Sentenza nº 191 da Constitutional Court (Italy), 31 Luglio 2020

RelatoreFrancesco Viganò
Data di Resoluzione31 Luglio 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 191

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, promosso dalla Corte di assise di Torino nel procedimento penale a carico di A. M., con ordinanza del 18 novembre 2019, iscritta al n. 27 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2020.

Visti l’atto di costituzione di A. M., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica dell’8 luglio 2020 il giudice relatore Francesco Viganò;

uditi gli avvocati Caterina Calia e Flavio Rossi Albertini Tiranni per A. M. e l’avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 14 luglio 2020.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 18 novembre 2019 la Corte di assise di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma e 27, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 270-bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure meno afflittive.

    1.1.– La Corte rimettente è investita di una richiesta di revoca o attenuazione della misura della custodia cautelare in carcere attualmente in essere nei confronti di un imputato già condannato dalla medesima Corte, con sentenza del 24 aprile 2019, alla pena di cinque anni di reclusione per il delitto di partecipazione ad un’associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico di cui all’art. 270-bis, secondo comma, cod. pen., e in particolare ad un’associazione di stampo anarchico.

    Espone il giudice a quo che, al momento della richiesta, il condannato si trovava da oltre tre anni in stato di custodia cautelare; che il suo ruolo nell’associazione, come riconosciuto nella sentenza di condanna, era stato di mero ausilio rispetto agli altri associati; e che non sussistono allo stato elementi che consentano di ritenere ancora in vita e operativa l’associazione, anche in relazione all’avvenuta individuazione e all’attuale stato di detenzione degli altri membri del sodalizio.

    La Corte rimettente ritiene, tuttavia, di non potere allo stato escludere totalmente una residua pericolosità sociale di «un soggetto che ha manifestato una piena, risalente e convinta adesione al progetto anarchico insurrezionalista», bensì di poter formulare soltanto un giudizio di attenuazione delle esigenze di tutela poste alla base dell’originario provvedimento restrittivo della libertà personale; esigenze che al momento della richiesta dell’imputato avrebbero reso «perfettamente e congrua […] la misura degli arresti domiciliari».

    La concessione di tale misura è tuttavia preclusa dalla disposizione censurata, che – laddove siano comunque ritenute sussistenti, come nella specie, le esigenze cautelari – pone una presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere nei confronti, tra gli altri, degli imputati per il delitto di cui all’art. 270-bis cod. pen.; donde la rilevanza delle questioni prospettate.

    1.2.– Quanto alla non manifesta infondatezza, la rimettente invoca i numerosi precedenti con i quali questa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittime analoghe presunzioni assolute di adeguatezza della custodia cautelare in carcere in relazione a varie figure di reato, anche di natura associativa, sia pure sottolineando sempre come tale presunzione trovi giustificazione, dal punto di vista dei principi costituzionali, in relazione all’associazione di tipo mafioso, in ragione delle peculiarità di tale fenomeno criminoso, quali «la forza intimidatrice del vincolo associativo, la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, la diffusività territoriale». Tali caratteristiche non sussisterebbero, invece, per la fattispecie di associazione con finalità di terrorismo, che si presterebbe «a qualificare penalmente fatti e situazioni in concreto molto diversi ed eterogenei tra loro»; ciò che renderebbe impossibile «enucleare una regola di esperienza, ricollegabile ragionevolmente a tutte le declinazioni criminologiche del fenomeno, secondo cui la custodia carceraria sarebbe l’unico strumento idoneo a fronteggiare le esigenze cautelari».

    In particolare, non sarebbe possibile «fondatamente e ineludibilmente presumersi che, per le associazioni eversive-terroristiche, così come per quelle mafiose, soltanto il carcere possa tagliare i legami esistenti tra le persone interessate e il loro ambito criminale di origine e limitare il rischio che esse mantengano contatti personali con le strutture delle organizzazioni criminali e possano continuare a delinquere».

    Così come per le associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti, già esaminate nella sentenza n. 231 del 2011 di questa Corte, anche le associazioni terroristiche ed eversive non sarebbero, infatti, indefettibilmente caratterizzate da strutture complesse e gerarchicamente ordinate, essendo all’opposto sufficienti anche organizzazioni rudimentali finalizzate al perseguimento di un fine comune, senza necessario radicamento sul territorio.

    La presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere posta dalla disposizione censurata violerebbe, allora:

    – l’art. 3 Cost., «per l’ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi al reato di cui all'art. 270 bis c. p. a quelli concernenti i delitti di mafia nonché per [l’]irrazionale assoggettamento ad un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi concrete riconducibili ai paradigmi punitivi considerati»;

    – l’art. 13, primo comma, Cost., «quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale»; nonché

    – l’art. 27, secondo comma, Cost., «con riferimento all’attribuzione alla coercizione personale di tratti funzionali tipici della pena».

  2. – È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano ritenute inammissibili, improcedibili e comunque infondate.

    L’Avvocatura generale dello Stato ritiene infatti che sia l’associazione sovversiva di cui all’art. 270 cod. pen., sia l’associazione con finalità terroristica o eversiva presuppongano, esattamente come l’associazione di tipo mafioso, «la permanente adesione ad un sodalizio fortemente radicato nel territorio, gerarchicamente organizzato e caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali, nonché, talvolta, da una specifica matrice ideologica […], che esprime una forza di intimidazione, da cui conseguono condizioni di assoggettamento e di omertà, alla luce delle quali è arduo prevedere che misure meno afflittive della custodia cautelare possano arginare la spinta criminale del soggetto».

    L’Avvocatura generale dello Stato illustra quindi le caratteristiche della fattispecie associativa in esame, sottolineando come la struttura delle associazioni terroristiche possa essere anche rudimentale, purché però risulti idonea all’attuazione del programma criminoso, imperniato attorno al compimento di atti violenti «diretti contro enti ed istituzioni, idonei a condizionare il funzionamento delle istituzioni stesse».

    Da tali premesse conseguirebbe la ragionevolezza della valutazione legislativa, che considera la custodia cautelare in carcere come «l’unica misura idonea a far fronte ad esigenze sia pur presunte e ad interrompere “adesioni interiori e legami fra affiliati ben più forti di quelli mafiosi”».

  3. – Si è altresì costituito in giudizio l’imputato nel giudizio a quo, a mezzo dei propri difensori, i quali – dopo aver ripercorso adesivamente le argomentazioni dell’ordinanza di rimessione – insistono in particolare sulla diversità strutturale dell’associazione delineata dall’art. 270-bis cod. pen. rispetto all’associazione di tipo mafioso, in particolare osservando che la prima fattispecie «è aperta, nella misura in cui indica gli obiettivi perseguiti dalla struttura criminale, ma non delinea il metodo operativo seguito né specifiche qualità della stessa; non è caratterizzata e tipizzata da un forte radicamento in un dato territorio; né da una rigida e complessa organizzazione gerarchica; né dall’uso di forme di intimidazione». Rispetto ad essa, non sarebbe pertanto possibile «enucleare una regola di esperienza, ricollegabile ragionevolmente alle molteplici e variegate declinazioni criminologiche del fenomeno, che consenta di formulare a priori una valutazione di adeguatezza della sola misura cautelare carceraria a fronteggiare le esigenze cautelari, escludendo l’agevole ipotizzabilità di accadimenti contrari alla generalizzazione posta a fondamento della presunzione».

    Considerato in diritto

  4. – Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di assise di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui...

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