Sentenza nº 214 da Constitutional Court (Italy), 14 Ottobre 2020

RelatoreMario Rosario Morelli
Data di Resoluzione14 Ottobre 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 214

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Mario Rosario MORELLI;

Giudici: Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 15, della legge della Regione Lazio 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di Stabilità regionale 2019), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 27 febbraio-1° marzo 2019, depositato in cancelleria l’8 marzo 2019, iscritto al n. 40 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di costituzione della Regione Lazio;

udito nell’udienza pubblica del 22 settembre 2020 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Rodolfo Murra per la Regione Lazio;

deliberato nella camera di consiglio del 22 settembre 2020.

Ritenuto in fatto

  1. – Con il ricorso in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, sospettandone l’illegittimità costituzionale, vari articoli della legge della Regione Lazio 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di Stabilità regionale 2019).

    L’impugnazione si rivolge, tra l’altro e per quel che qui rileva, alla disposizione di cui al comma 15 dell’art. 21 della predetta legge.

    La suddetta disposizione – con la quale «[d]opo l’art. 6 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche, è inserito [l’] art. 6-bis (Stabilizzazione della filiera dei veicoli fuori uso e trattamento dei rifiuti metallici)», prevedente, al fine di evitare l’interruzione di tale trattamento, che «trov[i] applicazione l’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) per gli impianti che abbiano operato in virtù di autorizzazioni rilasciate dai soggetti attuatori […]» – contrasterebbe, secondo l’Avvocatura dello Stato, con gli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

    Ciò in quanto la denunciata norma regionale decontestualizzerebbe la disposizione di cui al richiamato comma 3 dell’art. 15 del d.lgs. n. 209 del 2003 (prevedente i soli requisiti relativi alla localizzazione dell’impianto) dal quadro normativo statale di riferimento, nel contesto del quale il meccanismo di deroga autorizzatoria, di che trattasi, richiede altresì (ciò che si presuppone che la Regione ora non più richieda) che la domanda di autorizzazione sia corredata da un progetto di adeguamento dell’impianto e da un piano di ripristino ambientale dell’area utilizzata dopo la...

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