LEGGE 31 maggio 1965, n. 575 - Disposizioni contro la mafia

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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose.

Art 1.

La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalita' o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art 1.

La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalita' o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso nonche' ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penaleovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Art 1.

La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra , alla 'ndrangheta o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalita' o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso nonche' ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159

Art 2.

Le misure di prevenzione della sorveglianza speciale e del divieto o dell'obbligo di soggiorno, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, possono altresi' venir proposte dai procuratori della Repubblica, anche se non vi sia stata diffida, ferma restando la competenza a decidere stabilita nell'articolo 4 della legge precitata.

Art 2.

Le misure di prevenzione della sorveglianza speciale e del divieto o dell'obbligo di soggiorno, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, possono altresi' venir proposte dai procuratori della Repubblica, anche se non vi e' stato preventivo avviso, ferma restando la competenza a decidere stabilita nell'articolo 4 della legge precitata.

Art 2.

((1. Le misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno, di cui agli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, possono essere altresi' proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona, anche se non vi e' stato preventivo avviso.

  1. Nei confronti delle persone pericolose cui possono essere applicate le misure patrimoniali ed interdittive previste dalla presente legge, quando la misura della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale non sono ritenute idonee, puo' essere imposto l'obbligo di soggiorno in un altro comune o frazione di esso, ricompreso nella stessa provincia o regione e che sia sede di un ufficio di polizia.))

Art 2.
  1. Nei confronti delle persone di cui all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona o dal questore, anche se non vi e' stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

  2. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 1993, N. 256.

  3. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 1993, N. 256.

Art 2.
  1. Nei confronti delle persone di cui all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona o dal questore, anche se non vi e' stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

    1-bis. Quando non vi e' stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore puo' imporre all'interessato il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.

  2. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 1993, N. 256.

  3. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 1993, N. 256.

Art 2.
  1. Nei confronti delle persone di cui all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona o dal questore, anche se non vi e' stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

    1-bis. Quando non vi e' stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, il questore puo' imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4".

  2. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 1993, N. 256.

  3. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 1993, N. 256.

Art 2.
  1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi e' stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

  2. Quando non vi e' stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, ... il questore puo' imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.

  3. Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi della presente legge, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159

Art 2 bis.

Art. 2-bis.

((Il procuratore della Repubblica o il questore competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della polizia tributaria della guardia di finanza, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilita' finanziarie e sul patrimonio, anche al fine di accertarne la provenienza, delle persone nei cui confronti possa essere proposta una misura di prevenzione perche' indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o ad alcuna delle associazioni previste dall'articolo 1. Accertano fra l'altrose le suddette persone siano titolari di licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso mercati annonari all'ingrosso, di concessione di acque pubbliche e diritti inerenti, nonche' se risultino iscritte ad albi professionali, di appaltatori di opere o forniture pubbliche o all'albo nazionale dei costruttori.

Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con le persone indicate nel comma precedente, nonche' nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, associazioni od enti del cui patrimonio dette persone risultino poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

Il procuratore della Repubblica e il questore, a mezzo della polizia tributaria, possono richiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione e ad ogni istitutoi' di credito pubblico o privato le informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica indicato nel primo comma, gli ufficiali di polizia tributaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalita' di cui agli articoli 338, 339 e 340 del codice di procedura penale)).

Art 2 bis.

Art. 2-bis.

Il procuratore della Repubblica o il questore competente a richiedere l'applicazione di...

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