospetta che la norma censurata violi gli evocati parametri nella parte in cui stabilisce che, ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione, «la possibilità legale di edificare è presente nelle aree ricadenti all’interno del perimetro del territorio urbanizzato individuato dal PSC (Piano Strutturale Comunale), ai sensi dell’articolo 28, comma 2, lettera d)», della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio), «oltre che nelle aree cui è riconosciuta dalle previsioni del POC» (Piano Operativo Comunale).

  2. – Espone il rimettente che la vicenda, che ha dato origine al giudizio a quo, prende avvio nel 2008, quando la Provincia di Reggio Emilia decideva di potenziare un polo scolastico già esistente, con l’ampliamento delle relative strutture; pertanto, avviava una procedura espropriativa per l’acquisizione di un fondo, sino ad allora avente destinazione in parte a zona agricola a valenza paesaggistica, in parte ad infrastrutture per la viabilità ed in parte a verde di ambientazione stradale e ferroviaria.

    A tal fine, il 22 settembre 2008 il Comune di Reggio Emilia deliberava una variante al Piano Regolatore Generale (PRG). Quest’ultimo veniva, poi, sostituito dal Piano Strutturale Comunale (PSC), dal Piano Operativo Comunale (POC) e dal Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE), in conformità a quanto disposto dalla legge reg. Emilia-Romagna n. 20 del 2000.

    La variante al PRG del 2008 veniva, quindi, confermata dal PSC, che ricomprendeva l’area da espropriare nel perimetro del territorio urbanizzato.

    A seguito all’approvazione, in data 15 novembre 2011, del progetto definitivo dell’opera con espressa dichiarazione di pubblica utilità, la Provincia di Reggio Emilia, quale ente espropriante, offriva ai proprietari una indennità provvisoria non accettata; in data 8 aprile 2013 veniva, infine, emesso il decreto di esproprio.

  3. – Le questioni sottoposte al suo esame, prosegue il giudice a quo, riguardano la determinazione dell’indennità di espropriazione dovuta a D. Z., G. D. P. e D. C.

    3.1.– Tale indennità era stata quantificata, dapprima, da una terna arbitrale, ai sensi dell’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)», che l’aveva stimata in euro 1.810.896,63, sul presupposto dell’apprezzata vocazione edificatoria dei terreni ablati, in quanto rientranti nel perimetro del territorio urbanizzato, in base al PSC.

    3.2.– Di seguito, tale entità veniva ridotta dalla Corte d’appello di Bologna nella minore somma di euro 668.725,00, in ragione della ritenuta natura agricola delle aree espropriate. In particolare, la Corte d’appello aveva escluso che l’art. 20, comma 1, della legge reg. Emilia-Romagna n. 37 del 2002 potesse automaticamente attribuire vocazione edificatoria a tutti i terreni ricompresi nel perimetro urbanizzato, ed aveva affermato, viceversa, che, coordinando tale disposizione regionale con l’art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001, dovesse escludersi la vocazione edificatoria dei terreni ablati, in quanto dotati di edificabilità solo per effetto del vincolo espropriativo (cosiddetto lenticolare) diretto alla realizzazione dell’opera pubblica.

    3.3.– Contro la decisione della Corte d’appello, i proprietari espropriati si rivolgevano alla Corte di cassazione, adducendo tre motivi di ricorso.

    Con il primo motivo, deducevano la violazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 1, della legge reg. Emilia-Romagna n. 37 del 2002, rilevando che la Corte d’appello aveva fornito un’interpretazione erronea della norma.

    Con il secondo motivo, lamentavano la violazione degli artt. 32, comma 1, 37, comma 3, e 40 del d.P.R. n. 327 del 2001, adducendo che le aree ablate sarebbero rientrate in una zona residenziale di espansione, nella quale l’attività edificatoria finalizzata alla realizzazione di attrezzature scolastiche sarebbe stata consentita anche all’iniziativa privata.

    Infine, con il terzo motivo, contestavano la violazione e falsa applicazione degli artt. 21, comma 12, e 54 del d.P.R. n. 327 del 2001, perché la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione, ove avesse...

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