Ordinanza nº 220 da Constitutional Court (Italy), 20 Ottobre 2020
Relatore | Franco Modugno |
Data di Resoluzione | 20 Ottobre 2020 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 220
ANNO 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Mario Rosario MORELLI;
Giudici: Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 25-septies, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, promosso con ricorso della Regione Campania, notificato il 15-28 gennaio 2019, depositato in cancelleria il 21 gennaio 2019 ed iscritto al n. 3 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell’anno 2019.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 settembre 2020 il Giudice relatore Franco Modugno;
deliberato nella camera di consiglio del 23 settembre 2020.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 15-28 gennaio 2019 e depositato il 21 gennaio 2019, la Regione Campania ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 25-septies, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, per contrasto con gli artt. 3, 77, 97, 114, 117, terzo comma, 118, commi primo e secondo, e 120 della Costituzione;
che la norma impugnata – sottolinea la ricorrente – ha disposto, nei commi 1 e 2, la incompatibilità del conferimento e del mantenimento dell’incarico di commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario delle Regioni, rispetto all’espletamento di incarichi istituzionali presso la Regione soggetta a commissariamento;
che il comma 3 dello stesso articolo impugnato, ha, a sua volta, sancito l’applicabilità di tale incompatibilità anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione;
che, secondo la Regione Campania, l’attuazione di tale ultima previsione comporterebbe la «indiscriminata decadenza dall’incarico Commissariale dei Presidenti di Regione a far data dalla nomina dei nuovi Commissari ad acta»;
che la Regione ricorrente deduce, anzitutto, la violazione degli artt. 114, 117, terzo comma, 118 e 120 Cost., per illegittima pretermissione del meccanismo di intesa in materia oggetto di legislazione concorrente;
che la disposizione impugnata, operando un intervento unilaterale in materia di legislazione concorrente, come la tutela della salute, violerebbe, dunque, gli artt. 114, 117, terzo comma, 118 e 120 Cost., nella parte in cui avrebbe...
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