Sentenza nº 213 da Constitutional Court (Italy), 14 Ottobre 2020

RelatoreSilvana Sciarra
Data di Resoluzione14 Ottobre 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 213

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Mario Rosario MORELLI;

Giudici: Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2 (recte: 22), primo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), dell’art. 10, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e dell’art. 1, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promosso dalla Corte d’appello di Torino, sezione lavoro, nel procedimento vertente tra B. C. e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 1° marzo 2019, iscritta al n. 127 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visti l’atto di costituzione dell’INPS, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 22 settembre 2020 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi l’avvocato Antonella Patteri per l’INPS e l’avvocato dello Stato Federico Basilica per il Presidente dei Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 22 settembre 2020.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza iscritta al registro ordinanze n. 127 del 2019, la Corte d’appello di Torino, sezione lavoro, ha sollevato, «in relazione» all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 (recte: 22), primo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), dell’art. 10, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e dell’art. 1, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

    La prima delle disposizioni censurate è collocata nella parte della legge n. 153 del 1969 che detta la «Disciplina del cumulo della pensione con la retribuzione» (artt. 20-22). Essa, nel riferirsi a coloro che risultano «iscritti alle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali», sottopone il diritto alla pensione alla condizione che tali soggetti «non prestino attività lavorativa subordinata alla data della presentazione della domanda di pensione».

    La seconda delle disposizioni censurate è stata introdotta dall’art. 11, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica). Tale disposizione, nel dettare la disciplina del «cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed autonomo», ha stabilito quanto segue: «Le pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive con esclusione delle eccezioni di cui all’articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120, in relazione alle quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo, non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza, e con i redditi da lavoro autonomo nella misura per essi prevista al comma 1 ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro».

    La terza delle disposizioni censurate ha stabilito quanto segue: «Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di cui al comma 185, le pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive della medesima, non sono cumulabili, limitatamente alla quota liquidata con il sistema retributivo, con redditi da lavoro di qualsiasi natura e il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro. A tal fine trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 3, 4, e 7 dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione, ovvero che hanno raggiunto il requisito contributivo di 36 anni o quello di 35 anni, quest’ultimo unitamente a quello anagrafico di 52 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa. Il regime previgente continua ad applicarsi anche nei confronti di coloro che si pensionano con 40 anni di contribuzione ovvero con l’anzianità contributiva massima prevista dall’ordinamento di appartenenza, nonché per le eccezioni di cui all’articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120».

  2. – In punto di fatto, il giudice rimettente riferisce di dover giudicare sull’appello presentato contro la sentenza del Tribunale ordinario di Torino n. 1382 del 17 luglio 2017.

    In primo grado, B. C. aveva proposto ricorso contro l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), deducendo di essere stato dipendente della Sitfa spa dal 1968 e di essersi dimesso con decorrenza 31 dicembre...

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