Sentenza nº 168 da Constitutional Court (Italy), 27 Luglio 2020

RelatoreAugusto Antonio Barbera
Data di Resoluzione27 Luglio 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 168

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 3, 5, 6, 7, 8 e 8-bis; 1-bis; 1-ter, comma 1; 4-bis, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 2018, n. 130, promossi complessivamente dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, con cinque ordinanze del 6 dicembre 2019, iscritte rispettivamente ai numeri da 51 a 55 del registro ordinanze 2020 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2020.

Visti gli atti di costituzione della Autostrade per l’Italia spa, della Pavimental spa, della Rina Consulting spa e della Pergenova scpa, nonché gli atti di intervento di G. B. e altri e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella udienza pubblica dell’8 luglio 2020 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

uditi gli avvocati Massimo Luciani, Luisa Torchia e Marco Annoni per Autostrade per l’Italia spa e Pavimental spa, Roberto Damonte per Rina Consulting spa, Paolo Clarizia per Pergenova scpa e Carlo Bilanci per G. B. e altri, e l’avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio dell’8 luglio 2020.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 6 dicembre 2019 (reg. ord. n. 51 del 2020) il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 41 e 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 3, 5, 6, 7, 8 e 8-bis, e 1-ter, comma l, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 2018, n. 130.

    1.1.– Le norme censurate disciplinano le attività di ricostruzione conseguenti al crollo del viadotto del Polcevera (conosciuto anche come Ponte Morandi), affidandole ad un commissario straordinario.

    1.1.1.– Il giudice rimettente premette che, nel giudizio principale, la società ricorrente Autostrade per l’Italia spa (da ora in avanti, anche: ASPI), concessionaria dell’autostrada A10 Genova-Savona, ha impugnato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2018, con cui è stato nominato il dott. Marco Bucci, Sindaco di Genova, come commissario straordinario per la ricostruzione del Ponte Morandi; nonché i decreti dello stesso commissario straordinario per la ricostruzione n. 3, prot. D/2018/3, del 13 novembre 2018; n. 7, prot. D/2018/7, del 19 novembre 2018; n. 11, prot. D/2017/11, del 30 novembre 2018; e n. 13, prot. D/2018/13, del 5 dicembre 2018; oltre ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale. Inoltre, nel giudizio principale, è presentato ricorso per motivi aggiunti per l’annullamento degli ulteriori atti compiuti dal commissario, inerenti all’avvio delle procedure per l’affidamento dei lavori di ricostruzione del viadotto.

    1.1.2.– La società ricorrente ritiene che le attività di demolizione e ricostruzione del viadotto del Polcevera siano comprese nel perimetro di competenza esclusiva della concessionaria dell’autostrada, come definito dalle disposizioni della convenzione unica, sottoscritta il 12 ottobre 2007 ai sensi dell’art. 2, commi 82 e seguenti, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, e legificata con l’art. 8-duodecies, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 2008, n. 101.

    1.1.3.– La società ricorrente afferma che il d.l. n. 109 del 2018, come convertito, (in forza del quale è stato adottato l’impugnato decreto di nomina del commissario straordinario), conterrebbe una pluralità di disposizioni che violerebbero i diritti e gli obblighi della concessionaria, disciplinati dalla medesima convenzione unica. Nello specifico, la società ricorrente ritiene che le disposizioni di cui all’art. 1, commi 3, 5 e 7, attribuirebbero al commissario straordinario una serie di poteri derogatori della disciplina generale, i quali, attuati attraverso i provvedimenti impugnati nel giudizio principale, avrebbero nel complesso determinato una «spoliazione autoritativa» dei compiti – oltre che dei diritti e degli obblighi – spettanti alla concessionaria dell’autostrada relativamente ai lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto. La ricorrente ritiene altresì che la propria posizione sia ulteriormente aggravata dalle disposizioni censurate, le quali prevedono che né la concessionaria, né le società ad essa collegate o da essa controllate possono essere chiamate a curare la realizzazione dei suddetti lavori, imponendo, peraltro, alla medesima concessionaria di versare gli importi per la demolizione e la ricostruzione dell’opera e per gli espropri. Secondo tale ricostruzione, la ratio dell’intervento normativo sarebbe rinvenibile nell’art. 1, comma 7, del d.l. n. 109 del 2018, come convertito, ove si stabilisce che le attività concernenti il ripristino del sistema viario devono essere affidate ad operatori economici diversi dal concessionario del tratto autostradale, «al fine di evitare un ulteriore indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali», dal momento che non può escludersi che la stessa concessionaria sia responsabile di un grave inadempimento del rapporto concessorio, derivante dal crollo del Ponte Morandi. La società ricorrente deduce, infine, che le menzionate disposizioni normative, attributive e conformative dei poteri del commissario straordinario, si porrebbero in contrasto con diversi parametri costituzionali.

