Sentenza nº 54 da Constitutional Court (Italy), 31 Marzo 2021

RelatoreFrancesco Viganò
Data di Resoluzione31 Marzo 2021
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 54

ANNO 2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giancarlo CORAGGIO

Giudici: Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, 2, commi 1, 2, e 3, e 3 della legge della Regione Veneto 23 dicembre 2019, n. 51 (Nuove disposizioni per il recupero dei sottotetti a fini abitativi), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 25-28 febbraio 2020, depositato in cancelleria il 2 marzo 2020, iscritto al n. 27 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell’anno 2020.

Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto;

udito nell’udienza pubblica del 23 febbraio 2021 il Giudice relatore Francesco Viganò;

uditi l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri, gli avvocati Andrea Manzi e Franco Botteon per la Regione Veneto, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 30 ottobre 2020;

deliberato nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 25-28 febbraio 2020 e depositato il 2 marzo 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 1, comma 1, 2, commi 1, 2 e 3, e 3 della legge della Regione Veneto 23 dicembre 2019, n. 51 (Nuove disposizioni per il recupero dei sottotetti a fini abitativi), per contrasto complessivamente con gli artt. 3, 9, 32, 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, nonché col principio di leale collaborazione.

    1.1.– L’Avvocatura generale dello Stato ritiene, in primo luogo, che le disposizioni dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 2, comma 1, della legge regionale impugnata, laddove individuano limiti minimi di altezza e di superficie di illuminazione dei locali oggetto di recupero diversi da quelli stabiliti dal decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione), e dal decreto interministeriale 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, contrastino con gli artt. 3 e 32 Cost., «in quanto si discostano, senza che emerga una ragionevole giustificazione, dai parametri individuati dallo Stato» in tali decreti, strumentali alla tutela della salubrità e vivibilità degli ambienti.

    Oltre a ciò, tali disposizioni regionali contrasterebbero con i principi fondamentali nelle materie della tutela della salute e del governo del territorio, stabiliti nel d.m. 5 luglio 1975, cui «può essere attribuita efficacia precettiva e inderogabile» anche per il legislatore regionale, come questa Corte avrebbe affermato, in un ambito di regolazione contiguo a quello qui in esame, con riferimento alla disciplina contenuta nel decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, recante «Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765» (è citata la sentenza n. 134 del 2014).

    1.2.– L’Avvocatura generale dello Stato impugna, inoltre, i commi 2 e 3 dell’art. 2 della legge reg. Veneto n. 51 del 2019, in cui, rispettivamente, si demanda al regolamento edilizio comunale la determinazione delle tipologie di interventi eventualmente necessari per rendere abitabili i sottotetti (come, in particolare, l’apertura nelle falde), «al fine di rispettare gli aspetti paesistici, monumentali e ambientali dell’edificio sul quale si intende intervenire», e si fanno salve le diverse disposizioni sulla tutela monumentale contenute nel piano regolatore comunale in riferimento agli artt. 13 e 17 della legge della Regione Veneto 23 aprile 2004, n. 11 (Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio), e alla Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

    Le disposizioni regionali impugnate, laddove demandano la determinazione delle condizioni finalizzate al rispetto degli «aspetti paesaggistici» ai soli regolamenti edilizi o ai piani urbanistici comunali, anziché al piano paesaggistico, previsto dagli artt. 135 e 143 cod. beni culturali, o alla disciplina d’uso dei beni paesaggistici, di cui agli artt. 140, 141 e 141-bis cod. beni culturali, sarebbero invasive della competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e contrarie all’art. 9 Cost. (sono citate le sentenze n. 367 del 2007 e n. 9 del 2004). Il legislatore statale, infatti, nell’esercizio di tale potestà legislativa esclusiva, avrebbe «assegnato al piano paesaggistico una posizione di assoluta preminenza nel contesto della pianificazione territoriale», stabilendo, negli artt. 143, comma 9, e 145, comma 3, cod. beni culturali, l’inderogabilità e la prevalenza di tale piano, da adottarsi previa intesa con lo Stato e attualmente in itinere, «su ogni altro atto della pianificazione territoriale e urbanistica» (è citata la sentenza di questa Corte n. 180 del 2008).

    Le disposizioni regionali impugnate, inoltre, violerebbero anche il principio di leale collaborazione sotteso alle norme del codice dei beni culturali e del paesaggio – artt. 135 e 143 – che impongono l’elaborazione congiunta del Piano paesaggistico regionale da parte di Stato e Regione (è citata la sentenza di questa Corte n. 31 del 2006).

    1.3.– Impugnato è, infine, l’art. 3 della legge reg. Veneto n. 51 del 2019, il quale, pur correttamente qualificando gli interventi di recupero dei sottotetti come ristrutturazioni edilizie ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)», sottopone tali interventi a semplice segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), violando «le norme interposte contenute negli articoli 10, comma 1°, lettera c), 23, comma 01, lett. a) e 22, comma 1°, lett. e) [recte: c] del medesimo testo unico dell’edilizia», il quale, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, imporrebbe, per simili interventi, il permesso di costruire o la SCIA alternativa al permesso di costruire. Costituendo tali norme del t.u. edilizia «principi fondamentali in materia di governo del territorio», la loro deroga da parte dell’art. 3 della legge reg. Veneto n. 51 del 2019 determinerebbe la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.

  2. – Con memoria depositata l’8 maggio 2020 si è costituita in giudizio la Regione Veneto.

    2.1.– La resistente sostiene, innanzitutto, l’inammissibilità della censura relativa agli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge reg. Veneto n. 51 del 2019, per violazione degli artt. 3 e 32 Cost., in quanto meramente assertiva (sono citate le sentenze di questa Corte n. 109 del 2018, n. 64 del 2016 e n. 82 del 2015).

    In...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT