Sentenza nº 164 da Constitutional Court (Italy), 24 Luglio 2020

RelatoreNicolò Zanon
Data di Resoluzione24 Luglio 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 164

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 93, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda-ter, nel procedimento vertente tra la Dirpubblica − Federazione del pubblico impiego e l’Agenzia delle entrate, con ordinanza del 3 giugno 2019, iscritta al n. 167 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visti l’atto di costituzione di Dirpubblica − Federazione del pubblico impiego, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 25 febbraio 2020 il Giudice relatore Nicolò Zanon, sostituito per la redazione della decisione dal Giudice Giancarlo Coraggio;

uditi l’avvocato Carmine Medici per la Dirpubblica − Federazione del pubblico impiego e l’avvocato dello Stato Gianfranco Pignatone per il Presidente del Consiglio dei ministri;

vista l’ordinanza del 25-27 febbraio 2020 di convocazione degli esperti, ai sensi dell’art. 14-bis delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, per l’audizione in camera di consiglio del 23 marzo 2020, successivamente rinviata a nuovo ruolo con decreto della Presidente della Corte costituzionale dell’11 marzo 2020 a causa dell’emergenza sanitaria derivante da COVID-19, e poi nuovamente fissata, con decreto della Presidente della Corte costituzionale del 28 aprile 2020, alla camera di consiglio del 27 maggio 2020;

uditi nella camera di consiglio del 27 maggio 2020, svolta ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1, lettera a), gli esperti prof. Elio Borgonovi e dott. Vieri Ceriani, alla presenza dell’avvocato Carmine Medici per la Dirpubblica − Federazione del pubblico impiego e degli avvocati dello Stato Ruggero Di Martino e Fabrizo Fedeli;

uditi nella prosecuzione della camera di consiglio dell’11 giugno 2020, svolta ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1, lettera a), l’avvocato Carmine Medici e gli avvocati dello Stato Ruggero Di Martino e Fabrizio Fedeli;

deliberato nella camera di consiglio dell’11 giugno 2020.

Ritenuto in fatto

  1. − Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda-ter, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 136 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 93, lettere a), b), c) e d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., dell’art. 1, comma 93, lettera e), della medesima legge n. 205 del 2017.

    1.1.− In punto di fatto, il rimettente riferisce che il giudizio a quo è sorto a seguito dell’impugnazione, da parte di Dirpubblica − Federazione del pubblico impiego (di seguito Dirpubblica), di diversi provvedimenti adottati dall’Agenzia delle entrate tra il febbraio e il dicembre del 2018, in attuazione dell’art. 1, comma 93, della legge n. 205 del 2017, che così dispone: «[l]’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, mediante i rispettivi regolamenti di amministrazione di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono:

    1. istituire posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, ivi compresa la responsabilità di uffici operativi di livello non dirigenziale, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione di posizioni dirigenziali; tale riduzione non rileva ai fini del calcolo del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale, di cui all’articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

    2. disciplinare il conferimento delle posizioni a funzionari con almeno cinque anni di esperienza nella terza area mediante una selezione interna che tiene conto delle conoscenze professionali, delle capacità tecniche e gestionali degli interessati e delle valutazioni dagli stessi conseguite negli anni precedenti;

    3. attribuire ai titolari delle posizioni il potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l’Agenzia verso l’esterno, i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, di livello non dirigenziale, e la responsabilità dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo;

    4. prevedere l’articolazione delle posizioni secondo diversi livelli di responsabilità, con conseguente graduazione della retribuzione di posizione e, in caso di valutazione positiva, l’attribuzione della retribuzione di risultato sulla base del livello di valutazione annuale riportata;

    5. disciplinare l’accesso alla qualifica dirigenziale dei rispettivi ruoli mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami. Gli esami consistono in una prova scritta, di carattere tecnico-pratico, e in una orale, finalizzate a individuare, secondo modalità e descrizione dei contenuti specificate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le capacità cognitive e le competenze manageriali attinenti alle diverse tipologie di compiti istituzionali dell’Agenzia che bandisce il concorso, con la possibilità di prevedere una prova preselettiva con quesiti a risposta chiusa qualora il numero di candidati superi il limite indicato nel bando. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati dipendenti dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che abbiano svolto per almeno due anni, alla data di pubblicazione del bando, funzioni dirigenziali ovvero incarichi di responsabilità relativi a posizioni organizzative di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, di cui alla lettera a) del presente comma, o a quelle di cui all’articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all’articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 nonché il personale assunto mediante pubblico concorso e in servizio presso l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area, senza demerito. Le commissioni di valutazione sono composte da magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, professori di prima fascia di università pubbliche o private, dirigenti di prima fascia dell’Agenzia che bandisce il concorso anche in quiescenza da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, tra i quali è scelto il presidente, da persone di comprovata competenza nelle aree tematiche attinenti alle funzioni dirigenziali delle agenzie fiscali e da esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nella selezione delle professionalità manageriali. La commissione può avvalersi dell’ausilio di soggetti specializzati, anche esterni alla pubblica amministrazione, per la predisposizione e l’esecuzione delle prove preselettive e scritte. Sono valutati i titoli secondo i criteri definiti nei bandi, dando rilievo anche alle esperienze lavorative pregresse. Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso e in servizio presso l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area, senza demerito».

    Il TAR Lazio deduce, altresì, che:

    − Dirpubblica ha impugnato la delibera dell’Agenzia delle Entrate n. 10 del 2018, con cui, in attuazione dell’art. 1, comma 93, della legge n. 205 del 2017, l’Agenzia ha sostituito l’art. 12 del proprio regolamento di amministrazione ed ha inserito nel Titolo II, capo IV, l’art. 18-bis, dettando una disciplina derogatoria in materia di accesso alla qualifica dirigenziale ed istituendo posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione (di seguito anche POER);

    − nel giudizio a quo la parte ricorrente ha dedotto che l’art. 1, comma 93, lettere a), b), c), e d), della legge n. 205 del 2017, «dissimulando l’esercizio precario di funzioni dirigenziali», consentirebbe l’elusione del giudicato costituzionale formatosi sulla sentenza di questa Corte n. 37 del 2015, in violazione dell’art. 136 Cost.; esso, inoltre, non prevedendo l’espletamento di un concorso pubblico per accedere alle POER, violerebbe gli artt. 3, 51, e 97 Cost.; la lettera e) del medesimo art. 1, comma 1, infine, violerebbe gli artt. 3, 51 e 97 Cost., poiché comporterebbe «un vantaggio competitivo ingiustificato in favore degli interni destinatari di funzioni dirigenziali delegate o di incarichi di posizioni organizzative speciali»;

    − con tre ricorsi per motivi aggiunti, Dirpubblica ha impugnato successivi atti dell’Agenzia delle entrate che hanno dato...

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