Sentenza nº 57 da Constitutional Court (Italy), 31 Marzo 2021

RelatoreFranco Modugno
Data di Resoluzione31 Marzo 2021
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 57

ANNO 2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giancarlo CORAGGIO

Giudici: Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29 (Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell’esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati) e dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b), terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promossi dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria con ordinanze del 23 e del 16 giugno 2020, iscritte, rispettivamente, ai numeri 124 e 144 del registro ordinanze 2020 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 39 e 42, prima serie speciale, dell’anno 2020.

Visti gli atti di costituzione di G. B., G. D., G.C. D.S. e quello, fuori termine, di Pasquale Cananzi nella qualità di curatore dei minori S. B., C.M. D.S. e R.P. D.S., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 9 marzo 2021 il Giudice relatore Franco Modugno;

uditi gli avvocati Carlo Fiorio per G. B., Donatella Nucera per G. D., G.C. D.S., Marcello Manna per G.C. D.S. e l’avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 9 marzo 2021.

Ritenuto in fatto

  1. – Con due ordinanze, di analogo tenore, del 16 giugno 2020 (r.o. n. 144 del 2020) e del 23 giugno 2020 (r.o. n. 124 del 2020) il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 30, 31, secondo comma, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 3 e 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, questioni di legittimità costituzionale:

    1. dell’art. 4 del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29 (Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell’esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati), «nella parte in cui non prevede che i colloqui cui hanno diritto i detenuti o gli internati sottoposti al regime speciale di cui all’art. 41-bis della L. 26 luglio 1975, n. 354 possono essere svolti a distanza con i figli minorenni mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile»;

    2. dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b), terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), «nella parte in cui non prevede che i colloqui sostitutivi con i figli minorenni possono essere autorizzati a distanza, in alternativa a quelli telefonici, con modalità audiovisive».

    1.1.– Secondo quanto riferito nelle ordinanze di rimessione, gli incidenti di costituzionalità si collocano nell’ambito di procedimenti de potestate, che hanno portato il Tribunale rimettente a dichiarare decaduti dalla responsabilità genitoriale due detenuti condannati a lunghe pene detentive per reati di stampo mafioso e sottoposti allo speciale regime previsto dall’art. 41-bis, comma 2, ordin. penit.; a co-affidare i rispettivi figli minorenni al servizio sociale – anche a supporto delle capacità educative della madre; ed a impartire una serie di ulteriori disposizioni intese ad assicurare il benessere psico-fisico e il regolare sviluppo della personalità dei minori.

    In questo contesto, il giudice a quo si trova investito di istanze con le quali i due detenuti chiedono di essere autorizzati ad effettuare colloqui audiovisivi a distanza con i figli tramite la piattaforma Skype, lamentando (in particolare, nel caso di cui all’ordinanza r.o. n. 144 del 2020) di non poter avere altrimenti contatti con loro a causa delle stringenti limitazioni introdotte al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

    Ad avviso del rimettente, l’effettuazione di tali colloqui risponderebbe al preminente interesse dei minori al mantenimento di un rapporto affettivo con il genitore detenuto.

    L’accoglimento delle istanze risulterebbe, tuttavia, precluso alla luce di quanto disposto, in relazione all’emergenza sanitaria, dall’art. 4 del d.l. n. 29 del 2020.

    1.2.– Ad illustrazione dell’assunto, il rimettente osserva come plurime disposizioni dell’ordinamento penitenziario e del relativo regolamento di esecuzione attribuiscano rilievo ai legami familiari, specialmente al fine di salvaguardare il figlio minorenne dai pregiudizi che la detenzione del genitore può provocargli.

    In questo contesto, viene in precipua considerazione l’istituto dei colloqui, la cui disciplina generale è dettata principalmente dall’art. 18 ordin. penit. e dall’art. 37 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà), i quali riconoscono il diritto del recluso ad avere colloqui con i congiunti e, per ragionevoli motivi, con altre persone, previa autorizzazione del direttore dell’istituto o, per gli imputati fino alla sentenza di primo grado, dell’autorità giudiziaria che procede. Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari (art. 18, quarto comma, ordin. penit.): e ciò soprattutto nell’ottica di preservare «il mantenimento di un valido rapporto con i figli, specie di età minore» (art. 61, comma 2, del d.P.R. n. 230 del 2000).

    Il diritto in questione subisce, tuttavia, significative limitazioni per i detenuti e gli internati sottoposti al regime speciale di cui all’art. 41-bis, comma 2, ordin. penit., introdotto con obiettivi di neutralizzazione della pericolosità degli appartenenti alla criminalità organizzata. Il comma 2-quater, lettera b), terzo periodo, del citato articolo prevede, infatti, per i detenuti e gli internati in regime speciale un solo colloquio al mese con i familiari e i conviventi, da svolgere ad intervalli di tempo regolari e con particolari modalità (locali attrezzati per impedire il passaggio di oggetti, controllo audiovisivo), mentre i colloqui con persone diverse sono possibili solo in «casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell’istituto». Solo per coloro che non abbiano effettuato colloqui visivi può essere, inoltre, autorizzato un colloquio telefonico mensile di dieci minuti...

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