Sentenza nº 166 da Constitutional Court (Italy), 27 Luglio 2020

RelatoreGiulio Prosperetti
Data di Resoluzione27 Luglio 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 166

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15, 61, 66, 72, 86 e 93 della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2018, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 1°-7 marzo 2019, depositato in cancelleria l’8 marzo 2019, iscritto al n. 42 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2019.

udito nella udienza pubblica del 7 luglio 2020 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

udito l’avvocato dello Stato Giammario Rocchitta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 9 luglio 2020.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 1°-7 marzo 2019 e depositato l’8 marzo 2019 (reg. ric. n. 42 del 2019), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato varie disposizioni della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2018, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)», fra cui gli artt. 15, 61, 66, 72, 86 e 93, in riferimento complessivamente agli artt. 9, 97, 117, commi secondo, lettere g) ed s), e terzo, della Costituzione.

    1.1.– È, innanzitutto, impugnato l’art. 15 della legge reg. Puglia n. 67 del 2018, secondo il quale «1. Fatte salve le eventuali sanzioni penali applicabili, chiunque realizzi interventi in aree individuate ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come ulteriori contesti senza la previa sottoposizione agli strumenti di controllo preventivo previsti nel medesimo piano paesaggistico o in difformità al provvedimento autorizzativo rilasciato dall’autorità competente all’esperimento della procedura di verifica, è soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria. L’entità della sanzione è determinata sulla base della maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito, da calcolare ai sensi del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 26 settembre 1997. 2. All’accertamento degli illeciti amministrativi di cui al comma 1 concorre la Sezione vigilanza ambientale della Regione Puglia. 3. La Regione, ai fini dell’accertamento degli illeciti amministrativi di cui al comma 1, può avvalersi del supporto, previa stipula di specifica convenzione, del Comando unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare dei Carabinieri. 4. All’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 provvede il Presidente della Regione Puglia, ovvero il legale rappresentante dell’ente delegato a norma della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), ove individuato. 5. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono destinati alla salvaguardia nonché alla realizzazione di interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. 6. Le somme introitate dalla Regione a seguito dell’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 sono iscritte nel bilancio regionale autonomo, parte entrata, nell’ambito del titolo 3, tipologia 200, e destinate nel bilancio regionale autonomo, parte spesa, nell’ambito della missione 9, programma 5, titolo 2, alla salvaguardia nonché alla realizzazione di interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. 7. Per il triennio 2019-2021, nel bilancio regionale autonomo, parte entrata, nell’ambito del titolo 3, tipologia 200 e parte spesa, nell’ambito della missione 9, programma 5, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 5 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021».

    Ad avviso del ricorrente la disposizione impugnata, introducendo un sistema sanzionatorio riferito agli interventi realizzati sugli ulteriori contesti paesaggistici di cui all’art. 143, comma l, lettera e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), norma che in materia di piano paesaggistico riserva allo Stato l’individuazione di eventuali ulteriori contesti diversi da quelli indicati dall’art. 134 del detto d.lgs. n. 42 del 2004, violerebbe gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost.

    1.2.– Sono, anche, impugnati, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., gli artt. 61, 66, 86 e 93 della legge reg. Puglia n. 67 del 2018 che, ad avviso del ricorrente, pur nella loro diversità contenutistica, sarebbero accomunati dalla circostanza di non essere riconducibili ai livelli essenziali di assistenza fissati nel piano nazionale dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

    Il Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia in proposito che alle Regioni impegnate in piani di rientro dal disavanzo sanitario, come risulta essere la Puglia, è vietato effettuare spese non obbligatorie dall’art. l, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005)» e che l’autonomia legislativa concorrente delle Regioni in materia di tutela della salute, con particolare riferimento ai profili della gestione del servizio sanitario, trova dei limiti in ragione degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa, specie «in un quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario» (è citata la sentenza n. 104 del 2013).

    Pertanto, le disposizioni impugnate, nel disporre l’assunzione a carico del bilancio regionale di oneri aggiuntivi per garantire livelli di assistenza non essenziali, violerebbero il...

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