Sentenza nº 222 da Constitutional Court (Italy), 23 Ottobre 2020

RelatoreAugusto Antonio Barbera
Data di Resoluzione23 Ottobre 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 222

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Mario Rosario MORELLI;

Giudici: Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 54, commi 2, 3, 4 e 5, della legge della Regione Veneto 4 novembre 2002, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto nel procedimento vertente tra la Bipark srl e altra e il Comune di San Michele al Tagliamento e altro, con ordinanza del 27 maggio 2019, iscritta al n. 143 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visti l’atto di costituzione della Cestari srl, nonché l’atto di intervento della Regione Veneto;

udito nell’udienza pubblica del 22 settembre 2020 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

uditi gli avvocati Massimo Carlin per la Cestari srl, Mario Bertolissi e Andrea Manzi per la Regione Veneto;

deliberato nella camera di consiglio del 22 settembre 2020.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 27 maggio 2019 (r.o. n. 143 del 2019), il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 54, commi 2, 3, 4 e 5, della legge della Regione Veneto 4 novembre 2002, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione.

    Le norme censurate attengono alla disciplina delle concessioni del demanio marittimo a finalità turistico-ricreative, tra cui gli stabilimenti balneari, e, più in particolare, alla regolamentazione della procedura comparativa che sovraintende al rilascio, alla modifica e al rinnovo delle concessioni.

  2. – Per la parte interessata dall’ordinanza di rimessione, dette norme prevedono: che la procedura di rilascio di nuove concessioni sia subordinata al pagamento di un indennizzo in favore del concessionario uscente (comma 2); che, a tale scopo, il Comune competente debba acquisire dall’originario concessionario una «perizia di stima asseverata di un professionista abilitato da cui risulti l’ammontare del valore aziendale dell’impresa insistente sull’area oggetto della concessione», pubblicandola poi all’interno dell’avviso di gara (comma 3); che le domande di nuova concessione siano corredate «a pena di esclusione dalla procedura comparativa, da atto unilaterale d’obbligo in ordine alla corresponsione, entro trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione della concessione, di indennizzo», e che il rilascio della concessione sia condizionato al pagamento dell’indennizzo, in mancanza del quale si procederà all’aggiudicazione «nei confronti del soggetto utilmente collocato in graduatoria e fino all’esaurimento della stessa» (comma 4); che la misura dell’indennizzo al gestore uscente sia pari al novanta per cento dell’ammontare del valore risultante dalla citata perizia di stima (comma 5).

  3. – Il giudizio principale è stato promosso dalla Bipark srl, che ha impugnato l’avviso di gara per l’aggiudicazione della concessione relativa ad un tratto di arenile sito nel territorio del Comune di San Michele al Tagliamento, già affidato in concessione alla Villaggio Turistico Internazionale srl, deducendo, fra l’altro, l’illegittimità costituzionale della norma regionale che prescrive l’obbligo di versare un indennizzo in favore del concessionario uscente, ed assumendone un conseguente effetto invalidante su tutti gli atti della procedura.

  4. – In ordine alla rilevanza delle questioni, il rimettente ha osservato che la ricorrente ha interesse a partecipare alla gara senza dover corrispondere alcun indennizzo; in tal senso, ha specificato che non assume alcun rilievo il fatto che la società non abbia presentato la domanda di partecipazione alla procedura comparativa, essendo quest’ultima condizionata all’assunzione di un obbligo unilaterale della cui fonte essa aveva dedotto l’illegittimità.

    4.1.– Il rimettente ha, poi, specificato che l’interesse della ricorrente sussiste quantunque nella specie non si verta in ipotesi di «rilascio di nuove concessioni», cui parrebbe esclusivamente riferirsi il comma 2 del censurato art. 54; infatti, benché il caso di specie riguardi il rinnovo di una concessione già scaduta (senza che il concessionario si sia avvalso della prevista facoltà di proroga), «la previsione dell’indennizzo dovuto dall’aggiudicatario al gestore uscente dell’area del demanio marittimo si applica in tutti i casi in cui vi siano investimenti effettuati da quest’ultimo e non ancora ammortizzati», e dunque in ogni procedura volta all’aggiudicazione di una concessione, a prescindere dalla novità della stessa.

    4.2.– Infine, il TAR Veneto ha escluso che possa costituire impedimento alla valutazione positiva di rilevanza il fatto che la ricorrente non abbia convenuto in giudizio la Regione Veneto, benché fra gli atti della procedura impugnata vi fosse un atto di quest’ultima; la relativa impugnazione, infatti, era stata proposta in forma meramente eventuale.

  5. – Quanto al profilo della non manifesta infondatezza, il giudice a quo ha denunziato l’illegittimità delle norme con riferimento a due distinti parametri.

    5.1.– In primo luogo, ha sostenuto che la previsione di un indennizzo a favore del gestore uscente comporterebbe l’invasione della competenza esclusiva dello Stato nella materia «tutela della concorrenza», con conseguente violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

    Ha richiamato, al riguardo, il dettato dell’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva...

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