LEGGE 23 marzo 1983, n. 77 - Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare

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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Autorizzazione alla istituzione di fondi comuni

Le societa' per azioni con capitale sociale versato non inferiore a due miliardi di lire, aventi per oggetto esclusivo la gestione di fondi comuni sono autorizzate dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, ad istituire fondi comuni di investimento mobiliare aperti.

La societa' di gestione puo' essere autorizzata a gestire piu' fondi, purche' diversificati nella loro specializzazione. In questo caso il capitale minimo della societa' di gestione deve risultare di un ulteriore miliardo per ciascun fondo gestito.

La domanda si intende accolta qualora l'autorizzazione non venga negata dal Ministro del tesoro con provvedimento da comunicare alla societa' interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima. Ove entro detto termine siano richieste informazioni complementari alla societa', il termine stesso e' interrotto e dalla data di ricezione di tali informazioni decorre per una sola volta un nuovo termine di trenta giorni.

L'autorizzazione non puo' essere concessa:

  1. se difettino i requisiti rispettivamente indicati al primo e secondo comma di questo articolo;

  2. se la maggioranza degli amministratori e i dirigenti che hanno la rappresentanza legale della societa' di gestione non abbiano svolto per uno o piu' periodi complessivamente non inferiori a un triennio funzioni di amministratore o di carattere direttivo in societa' o enti del settore creditizio, finanziario e assicurativo, aventi capitale o fondo di dotazione non inferiore a 500 milioni di lire o non abbiano esercitato la professione di agente di cambio facendo fronte ai propri impegni come previsto dalla legge;

  3. se, ferma l'applicabilita' delle norme relative alle cause di ineleggibilita' e di decadenza per gli amministratori delle societa' per azioni, gli amministratori e i dirigenti che hanno la legale rappresentanza della societa' di gestione abbiano riportato condanne, o sanzioni sostitutive, di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Le sostituzioni comportanti modifica della identita' dei soggetti di cui al comma che precede devono essere comunicate, non oltre quindici giorni, alla Banca d'Italia che, nel caso di accertata non conformita' alle prescrizioni di cui alle anzidette lettere b) e c), fissa un termine per la regolarizzazione e, in difetto, ne fa immediata relazione al Ministro del tesoro, che provvede ai sensi del successivo articolo 8.

Art 1.

(( (Autorizzazione all'istituzione di fondi comuni).

  1. Le societa' per azioni aventi per oggetto esclusivo la gestione di fondi comuni di investimento collettivo in valori mobiliari di tipo aperto sono autorizzate dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, ad istituire fondi comuni di investimento mobiliare aperti.

  2. La societa' di gestione puo' essere autorizzata a gestire piu' fondi; a tal fine, il Ministro del tesoro tiene conto della specializzazione dei medesimi ovvero della dimensione raggiunta da quelli gia' istituiti dalla societa' richiedente.

  3. Con propri decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro del tesoro determina, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le modalita' di presentazione dell'istanza, gli elementi documentali e informativi a corredo della stessa e ogni altra modalita' procedurale.

  4. La domanda si intende accolta qualora l'autorizzazione non venga negata dal Ministro del tesoro con provvedimento da comunicare alla societa' interessata entro due mesi dalla presentazione della domanda medesima. Tuttavia, ove entro detto termine siano richieste informazioni complementari alla societa', il termine stesso e' interrotto e dalla data di ricezione di tali informazioni decorre per una sola volta un nuovo termine di un mese.

  5. L'autorizzazione non puo' essere concessa:

    1. se la societa' ha un capitale sociale versato inferiore a due miliardi di lire o al piu' elevato importo stabilito, in via generale, con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia. Il Ministro del tesoro stabilisce l'importo del capitale sociale iniziale in modo che la societa' sia fornita di mezzi finanziari adeguati per l'esercizio della sua attivita', tenuto anche conto del numero dei fondi da gestire e delle variazioni del valore della moneta;

    2. se la sede dell'amministrazione della societa' di gestione non e' situata, al pari della sua sede statutaria, in Italia;

    3. se la maggioranza degli amministratori, gli amministratori delegati e i direttori generali nonche' gli amministratori e i dirigenti muniti di rappresentanza della societa' di gestione non abbiano svolto per uno o piu' periodi complessivamente non inferiori ad un triennio funzioni di amministratore o funzioni di carattere direttivo in societa' o enti del settore creditizio, finanziario e assicurativo, aventi capitale o fondo di dotazione non inferiore a cinquecento milioni di lire o abbiano esercitato la professione di agente di cambio senza far fronte ai propri impegni come previsto dalla legge. Per le funzioni svolte presso societa' o enti che non hanno come attivita' esclusiva una o piu' di quelle sopraindicate, si applicano le disposizioni emanate dal Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

    4. se, ferma l'applicabilita' delle norme relative alle cause d'ineleggibilita' e di decadenza per gli amministratori delle societa' per azioni, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza ed i sindaci della societa' di gestione abbiano riportato condanne, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni ovvero siano o siano stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione. Agli amministratori, ai direttori generali e a coloro che rivestono cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350;

    5. se i componenti del collegio sindacale non siano iscritti nel registro dei revisori contabili;

    6. se i soggetti che, in virtu' della partecipazione al capitale in via diretta o per interposta persona o per il tramite di societa' fiduciaria o di societa' controllata ovvero in virtu' di particolari vincoli o accordi, esercitano il controllo della societa' non sono in possesso dei requisiti di onorabilita' di cui al presente comma lettera d). Ove il soggetto controllante sia una persona giuridica o una societa' di persone, tali requisiti devono essere posseduti dagli amministratori e dai direttori generali. Ai fini della presente legge il rapporto di controllo si considera esistente ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

  6. Il sopravvenuto verificarsi delle situazioni di cui al comma 5, lettere d) ed e), determina, quando si tratti di societa' gia' autorizzate, la decadenza degli interessati dalle cariche ricoperte e deve essere comunicato dagli stessi alla societa', alla Banca d'Italia ed al Ministro del tesoro. La decadenza e' dichiarata entro trenta giorni dal consiglio di amministrazione della societa'. Nel caso che questo non provveda nel termine predetto, la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia.

  7. L'applicazione provvisoria della misura interdittiva prevista dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, comporta la sospensione dalle cariche di cui al comma 5, lettera d), del presente articolo. La sospensione dalla carica e' disposta entro quindici giorni dal Consiglio di amministrazione della societa' e ove questi non provveda dalla Banca d'Italia. Limitatamente al periodo in cui sono sospesi, i sindaci effettivi sono sostituiti dai supplenti e gli amministratori sono sostituiti ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

  8. Le sostituzioni comportanti modifica della identita' dei soggetti di cui al comma 5 devono essere comunicate dalla societa' di gestione, non oltre quindici giorni, alla Banca d'Italia che, nel caso di accertata non conformita' alle prescrizioni di cui al comma 5 lettere c), d) ed e), fissa un termine per la regolarizzazione e, in difetto, ne fa immediata relazione al Ministro del tesoro che provvede ai sensi del successivo art. 8. Il difetto del requisito di onorabilita' di cui al comma 5, lettera f), comporta, in caso di societa' gia' autorizzate, la sospensione dell'esercizio del diritto di voto, con gli effetti di cui all'art. 9, della legge 4 giugno 1985, n. 281.

  9. L'ammontare dei mezzi patrimoniali delle societa' di gestione autorizzate ai sensi del comma 1 non possono essere inferiori all'ammontare stabilito in via generale con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia; tale ammontare viene determinato tenuto conto della necessita' da parte della societa' medesima di disporre dei mezzi sufficienti a far fronte alle proprie...

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