Sentenza nº 223 da Constitutional Court (Italy), 23 Ottobre 2020

RelatoreLuca Antonini
Data di Resoluzione23 Ottobre 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 223

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Mario Rosario MORELLI

Giudici: Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), promosso dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Napoli Nord nel procedimento vertente tra la Banca Farmafactoring spa (già Farmafactoring spa) e il Comune di Sant’Antimo e altro, con ordinanza del 2 maggio 2019, iscritta al n. 13 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno 2020.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 settembre 2020 il Giudice relatore Luca Antonini;

deliberato nella camera di consiglio del 23 settembre 2020.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza depositata il 2 maggio 2019, il Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Napoli Nord ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, e all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, entrambi ratificati e resi esecutivi con legge 4 agosto 1955, n. 848 – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» (d’ora innanzi: anche TUEL).

    Tale disposizione così recita: «1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa. 2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; c) espletamento dei servizi locali indispensabili. 3. Per l’operatività dei limiti all’esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l’organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità. 4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all’attività del tesoriere. 5. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell’esperimento delle procedure di cui all’articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all’articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell’attestazione di copertura finanziaria prevista dall’articolo 151, comma 4, e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3».

    La disposizione è censurata nella parte in cui non esclude che la impignorabilità da essa stabilita sia opponibile a coloro che vantano crediti riconducibili a una delle finalità indicate al suo comma 2.

  2. – Le questioni sono sorte nell’ambito di un procedimento di pignoramento presso il terzo tesoriere dell’ente locale esecutato.

    In punto di rilevanza, riferisce il rimettente che il tesoriere dell’ente locale, rendendo la dichiarazione di terzo, ha rappresentato l’esistenza di una deliberazione di quantificazione delle somme sottratte all’esecuzione forzata, adottata ai sensi del comma 3 dell’art. 159 del TUEL e opponibile al creditore procedente.

    Osserva, inoltre, il giudice a quo, per quanto qui interessa, che il procedimento di cui è investito è fondato su un decreto ingiuntivo, non opposto, avente ad oggetto un credito che «attiene ad una delle finalità protette dalla delibera di impignorabilità» appena menzionata, la quale preclude la realizzazione coattiva del credito stesso.

    2.1.– In ordine alla non manifesta infondatezza, il Tribunale di Napoli Nord premette che il vincolo di impignorabilità previsto dalla disposizione censurata è efficace nei confronti sia dei creditori «ordinari», sia di quelli il cui «diritto trovi “causa” in una delle finalità protette ai sensi dell’art. 159, comma 2, TUEL».

    Secondo il giudice a quo, infatti, non è possibile interpretare la norma censurata secundum constitutionem, ritenendo che l’impignorabilità sia inopponibile ai creditori «protetti» o «qualificati», poiché vi osterebbe il suo tenore letterale.

    In tal modo, tuttavia, ad avviso del rimettente, la norma denunciata, per un verso, finirebbe per contraddire sé stessa, pregiudicando proprio quei creditori alla cui protezione sarebbe preordinata; per l’altro, riserverebbe ingiustificatamente a questi creditori la medesima disciplina dettata per quelli «ordinari», ovvero titolari di crediti che non traggono origine da una prestazione connessa con le finalità di cui al comma 2 dell’art. 159 del TUEL.

    Di qui la dedotta violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza...

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