Sentenza nº 174 da Constitutional Court (Italy), 29 Luglio 2020

RelatoreStefano Petitti
Data di Resoluzione29 Luglio 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 174

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 5, lettera b), 11, 24 e 46, comma 12, della legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2019, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021), dell’art. 12, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 23 dicembre 2019, n. 13 (Legge di stabilità provinciale 2020) e dell’art. 12, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Trento 23 dicembre 2019, n. 12 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi il primo spedito per la notifica il 5 ottobre 2019, il secondo notificato il 24-27 febbraio 2020 e il terzo spedito per la notifica il 24 febbraio 2020, depositati in cancelleria il 9 ottobre 2019 e il 2 marzo 2020, rispettivamente iscritti al n. 104 del registro ricorsi 2019 e ai numeri 28 e 29 del registro ricorsi 2020 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2019 e n. 15, prima serie speciale, dell’anno 2020.

Visti gli atti di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

udito nell’udienza pubblica del 7 luglio 2020 il Giudice relatore Stefano Petitti;

uditi l’avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giandomenico Falcon e Andrea Manzi per la Provincia autonoma di Trento;

deliberato nella camera di consiglio del 9 luglio 2020.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso iscritto al n. 104 del registro ricorsi 2019, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 5, lettera b), 11, 24 e 46, comma 12, della legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2019, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021), in riferimento agli artt. 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma della Costituzione.

    1.1.– Con l’art. 7, comma 5, lettera b), della legge prov. Trento n. 5 del 2019 è stato modificato l’art. 21, comma 7, della legge della Provincia autonoma di Trento 3 aprile 1997, n. 7 (Legge sull’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) disponendosi che, in alternativa al reclutamento della dirigenza di ruolo, possano essere assunti dirigenti con contratto a tempo determinato per un numero di posti non superiore al venti per cento del numero complessivo degli incarichi dirigenziali in essere presso la Provincia, tra persone in possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per l’accesso alla dirigenza di ruolo della Provincia stessa.

    Tale disposizione è ritenuta dal Presidente del Consiglio dei ministri in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. in relazione alla riserva di competenza legislativa allo Stato in materia di ordinamento civile, in quanto lesiva, in particolare, dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che limita il conferimento di incarichi a tempo determinato a soggetti esterni alla pubblica amministrazione entro una soglia inferiore (dieci per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e otto per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia). In virtù del contrasto con tale norma statale, riconducibile alla materia dell’ordinamento civile (viene richiamata la sentenza n. 324 del 2010), la disposizione impugnata violerebbe il dedotto parametro costituzionale, con la conseguenza che la Provincia autonoma avrebbe «ecceduto dalle proprie competenze».

    1.2.– L’art. 11 della legge prov. Trento n. 5 del 2019 ha modificato l’art. 77, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento), prevedendo che la contrattazione collettiva sul trattamento giuridico ed economico dei giornalisti operanti presso la Provincia e presso gli enti strumentali previsti dall’art. 33, comma 1, lettera a), della legge della Provincia autonoma di Trento 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino) si svolga nell’ambito di distinte disposizioni del comparto delle autonomie locali, «avuto riguardo ai contratti di riferimento di categoria e con l’intervento delle organizzazioni sindacali di categoria dei giornalisti maggiormente rappresentative a livello nazionale».

    Tale disposizione è ritenuta lesiva dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. perché essa, operando un riferimento ai contratti collettivi di categoria dei giornalisti, si porrebbe in contrasto con la disciplina statale che, in materia di rapporti di lavoro contrattualizzati, è contenuta negli artt. 40 e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001 e nell’art. 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) e che risulta incentrata unicamente sul CCNL del comparto di contrattazione collettiva.

    1.3.– Con l’art. 24 della legge prov. Trento n. 5 del 2019, il legislatore trentino, modificando l’art. 19 della legge della Provincia autonoma di Trento 3 agosto 2018, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018-2020), ha inteso, tra l’altro, disciplinare le modalità di svolgimento delle procedure del concorso straordinario 2019 per l’accesso ai posti di lavoro a tempo indeterminato per il personale insegnante delle scuole dell’infanzia provinciali, stabilendo l’eliminazione dell’esame-colloquio, con la conseguenza che l’individuazione dei vincitori è stata affidata alla sola valutazione dei titoli dei candidati.

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che ciò determini una violazione dell’art. 97 Cost., in quanto verrebbero violati i criteri di selettività dei concorsi pubblici, considerato che sarebbe «principio consolidato della giurisprudenza costituzionale» che il reclutamento del personale debba avvenire anche mediante una prova pubblica di selezione dei candidati.

    1.4.– L’art. 46, comma 12, della legge prov. Trento n. 5 del 2019 introduce nell’art. 56 della legge della Provincia autonoma di Trento 23 luglio 2010, n. 16 (Tutela della salute in provincia di Trento) il comma 6-quinquies, il quale prevede che, per fare fronte alla situazione emergenziale di carenza di medici specialisti in alcune discipline, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari possa affidare, con contratto di lavoro autonomo, incarichi individuali della durata massima, rinnovabile, di un anno, per lo svolgimento di attività sanitarie, anche a carattere ordinario, purché sia previamente accertato che non ci sono professionisti disponibili individuati attraverso gli ordinari strumenti di acquisizione del personale.

    Ad avviso del ricorrente, tale comma sarebbe in contrasto con gli artt. 36 e 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, «che forniscono coordinate e vincoli per le pubbliche amministrazioni che intendono avvalersi di contratti di lavoro flessibili».

    Secondo quanto prevede l’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, infatti, il fabbisogno ordinario di personale, anche medico, dovrebbe essere coperto mediante assunzioni a tempo determinato, laddove il ricorso a tipologie di lavoro flessibile sarebbe consentito a fronte di situazioni temporanee o eccezionali, «ad esempio esigenze di carattere sostitutivo in situazioni di emergenza nelle more dello svolgimento di procedure concorsuali», con la conseguenza che il ricorso a tale tipologia di contratto di lavoro flessibile non potrebbe essere consentito per una durata annuale, con possibilità di rinnovo. L’art. 7 del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001 stabilirebbe poi, al comma 5-bis, un divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, individuando al tempo stesso, al comma 6, gli specifici presupposti di legittimità che possono consentire alle amministrazioni pubbliche di conferire esclusivamente incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo. Il ricorrente osserva altresì che «dal tenore della disposizione non si evince se il reclutamento del personale estraneo alla pubblica Amministrazione avvenga nel rispetto delle percentuali previste dall’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001», con la conseguenza che esse «potrebbero essere violate dall’applicazione dell’art. 46, comma 12, in mancanza di un rinvio espresso alle stesse da parte della provincia».

    Il contrasto con le evocate disposizioni statali si tradurrebbe quindi in una violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), in relazione alla materia dell’ordinamento civile, e terzo comma, Cost., perché tali disposizioni costituirebbero anche principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica.

    Viene altresì dedotta la violazione, ad opera della disposizione impugnata, dello stesso art. 117, terzo comma, Cost., perché essa si porrebbe anche in contrasto con i principi fondamentali posti dal legislatore statale in materia di tutela della salute, tra i quali rientrerebbero quelli dettati con riferimento «alle modalità e ai requisiti di accesso al...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT