Sentenza nº 59 da Constitutional Court (Italy), 01 Aprile 2021

RelatoreSilvana Sciarra
Data di Resoluzione01 Aprile 2021
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 59

ANNO 2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giancarlo CORAGGIO

Giudici: Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), promosso dal Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento instaurato da CFS Europe srl contro M. P., con ordinanza del 7 febbraio 2020, iscritta al n. 101 del registro ordinanze 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2020.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

deliberato nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 7 febbraio 2020, iscritta al n. 101 del registro ordinanze 2020, il Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 41, primo comma, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), «nella parte in cui prevede che, in ipotesi in cui il giudice accerti la manifesta insussistenza di un fatto posto a fondamento di un licenziamento per G.M.O. [giustificato motivo oggettivo], “possa” e non “debba” applicare la tutela di cui al 4° comma dell’art. 18 (reintegra)».

    1.1.– Il rimettente espone di dover decidere sull’opposizione di un datore di lavoro contro l’ordinanza che, a conclusione della fase sommaria del cosiddetto “rito Fornero”, ha reintegrato un lavoratore, licenziato «nel giro di alcuni mesi» due volte per giusta causa e una volta per giustificato motivo oggettivo. L’opponente non ha impugnato le statuizioni relative ai licenziamenti per giusta causa e si duole unicamente del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e dei provvedimenti di reintegrazione adottati a tale riguardo dal giudice della fase sommaria.

    La società datrice di lavoro ha chiesto di respingere le domande del lavoratore e di condannarlo alla restituzione delle somme incassate per effetto dell’ordinanza provvisoriamente esecutiva, o di limitare l’accoglimento delle domande «ai minimi indennitari». Il lavoratore, in via riconvenzionale, ha chiesto l’esatta determinazione dell’indennità sostitutiva della reintegrazione che ha scelto di ottenere, dopo l’ordinanza conclusiva della fase sommaria.

    In punto di rilevanza, il giudice a quo evidenzia che la disposizione censurata «viene in diretta ed immediata applicazione nel caso di specie», concernente un’ipotesi di manifesta insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

    Né la rilevanza delle questioni potrebbe essere esclusa per il sol fatto che il lavoratore abbia optato per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, in quanto il giudice sarebbe comunque chiamato a decidere tra una tutela reintegratoria, pur sostituita dall’indennità, e una tutela meramente indennitaria.

    1.2.– In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente osserva che la disposizione censurata, in quanto caratterizzata da un tenore letterale inequivocabile, non si presta a una interpretazione adeguatrice.

    Il diniego della reintegrazione, che la legge non subordina a criteri di sorta, rappresenterebbe un nuovo licenziamento, intimato dal giudice sulla base di una valutazione ampiamente discrezionale.

    Il carattere meramente facoltativo della reintegrazione lederebbe il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), in quanto, per effetto di una «insindacabile e libera scelta del datore di lavoro di qualificare in un modo o nell’altro l’atto espulsivo», determinerebbe un’arbitraria disparità di trattamento tra «situazioni del tutto identiche, ossia il licenziamento per giusta causa e il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dei quali si sia accertata in giudizio l’infondatezza (addirittura la manifesta infondatezza per il G.M.O.)».

    La disposizione censurata violerebbe anche l’art. 41 Cost., poiché attribuirebbe al datore di lavoro «un potere di scelta di tipo squisitamente imprenditoriale», che si tradurrebbe nell’intimazione di «un nuovo ed autonomo atto espulsivo».

    Il giudice a quo prospetta, inoltre, il contrasto con l’art. 24 Cost., che tutela il diritto di agire in giudizio. Il lavoratore «si troverebbe esposto all’esercizio di una facoltà giudiziale totalmente discrezionale», senza avere alcuna facoltà di difendersi.

    L’art. 24 Cost., in connessione con l’art. 3 Cost., sarebbe violato anche perché l’insindacabile qualificazione del datore di lavoro condizionerebbe «le tutele del lavoratore».

    Inoltre, il nuovo licenziamento, che il giudice intima allorché nega la reintegrazione, sarebbe assoggettato a un trattamento «ingiustificatamente differente e deteriore» rispetto agli altri licenziamenti determinati in generale dal giustificato motivo oggettivo e, in particolare, da un motivo legato agli stessi mutamenti organizzativi che precludono la tutela reintegratoria. Ad avviso del rimettente, non sarebbero rispettate le procedure di garanzia previste dall’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) e sarebbe ammessa la sola impugnativa in sede di gravame, con conseguente «abolizione di un grado di giudizio».

    Sarebbe compromessa anche la terzietà del giudice (art. 111, secondo comma, Cost.), costretto a vestire i panni dell’imprenditore e a compiere «un’opzione di gestione dell’impresa».

  2. – È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto di dichiarare inammissibile o comunque infondata la questione sollevata dal Tribunale di Ravenna.

    2.1.– La questione sarebbe inammissibile per un triplice ordine di ragioni.

    2.1.1.– Il rimettente, anzitutto, non avrebbe dimostrato l’effettivo e concreto rapporto di strumentalità fra la risoluzione della questione di legittimità costituzionale e la definizione del giudizio principale e non avrebbe descritto in maniera adeguata la fattispecie concreta sottoposta al suo esame.

    2.1.2.– Il giudice a quo, in secondo luogo, avrebbe trascurato di interpretare la disposizione censurata in senso conforme alla Costituzione.

    2.1.3.– L’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito, infine, l’inammissibilità della questione per il carattere additivo o manipolativo del petitum, in un contesto in cui non si riscontrano «vincoli costituzionali positivi in merito al tipo di tutela da accordare al lavoratore illegittimamente licenziato».

    2.2.– Quanto al merito, la questione non sarebbe comunque fondata.

    2.2.1.– Le censure muoverebbero dall’assunto dell’omogeneità tra la giusta causa o il giustificato motivo soggettivo, da un lato, e il giustificato motivo oggettivo, dall’altro.

    Tale assunto, tuttavia, non sarebbe condivisibile. Se la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo si riconnettono alle condotte del lavoratore, il giustificato motivo oggettivo investe la «sfera organizzativa del datore di lavoro». L’eterogeneità delle fattispecie impedirebbe dunque di porle a raffronto.

    Le censure di violazione dell’art. 3 Cost. sarebbero infondate anche perché il giudice ben potrebbe disattendere una qualificazione pretestuosa, che non rispecchi le reali ragioni giustificatrici del licenziamento.

    2.2.2.– L’Avvocatura non ravvisa alcun contrasto con l’art. 41 Cost.

    La disposizione censurata, nel richiedere una valutazione di compatibilità della reintegrazione con le esigenze organizzative dell’impresa, sarebbe coerente con le indicazioni del giudice a quo, che auspica una limitazione del sindacato giurisdizionale sulle scelte imprenditoriali. Il richiamo all’eccessiva onerosità della reintegrazione, unito al requisito della manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, intenderebbe scongiurare il rischio di «un’intromissione diretta ed incondizionata del potere giurisdizionale nelle scelte organizzative dell’impresa».

    2.2.3.– Sarebbero infondate, infine, anche le censure di violazione della terzietà e dell’imparzialità del giudice (art. 111, secondo comma, Cost.).

    La disposizione censurata non attribuirebbe al giudice alcun potere di licenziare ex novo il lavoratore, ma subordinerebbe il potere di ripristinare il rapporto di lavoro preesistente a una valutazione ulteriore sulla compatibilità con le esigenze organizzative dell’impresa. Lungi dallo schierarsi dalla parte dell’imprenditore, il giudice si limiterebbe a contemperare «le esigenze di tutela del lavoratore e quelle organizzative del datore di lavoro».

    Considerato in diritto

  3. – Con l’ordinanza indicata in epigrafe (r.o. n. 101 del 2020), il Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui prevede che il giudice, quando...

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