Ordinanza nº 215 da Constitutional Court (Italy), 14 Ottobre 2020

Data di Resoluzione14 Ottobre 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

 ORDINANZA N. 215

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Mario Rosario MORELLI;

Giudici: Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16, commi 3 e 4; 17, comma 3; 18, commi 2, 6 e 7; 19, comma 2, e 20, commi 1, 3 e 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 13 ottobre 2017, n. 17 (Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 16-20 dicembre 2017, depositato in cancelleria il 22 dicembre 2017, iscritto al n. 91 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

udito nella camera di consiglio dell’8 settembre 2020 il Giudice Franco Modugno;

deliberato nella camera di consiglio dell’8 settembre 2020.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 16-20 dicembre 2017, depositato il successivo 22 dicembre 2017 e iscritto al n. 91 del registro ricorsi 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere m) ed s), della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, commi 3 e 4; 17, comma 3; 18, commi 2, 6 e 7; 19, comma 2; 20, commi 1, 3 e 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 13 ottobre 2017, n. 17 (Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 42 del 17 ottobre 2017;

che la legge impugnata reca norme per la valutazione ambientale per piani, programmi e progetti che riguardano la valutazione ambientale strategica (VAS), la valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché l’autorizzazione integrata ambientale (AIA), che eccederebbero, secondo il ricorrente, le competenze della Provincia autonoma previste dagli artt. 8, 9 e 10 dello statuto, di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), invadendo le competenze esclusive statali in materia, sia di livelli essenziali delle prestazioni riguardanti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, sia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettere m) e s), Cost.);

che l’Avvocatura generale rammenta che il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114) – introduttivo di significative modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), volte ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva 2014/52/UE, a sua volta modificativa della direttiva 2011/92/UE – aveva lo scopo di rafforzare la qualità della procedura di valutazione di impatto ambientale allineandola ai principi della regolamentazione intelligente (smart regulation) e alle altre normative e politiche dell’Unione europea;

che, in tesi, l’art. 16, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 17 del 2017 violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all’art. 19, commi 6 e 7, del d. lgs. n. 152 del 2006 (d’ora in avanti: cod. ambiente), dal momento che, innanzitutto, l’art. 16 della legge provinciale non prevede un termine massimo per la richiesta al proponente di chiarimenti e integrazioni, mentre l’art. 19, comma 6, cod. ambiente stabilisce che l’autorità competente può richiedere al proponente chiarimenti e integrazioni entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 del medesimo articolo; inoltre, il termine entro il quale il proponente può produrre chiarimenti e integrazioni è fissato, dalla norma impugnata, in trenta giorni, in luogo dei quarantacinque giorni previsti dall’art. 19, comma 7, cod. ambiente; in terzo luogo, mentre l’art. 16, comma 3, della legge provinciale impugnata stabilisce un meccanismo di sospensione automatica del termine fino al deposito della documentazione integrativa da parte del proponente, l’art. 19, comma 6, cod. ambiente prevede che tale sospensione venga concessa solo a seguito di richiesta motivata del proponente; infine, l’art. 16, comma 3, della legge provinciale non prevede la possibilità di prorogare per una volta e per un periodo non superiore a trenta giorni il temine per l’adozione del provvedimento di verifica, a differenza dell’art. 19, comma 7, cod. ambiente che riconosce tale possibilità, tenuto conto della complessità del progetto;

che l’art. 16, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 17 del 2017 viene a sua volta impugnato, in quanto anch’esso violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., perché ritenuto contrastante con gli artt. 5, comma 1, lettera o-ter, e 19, comma 8, cod. ambiente, giacché stabilisce che, in caso di provvedimento negativo, la competente Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima impartisce le necessarie prescrizioni, mentre le norme statali prevedono che le “condizioni ambientali” possono essere associate al provvedimento, solo se richiesto dal proponente e risultino necessarie per evitare impatti ambientali negativi;

che nel caso di specie assumerebbero, poi, particolare importanza, per un verso, l’art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2017 – in base al quale le Regioni e le Province autonome sono tenute ad...

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