    1.1.4.– Il giudice rimettente ritiene le predette questioni di legittimità costituzionale rilevanti e non manifestamente infondate in riferimento agli artt. 3, 24, 41 e 111 Cost.

    1.1.5.– Secondo il giudice a quo la rilevanza delle stesse sarebbe evidente poiché, conseguentemente alla declaratoria di illegittimità delle disposizioni censurate, attributive dei poteri commissariali, non sussisterebbe più alcuna legittimazione del commissario straordinario, così come non potrebbero essere esercitati i poteri cui si ricollega la lesione denunciata della parte ricorrente. Da ciò – sottolinea il giudice a quo – si evince che il giudizio principale non potrebbe essere definito in modo indipendente dalla risoluzione delle menzionate questioni.

    1.1.6.– Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo afferma che le disposizioni censurate rientrerebbero nella categoria delle cosiddette norme provvedimento, per la loro natura e per il loro essere rivolte a soggetti determinati. Detti atti normativi devono pertanto rispettare il principio di ragionevolezza e non arbitrarietà e sono soggetti ad uno stretto scrutinio di costituzionalità.

    1.1.7.– Da qui muovono i dubbi di legittimità costituzionale; in primo luogo, in riferimento ai parametri di ragionevolezza, proporzionalità e non arbitrarietà, di cui all’art. 3 Cost. L’impossibilità di escludere la responsabilità della società concessionaria per il crollo del Ponte Morandi, afferma infatti il rimettente, non potrebbe equivalere a provare che la stessa ASPI sia responsabile del mancato assolvimento degli obblighi di manutenzione dell’infrastruttura. Le misure escludenti si baserebbero quindi su un assunto ipotetico e perplesso relativo alla «non certa irresponsabilità» della società concessionaria. La sproporzione di tale esclusione sarebbe peraltro aggravata dal fatto che il legislatore ha imposto alla concessionaria di finanziare l’intervento di ripristino del sistema viario senza predeterminare alcun parametro quantitativo dei costi e senza prevedere la restituzione delle somme versate per gli interventi, nel caso in cui venisse accertata l’assenza di responsabilità di ASPI. L’irragionevolezza della predetta esclusione sarebbe confermata da quanto espresso nel preambolo del d.l. n. 109 del 2018, come convertito, ove si individua nella più celere ricostruzione dell’infrastruttura l’interesse pubblico perseguito dall’atto normativo censurato. Ad avviso del giudice a quo, non è invece possibile evincere una ragione plausibile circa il fatto che tale interesse sia più efficacemente tutelato con l’esclusione della società concessionaria.

    1.1.8.– In secondo luogo, il giudice rimettente ritiene che le disposizioni censurate siano misure sostanzialmente punitive nei confronti della società concessionaria. L’esclusione ex lege di ASPI dalle attività di demolizione e ricostruzione dell’infrastruttura rileverebbe – ad avviso del giudice a quo – una violazione dei principi di libertà imprenditoriale e di libertà della concorrenza, tutelati dall’art. 41 Cost. che, in assenza di accertamenti atti a dimostrare la responsabilità dell’evento, non pare giustificata dall’esigenza di tutelare contrapposti interessi di rango costituzionale.

    1.1.9.– Da ultimo, l’intento di natura cautelare alla base dell’intervento legislativo, ovverosia escludere un operatore ritenuto inaffidabile e responsabile di un grave inadempimento degli obblighi di manutenzione...

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