Sentenza nº 55 da Constitutional Court (Italy), 31 Marzo 2021

RelatoreGiovanni Amoroso
Data di Resoluzione31 Marzo 2021
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 55

ANNO 2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giancarlo CORAGGIO

Giudici: Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promosso dal Tribunale ordinario di Firenze nel procedimento penale a carico di A. E. e altro, con ordinanza del 9 dicembre 2019, iscritta al n. 129 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2020.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021 il Giudice relatore Giovanni Amoroso;

deliberato nella camera di consiglio del 25 febbraio 2021.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 9 dicembre 2019 (reg. ord. n. 129 del 2020), il Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 116, secondo comma, cod. pen. sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., nonché, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza di più circostanze attenuanti sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.

    1.1.– Il giudice rimettente premette di essere chiamato a giudicare con rito abbreviato due persone imputate del reato di cui agli artt. 110, 116 e 628, secondo comma, cod. pen., perché, in concorso tra loro e, comunque, previo concerto, sottraevano dagli scaffali di un supermercato alcuni generi alimentari per un valore complessivo di euro 8,77; in particolare dall’imputazione risulta che una volta giunti alle casse, per assicurarsi il possesso di tali cose e procurarsi l’impunità, l’imputata F. H. M. Z. usava violenza contro la direttrice del negozio intervenuta a bloccarla all’uscita, spintonandola violentemente e strattonandola per un braccio, fuggendo all’esterno dell’ esercizio commerciale, seguita dall’imputato A. E. I due imputati venivano, poi, bloccati dal personale della Polizia di Stato che li trovava in possesso della merce appena sottratta ed intenti a consumarla.

    All’imputato A. E. è stata contestata la recidiva reiterata, specifica infraquinquennale e dopo l’esecuzione della pena e, a tal riguardo, il giudice a quo dà analitico conto dei numerosi precedenti risultanti dai certificati penali dell’interessato.

    Per entrambi gli imputati, secondo il giudicante, la responsabilità penale risulta accertata e, ai sensi dell’art. 116, primo comma, cod. pen., anche l’imputato A. E. è responsabile della rapina impropria, avendo programmato il solo furto, non essendovi elementi per ritenere che avesse invece previsto e accettato il rischio di realizzazione del più grave reato di rapina, anche solo in termini di dolo eventuale.

    Era, infatti, prevedibile che il furto potesse degenerare in una rapina e ciò anche alla luce dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «sussiste il necessario rapporto di causa ad effetto tra il reato di furto inizialmente programmato e quello di rapina impropria, commesso successivamente, poiché è del tutto prevedibile che un compartecipe possa trascendere ad atti di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o di terzi, per assicurarsi il profitto del furto, o comunque guadagnare l’impunità» (tra le tante, sono richiamate le sentenze della Corte di cassazione, sezione seconda penale: sentenze 3-29 ottobre 2018, n. 49443; 6-27 ottobre 2016, n. 45446 e 18 giugno-26 luglio 2013, n. 32644).

    In favore dell’imputato A. E. sarebbero riconoscibili anche plurime circostanze attenuanti. In primo luogo, quell’attenuante di cui all’art. 116, secondo comma, cod. pen.; poi, quella di cui all’art. 62, numero 4), cod. pen., per il valore modesto dei beni sottratti, e per la minima entità dell’offesa recata all’integrità fisica della vittima.

    Inoltre, sarebbero concedibili anche le circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen. in ragione dell’entità della violenza, della natura dei beni oggetto della condotta delittuosa e delle condizioni economiche degli imputati.

    1.2.– Ciò precisato, quanto al bilanciamento tra la circostanza aggravante della recidiva qualificata e le menzionate circostanze attenuanti, il rimettente reputa necessario sollevare l’incidente di costituzionalità in ordine al divieto di prevalenza, fissato dall’art. 69, quarto comma, cod. pen., sia della circostanza attenuante ex art. 116, secondo comma, cod. pen. che di più circostanze attenuanti, sulla recidiva reiterata, di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.

    In punto di rilevanza, il rimettente osserva come nella fattispecie al suo esame ricorra la recidiva reiterata (peraltro specifica, infraquinquennale e dopo l’esecuzione della pena), la quale non solo è stata correttamente contestata, ma deve applicarsi in concreto.

    In considerazione del carattere recente dei precedenti giudiziari, dell’omogeneità tra gli stessi e il reato ora in esame, del tipo di devianza di cui gli stessi sono espressione, dell’insufficienza in chiave dissuasiva delle condanne e delle pene già eseguite, il rimettente afferma che la ricaduta nel reato sia effettivo sintomo di una maggiore pericolosità e colpevolezza dell’imputato.

    Ciò argomentato, il giudice a quo osserva ancora che l’applicazione della recidiva non è incompatibile con l’istituto del concorso anomalo, in quanto – richiamando la sentenza della Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 13 maggio-11giugno 2015, n. 24710 – afferma che il citato minor coefficiente psicologico (prevedibilità dello sviluppo più grave poi concretizzatosi) si innesta necessariamente su una componente dolosa qual è la rappresentazione e volizione del reato meno grave, sicché con riguardo a tale componente è dunque possibile la valutazione di maggior pericolosità e colpevolezza richiesta ai fini dell’applicazione della recidiva.

    Con riferimento alle altre circostanze attenuanti, il giudice a quo afferma che esse, per la loro pregnanza, meriterebbero di essere ritenute prevalenti rispetto alla citata recidiva qualificata e di essere applicate nella loro estensione massima o quasi massima.

    In tal senso, significativa sarebbe anche la richiesta del pubblico ministero, in sede di formulazione delle conclusioni, di applicazione delle attenuanti in misura prevalente sulla citata recidiva.

    Tuttavia, il divieto posto dall’art. 69, quarto comma, cod. pen. osta ad un tale giudizio di prevalenza.

    1.3.– In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente osserva come il precetto normativo in esame sia di dubbia legittimità costituzionale e, dopo aver ricordato che questa Corte ha già affrontato in plurime occasioni e sotto differenti profili la norma censurata, afferma che nella fattispecie il citato divieto trasmoda in una manifesta irragionevolezza, sia riguardo alla circostanza attenuante di cui all’art. 116 cod. pen., sia in relazione alla sussistenza di una pluralità di circostanze attenuanti.

    Sotto il primo profilo, il rimettente afferma che la circostanza prevista dall’art. 116, secondo comma, cod. pen., anche se ad effetto...

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