LEGGE 6 luglio 1939, n. 1092 - Provvedimenti contro l'urbanesimo

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VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art 1.

Nessuno puo' trasferire la propria residenza in Comuni del Regno capoluoghi di Provincia o in altri Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti, o in Comuni di notevole importanza industriale, anche con popolazione inferiore, se non dimostri di esservi obbligato dalla carica, dall'impiego, dalla professione o di essersi assicurata una proficua occupazione stabile nel Comune di immigrazione o di essere stato indotto da altri giustificati motivi, sempre che siano assicurati preventivamente adeguati mezzi di sussistenza.

Il Ministro per l'interno determina d'accordo col Ministro per le corporazioni, i Comuni d'importanza industriale agli effetti della presente legge.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 10 FEBBRAIO 1961, N. 5

Art 2.

I lavoratori di qualunque categoria aventi residenza in altri Comuni, e per i quali l'ammissione al lavoro e' subordinata a richiesta numerica a norma del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, non possono essere ammessi a lavoro in alcuno dei Comuni indicati nell'art. 1, se non autorizzati, su domanda dei datori di lavoro, dagli organi provinciali preposti al servizio del collocamento, qualora i lavoratori risiedano nella stessa Provincia; dagli organi interprovinciali o nazionali preposti al servizio di collocamento o dal Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, qualora essi risiedano in provincia diversa da quella in cui si svolge il lavoro. Per i lavoratori per i quali e' consentita, a norma dello stesso decreto-legge, la richiesta nominativa, l'ammissione al lavoro e' ugualmente subordinata all'autorizzazione rispettivamente degli organi provinciali o interprovinciali o nazionali preposti al servizio del collocamento o del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

Quando risulti che un datore di lavoro si sia abitualmente valso di operai di Comuni contermini a quelli nei quali si svolge il lavoro, egli puo' continuare a valersi dei lavoratori stessi, dopo avere ottenuta l'autorizzazione dal competente Ufficio provinciale di collocamento, se tali lavoratori appartengono a Comuni della stessa Provincia, o dal Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, se appartengono a Comuni di provincie diverse.

Quando un lavoro si svolga successivamente in piu' Comuni alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, i lavoratori assunti nel Comune nel quale il lavoro ha avuto inizio possono essere trattenuti fino a compimento del lavoro stesso.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 10 FEBBRAIO 1961, N. 5

Art 3.

In caso di necessita', il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione puo' autorizzare lo spostamento temporaneo di gruppi di lavoratori da una Provincia ad un'altra, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo precedente.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 10 FEBBRAIO 1961, N. 5

Art 4.

Nessuno puo' essere iscritto nel registro di popolazione di alcuno dei Comuni di cui all'art. 1 se non comprovi di trovarsi nelle condizioni indicate nell'articolo stesso.

Gli immigrati temporanei non possono ottenere la iscrizione nel registro di popolazione di uno dei Comuni anzidetti se non comprovino la stabilita' della condizione per la quale ottennero l'autorizzazione alla immigrazione.

In ogni caso, la dichiarazione fatta dagli interessati all'ufficio anagrafico di possedere mezzi di sussistenza o di...

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