LEGGE 6 marzo 1987, n. 74 - Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio

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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. All'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, la lettera b) del numero 1 e' sostituita dalla seguente:

"b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'articolo 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione".

Art 2.
  1. All'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, la lettera c) del numero 1 e' sostituita dalla seguente:

"c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio".

Art 3.
  1. All'articolo 3, numero 1, lettera d), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sono soppresse le parole: "anche adottivo".

Art 4.
  1. All'articolo 3, numero 2, lettera b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, le parole: "anteriormente all'entrata in vigore della presente legge da almeno due anni" sono sostituite dalle seguenti: "almeno due anni prima del 18 dicembre 1970".

Art 5.
  1. Il primo capoverso della lettera b) del numero 2 dell'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e' sostituito dal seguente:

"In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta".

Art 6.
  1. All'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sono soppresse le parole costituenti il secondo capoverso della lettera b) del numero 2:

"Quando vi sia opposizione del coniuge convenuto il termine di cui sopra e' elevato:

ad anni sette, nel caso di separazione pronunciata per colpa esclusiva dell'attore;

ad anni sei, nel caso di separazione consensuale omologata in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge o di separazione di fatto".

Art 7.
  1. All'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"g) e' passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164".

Art 8.
  1. L'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 4. - 1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio oppure, nel caso di irreperibilita' o di residenza all'estero, al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, nel caso di residenza all'estero di entrambi i coniugi, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta puo' essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.

  2. La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:

    1. l'indicazione del giudice;

    2. il nome e il cognome, nonche' la residenza o il domicilio del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome e il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del coniuge convenuto;

    3. l'oggetto della domanda;

    4. l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, con le relative conclusioni;

    5. l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi.

  3. Del ricorso il cancelliere da' comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.

  4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei figli legittimi, legittimati od adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.

  5. Il presidente del tribunale fissa con decreto in calce al ricorso, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, la data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi a se' e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto. Nomina un curatore speciale quando il convenuto e' malato di mente o legalmente incapace.

  6. Tra la data della notificazione del ricorso e del decreto e quella dell'udienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti alla meta'.

  7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi.

    Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano o, comunque, se il coniuge istante dichiara di non voler proseguire nella domanda, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione o della dichiarazione di rinuncia all'azione.

  8. Se il coniuge convenuto non compare o se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti, qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro eta', i figli minori, da', anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a questo. L'ordinanza del presidente puo' essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 177 del codice di procedura civile. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

  9. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza e' ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo 10.

  10. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, puo' disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.

  11. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado e' provvisoriamente esecutiva.

  12. L'appello e' deciso in camera di consiglio.

  13. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, e' proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli siano in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura...

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