Sentenza nº 62 da Constitutional Court (Italy), 08 Aprile 2021

RelatoreStefano Petitti
Data di Resoluzione08 Aprile 2021
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 62

ANNO 2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giancarlo CORAGGIO

Giudici: Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 9-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), aggiunto dall’art. 33, comma 1, lettera d), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), promosso dal Giudice di pace di Genova nel procedimento vertente tra N.D. H. e la Prefettura di Genova, con ordinanza del 22 novembre 2019, iscritta al n. 60 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2020.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 marzo 2021 il Giudice relatore Stefano Petitti;

deliberato nella camera di consiglio del 10 marzo 2021.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 22 novembre 2019, iscritta al reg. ord. n. 60 del 2020, il Giudice di pace di Genova ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 9-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), aggiunto dall’art. 33, comma 1, lettera d), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), nella parte in cui non prevede un istituto o una prestazione che consenta alle persone incorse nella violazione dell’art. 186, comma 2, lettera a), cod. strada, di poter beneficiare della riduzione alla metà della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, parimenti a quanto previsto per le ipotesi di cui alle successive lettere b) e c) dello stesso comma, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione e con l’art. 29, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

  2. – L’ordinanza di rimessione è stata pronunciata nel corso di un giudizio di cui all’art. 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), promosso da N.D. H. avverso un’ordinanza del Prefetto di Genova che ha irrogato nei suoi confronti la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per tre mesi in conseguenza della violazione dell’art. 186, comma 2, lettera a), cod. strada, come modificato dall’art. 33, comma 1, lettera a), punto 1), della legge n. 120 del 2010.

    2.1.– Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale del comma 9-bis dell’art. 186 cod. strada, in quanto, mentre esso prevede la possibilità di sostituire le pene stabilite dal comma 2, lettere b) e c), con il «lavoro di pubblica utilità», al cui svolgimento positivo consegue il beneficio della riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente di guida, nessun istituto analogo è contemplato per l’ipotesi di cui alla lettera a), più lieve e punita soltanto con sanzione amministrativa pecuniaria e sanzione accessoria della sospensione della patente.

    2.2.– Ad avviso del Giudice di pace di Genova, la mancata previsione nel comma 9-bis di un istituto che consenta al trasgressore di ottenere il beneficio della riduzione alla metà del periodo di sospensione della patente di guida contrasterebbe con gli evocati parametri, perché «creerebbe diseguaglianza» tra le persone incorse nella violazione dell’art. 186, comma 2, lettera a), cod. strada, e quelle incorse nella violazione dell’art. 186, comma 2, lettere b) e c), cod. strada. Le ipotesi più gravi di cui alle lettere b) e c), costituenti reato, consentono, invero, la possibilità di accedere all’istituto dei «lavori di pubblica utilità», con il conseguente beneficio di ottenere la riduzione alla metà della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, mentre al trasgressore della fattispecie di cui alla lettera a) non è permesso di servirsi dello stesso, o di analogo istituto o di analoga prestazione, per conseguire parimenti la riduzione della sospensione della patente di guida. Così si determinerebbe una disparità di trattamento sanzionatorio tra l’ipotesi più lieve e quelle più gravi della medesima condotta illecita: infatti, nel caso di cui alla lettera b), con l’esito positivo dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità, la sospensione della patente potrebbe venire ridotta a tre mesi, nella stessa misura minima di sospensione prevista nel caso meno grave punito alla lettera a). Il rimettente esclude, peraltro, che il beneficio sia in relazione con il complesso delle sanzioni stabilite per le...

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