Sentenza nº 251 da Constitutional Court (Italy), 26 Novembre 2020

RelatoreGiulio Prosperetti
Data di Resoluzione26 Novembre 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 251

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Mario Rosario MORELLI;

Giudici: Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 4 ottobre 2019, n. 34 (Provvedimenti urgenti per garantire l’erogazione dei servizi sanitari in ambito regionale), e, in particolare, degli artt. 1, 2, 3 e 4 della medesima legge, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 3-9 dicembre 2019, depositato in cancelleria il 10 dicembre 2019, iscritto al n. 113 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Udito nella udienza pubblica del 21 ottobre 2020 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

udito l’avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 22 ottobre 2020.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 3-9 dicembre 2019 e depositato in cancelleria il 10 dicembre 2019 (reg. ric. n. 113 del 2019), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato la legge della Regione Calabria 4 ottobre 2019, n. 34 (Provvedimenti urgenti per garantire l’erogazione dei servizi sanitari in ambito regionale), in riferimento agli artt. 81 e 120, secondo comma, della Costituzione, nonché, in particolare, l’art. 1, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., e gli artt. 2, 3 e 4, in riferimento agli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost.

    Il ricorrente premette l’esposizione dei contenuti della legge regionale impugnata: l’art. 1 stabilisce: «[a]l fine di garantire il diritto alla salute e l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per i contratti a tempo determinato o flessibile del personale che presta servizio presso le Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Calabria, compresi i rapporti di lavoro cessati nell’ultimo periodo, è disposto il rinnovo fino al 31 dicembre 2019»; l’art. 2 dispone: «[e]ntro il 31 dicembre 2019, sulla base dei fabbisogni di personale di ciascuna Azienda sanitaria e ospedaliera, gli organi competenti provvedono a concludere le procedure già avviate per l’assunzione a tempo indeterminato, nonché a procedere allo scorrimento delle graduatorie in corso di validità fino al loro esaurimento»; l’art. 3 prevede: «[s]ulla base dei propri fabbisogni di personale, ciascuna Azienda sanitaria e ospedaliera è autorizzata a concludere le procedure di internalizzazione secondo le norme ed i criteri contenuti nel Protocollo d’intesa di cui alla Delib. G.R. della Calabria numero 196 del 3 marzo 2008, recante: “Approvazione protocollo d’intesa per la stabilizzazione del personale precario del comparto e direttiva alle Aziende”, relativamente al personale già riqualificato quale operatore socio sanitario in virtù del medesimo Protocollo, nel rispetto della normativa vigente in materia»; infine l’art. 4 prevede che «[d]all’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale».

    1.1.– Ad avviso del ricorrente le disposizioni recate dai predetti articoli, nonché l’intera legge regionale, in considerazione del suo carattere normativo omogeneo e della mancanza di copertura finanziaria del provvedimento normativo, presentano vari profili di illegittimità costituzionale.

    In via preliminare la difesa dello Stato rappresenta che il 17 dicembre 2009 la Regione Calabria ha firmato l’Accordo per il piano di rientro dal disavanzo per la spesa sanitaria e, con delibera del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2010, la Regione è stata commissariata ai sensi dell’art. 4, comma l, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, in attuazione dell’art. 120, secondo comma, Cost.

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