Sentenza nº 255 da Constitutional Court (Italy), 26 Novembre 2020

RelatoreGiuliano Amato
Data di Resoluzione26 Novembre 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 255

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Mario Rosario MORELLI;

Giudici: Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione autonoma Sardegna 16 settembre 2019, n. 16, recante «Seconda variazione di bilancio. Disposizioni in materia sanitaria. Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018) e alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019)», e «in particolare dell’art. 1, comma 5», della medesima legge regionale, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 18-22 novembre 2019, depositato in cancelleria il 27 novembre 2019, iscritto al n. 111 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna;

udito nell’udienza pubblica del 4 novembre 2020 il Giudice relatore Giuliano Amato;

uditi l’avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Sonia Sau per la Regione autonoma Sardegna, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 30 ottobre 2020;

deliberato nella camera di consiglio del 4 novembre 2020.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 18-22 novembre 2019 e depositato il successivo 27 novembre (reg. ric. n. 111 del 2019), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e all’art. 3, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948 (Statuto speciale per la Sardegna), questione di legittimità costituzionale della legge della Regione autonoma Sardegna 16 settembre 2019, n. 16, recante «Seconda variazione di bilancio. Disposizioni in materia sanitaria. Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018) e alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019)» e «in particolare dell’art. 1, comma 5», della medesima legge regionale.

    1.1.– Tale disposizione prevede che «[l]a Regione è autorizzata a finanziare annualmente l’AREUS per le attività rese dalle associazioni onlus e cooperative sociali convenzionate con il Servizio di emergenza-urgenza 118. La spesa è quantificata in euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 (missione 13 - programma 02 - titolo 1). A decorrere dall’anno 2022, al finanziamento della medesima spesa si provvede, ai sensi dell’articolo 38, comma l, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli l e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche e integrazioni, nei limiti dello stanziamento annualmente iscritto, per le medesime finalità, in conto della missione 13 - programma 02 - titolo 1 con le relative leggi annuali di bilancio».

  2. − Secondo la difesa statale l’art. 1, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2019 legittimerebbe in maniera stabile lo strumento convenzionale per lo svolgimento del servizio di emergenza-urgenza nei confronti di due tipologie di enti del terzo settore specificamente individuati, ovvero le associazioni onlus e le cooperative sociali.

    L’art. 57, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», invece, consentirebbe l’affidamento in convenzione dei servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza, in via prioritaria, soltanto alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del terzo settore, aderenti a una rete associativa e accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente. Inoltre, l’affidamento diretto potrebbe aversi solo nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, esso «garantisca l’espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione».

    Al di fuori dello strumento convenzionale resterebbe obbligatoria la modalità pubblicistica dell’appalto di servizi (anche nel regime alleggerito o dell’affidamento diretto), come avrebbe già precisato la giurisprudenza amministrativa (viene richiamata la pronuncia del Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 22 febbraio 2018, n. 1139).

    2.1.− La formulazione della disposizione impugnata, pertanto, si porrebbe in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto la «tutela della concorrenza», in adesione ai principi comunitari, costituisce materia di competenza esclusiva statale.

    In primo luogo, infatti, le norme impugnate farebbero riferimento allo strumento della convenzione anche per le cooperative sociali, che risulterebbero escluse in virtù dell’art. 57 cod. terzo settore.

    In secondo luogo, il legislatore regionale avrebbe effettuato un’individuazione imprecisa dei soggetti per i quali è invece ammesso lo strumento della convenzione (le associazioni onlus), affiancando alla forma giuridica...

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