Sentenza nº 163 da Constitutional Court (Italy), 24 Luglio 2020

RelatoreAldo Carosi ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020
Data di Resoluzione24 Luglio 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 163

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 31 maggio 2019, n. 16 (Interpretazione autentica dell’articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 2-7 agosto 2019, depositato in cancelleria il 6 agosto 2019, iscritto al n. 84 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di costituzione della Regione Calabria;

udito il Giudice relatore Aldo Carosi ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettere a) e c), in collegamento da remoto, senza discussione orale, in data 19 maggio 2020;

deliberato nella camera di consiglio del 19 maggio 2020.

Ritenuto in fatto

  1. – Con il ricorso indicato in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 31 maggio 2019, n. 16 (Interpretazione autentica dell’articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11), in riferimento agli artt. 81, 97 [recte: 97, secondo comma] e 117, terzo comma, della Costituzione.

    La citata legge regionale dispone che l’art. 1 della precedente legge della Regione Calabria 27 aprile 2015, n. 11, recante «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2015)», «si interpreta nel senso che esso non si applica alle società “in house providing” e alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione Calabria o dai propri enti strumentali che operano prevalentemente nel settore dei servizi di trasporto pubblico locale» (art. 1); che «[p]er le società di cui all’articolo 1 la Regione Calabria applica esclusivamente le disposizioni normative statali in materia, con particolare riferimento all’articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)» (art. 2); che «[d]all’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale» (art. 3) e che «[l]a presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria» (art. 4).

    Secondo il ricorrente, la normativa denunciata, senza che sussistesse alcun dubbio interpretativo da chiarire, avrebbe sottratto retroattivamente le società regionali operanti prevalentemente nel settore dei servizi di trasporto pubblico locale all’applicazione delle misure di contenimento della spesa previste dall’art. 1 della legge reg. Calabria n. 11 del 2015, limitandosi a prescrivere, peraltro soltanto pro futuro, la sola applicazione dell’art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

    In tal modo, oltre all’incertezza circa la disciplina da applicare e la sorte dei provvedimenti adottati nel periodo in cui la disposizione oggetto di pretesa interpretazione vigeva nella sua portata più ampia, in contrasto con il principio di buon andamento dell’amministrazione (art. 97, secondo comma, Cost.), si produrrebbero effetti negativi sul bilancio regionale, per l’insorgenza di oneri, non esattamente quantificabili, privi di copertura, in violazione dell’art. 81 Cost., nonché la lesione dei principi di coordinamento della finanza pubblica volti al contenimento della spesa, in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., senza che a tali vulnera possa ovviare la clausola di invarianza finanziaria prevista dall’art. 3 della legge regionale impugnata.

  2. – Si è costituita in giudizio la Regione Calabria, deducendo l’infondatezza delle censure formulate dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La resistente sostiene che la legge impugnata avrebbe effettivamente natura interpretativa, in quanto intenderebbe precisare l’ambito applicativo dell’art. 1 della legge reg. Calabria n. 11 del 2015, escludendone le società del settore del...

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