LEGGE 2 giugno 1988, n. 218 - Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali

Versione originale<a href='/vid/misure-per-lotta-contro-852605469'>LEGGE 2 giugno 1988, n. 218 - Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali</a>
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, previa intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, adotta disposizioni tecnico-sanitarie conformi alle direttive CEE n. 84/643, n. 84/645 dell'11 dicembre 1984 e n. 85/322 del 12 giugno 1985, nonche', anche in deroga alla normativa vigente, alla direttiva CEE n. 80/1095 dell'11 novembre 1980, concernenti norme sanitarie sugli scambi comunitari di animali, carni e prodotti a base di carne e disposizioni sanitarie per la profilassi di malattie degli animali, nel territorio degli Stati membri.

Art 2.
  1. Nei casi di afta epizootica, il sindaco, su proposta del servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente, ordina l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti e di quelli sospetti di infezione.

  2. Quando sia necessario, per impedire la diffusione della malattia, il Ministro della sanita', previa individuazione dell'area interessata, dispone, con proprio decreto, anche l'abbattimento degli animali sospetti di contaminazione e degli animali sani recettivi, autorizzando eventualmente l'utilizzazione delle carni e di altri prodotti ed avanzi, secondo le modalita' e alle condizioni che saranno stabilite con decreto ministeriale.

  3. Nei casi di altre malattie per le quali, ai sensi degli articoli 1 e 2 del vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e' previsto l'obbligo della denuncia, il Ministro della sanita', quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, stabilisce che gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione siano abbattuti ed eventualmente distrutti alle condizioni e secondo le modalita' che saranno stabilite con decreto ministeriale.

  4. Ad esclusione dei casi di tubercolosi e di brucellosi, per gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione o sani recettivi, abbattuti a partire dal 4 giugno 1986, e' concessa al proprietario una indennita' pari al 100 per cento del valore di mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dal Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni nazionali dei produttori zootecnici e dei veterinari. Qualora, a seguito dell'avvenuto abbattimento dei capi, l'autorita' sanitaria competente disponga la distruzione di attrezzature fisse o mobili e/o, in quanto non adeguatamente disinfettabili, di mangimi, di prodotti agricoli e di prodotti zootecnici contaminati, al proprietario e' concessa una indennita' pari all'80 per cento del valore attribuito in sede di stesura del verbale di distruzione. L'indennita' viene maggiorata della percentuale di compensazione di cui al primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel caso in cui il proprietario degli animali di cui sia stato disposto l'abbattimento sia un produttore agricolo che non abbia esercitato l'opzione di cui all'ultimo comma dello stesso articolo. Nel caso di abbattimento di bovini l'indennita' e' concessa alla condizione che siano stati vaccinati in conformita' alle ordinanze del Ministro della sanita' e nei casi in esse previsti.

  5. Qualora venga consentita l'utilizzazione delle carni degli animali di cui e' stato disposto l'abbattimento, dall'indennita' prevista nel comma 4 viene detratto l'importo ricavato dai proprietari degli animali a seguito dell'utilizzazione delle carni.

  6. L'indennita' non viene corrisposta per l'abbattimento degli animali in transito o importati dall'estero, ancorche' nazionalizzati, qualora venga accertato che la malattia era preesistente all'importazione. In tali casi sono a carico dello speditore, del destinatario o del mandatario tutte le spese relative all'applicazione delle misure di polizia veterinaria, ivi comprese la macellazione e la distruzione degli animali, disposte dalle competenti autorita' sanitarie.

  7. In caso di abbattimento nei posti di confine di animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione a seguito di contagio da animali in importazione, l'importo della indennita' e' a carico dello Stato.

  8. L'indennita' non e' concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dall'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dalla presente legge e dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. In tali...

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