Sentenza nº 144 da Constitutional Court (Italy), 10 Luglio 2020

RelatoreLuca Antonini ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020
Data di Resoluzione10 Luglio 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 144

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 24, 25 e 33 della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2019, n. 1 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 aprile-3 maggio 2019, depositato in cancelleria il 3 maggio 2019, iscritto al numero 54 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 25, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di costituzione della Regione Siciliana;

udito il Giudice relatore Luca Antonini ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettere a) e c), in collegamento da remoto, senza discussione orale, in data 9 giugno 2020;

deliberato nella camera di consiglio dell’11 giugno 2020.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso spedito per la notificazione il 24 aprile 2019 e depositato il 3 maggio 2019 (reg. ric. n. 54 del 2019), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale di varie disposizioni della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2019, n. 1 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale), fra le quali quelle recate dagli artt. 24, 25 e 33.

  2. – Il primo motivo di ricorso, promosso in riferimento agli artt. 3 e 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, ha a oggetto l’art. 33 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, che apporta una modifica all’art. 1 della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2015, n. 18 (Norme in materia di gestione del patrimonio faunistico allo stato di naturalità), il quale disciplina gli «interventi di controllo e gestione della fauna selvatica o inselvatichita», consentiti «[n]el territorio della Regione, ivi comprese le aree protette» (comma 1). In particolare, tale articolo prevede che «[n]el caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l’uomo o un danno rilevante per le attività agrosilvopastorali, possono essere predisposti piani di cattura o di abbattimento», attività, queste ultime, che «non costituiscono in nessun caso esercizio di attività venatoria» (comma 3).

    Prima della modifica disposta dalla disposizione impugnata, il comma 4 del citato art. 1 disponeva, tra l’altro, che «[l]e catture e gli abbattimenti sono attuati sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del soggetto gestore dell’area protetta tramite personale dell’ente, o da persone all’uopo espressamente autorizzate dall’ente gestore dell’area protetta di cui all’articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

    L’impugnato art. 33 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019 (rubricato «Utilizzo personale per attività di controllo patrimonio faunistico») dopo tali parole ha aggiunto le seguenti: «e all’articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394».

    2.1.– Il ricorrente specifica che le previsioni della legge reg. Siciliana n. 18 del 2015 sull’attuazione dei piani di cattura e abbattimento nelle aree protette sono rese applicabili anche a tutto il restante territorio regionale per effetto del comma 9 dello stesso art. 1 della medesima legge regionale, secondo cui «[n]elle aree del territorio della Regione diverse dalle aree protette, le disposizioni di cui alla presente legge sono demandate alle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio», ossia agli organi decentrati dell’assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste con sede in ciascun capoluogo di Provincia e con competenza territoriale provinciale.

    Secondo il ricorrente, attraverso il testuale richiamo all’art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), la disposizione regionale impugnata stabilirebbe la possibilità di utilizzare, per i prelievi e gli abbattimenti faunistici, all’interno di tutto il territorio regionale, i soggetti indicati in quest’ultima disposizione, che prevede, al comma 6, che «[n]ei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l’attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente».

    2.2.– Sulla base della esposta ricostruzione normativa, il ricorrente ravvisa una prima censura in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all’art. 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

    In forza di tale previsione – espressione della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e integrante uno standard di tutela non derogabile in peius dalle Regioni – in tutto il territorio diverso dalle aree protette i piani di abbattimento per il controllo della fauna selvatica «devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio». In sostanza, consentendo di utilizzare sul territorio regionale diverso dalle aree protette i soggetti previsti dall’art. 22 della legge n. 394 del 1991 e, in particolare, anche i cacciatori, la disposizione impugnata ridurrebbe in peius il livello di tutela della fauna selvatica individuato dall’art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992; tale norma, contenente l’elenco tassativo dei soggetti autorizzabili al controllo faunistico, non prenderebbe infatti in considerazione i cacciatori che non siano proprietari o conduttori dei fondi interessati dai piani medesimi.

    2.3.– Il ricorrente articola anche una specifica censura nel caso in cui la disposizione regionale impugnata sia interpretata come riferita al testo originario dell’art. 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991, prima della modifica allo stesso apportata dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale), il cui art. 2, comma 33, ha inserito nell’ultima parte del secondo periodo il richiamo esplicito ai cacciatori.

    Infatti, anche in tale ipotesi sarebbero violati il citato parametro costituzionale e quello interposto, in quanto la disposizione impugnata consentirebbe alle ripartizioni faunistico-venatorie di utilizzare il personale degli enti gestori delle aree naturali protette al di fuori delle aree stesse e, soprattutto, consentirebbe alle ripartizioni medesime di individuare ulteriori categorie di soggetti da autorizzarsi al di fuori di quanto tassativamente previsto dall’art. 19 della legge n. 157 del 1992.

    2.4.– Il ricorrente prospetta anche la violazione dell’art. 3 Cost., per l’irragionevolezza della impugnata disposizione regionale, che si porrebbe anche in contrasto con i «canoni che presiedono alla corretta legiferazione».

    Si argomenta, infatti, che nonostante la normativa statale distingua rigorosamente i soggetti abilitati alle attività di controllo nelle aree protette rispetto al resto del territorio, l’art. 33 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019 detterebbe una disciplina unica per l’intero territorio regionale, in forza del combinato disposto dei commi 4 e 9 dell’art. 1 della legge reg. Siciliana n. 18 del 2015. Inoltre, la stessa disposizione impugnata non consentirebbe di comprendere se si riferisca al testo originario del richiamato art. 22 della legge n. 394 del 1991 o a quello modificato, né di comprendere, in tale seconda ipotesi, come possa applicarsi il criterio di preferenza per i «cacciatori residenti nel territorio del parco» al rimanente territorio regionale.

  3. – Il ricorso illustra poi congiuntamente l’impugnativa degli artt. 24 e 25 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, affidata a motivi comuni a entrambi, in riferimento agli artt. 97, comma primo (recte: secondo) e 117, comma secondo, lettera e), Cost.

    La prima disposizione apporta due modifiche all’art. 1 della legge della Regione Siciliana 29 novembre 2005, n. 15 (Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull’esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo), il quale disciplina le attività esercitabili sui beni demaniali marittimi.

    In particolare, sostituendo il comma 1-ter del citato art. 1, si introduce una disciplina transitoria per il rilascio, mediante procedure di evidenza pubblica, di nuove concessioni demaniali marittime con validità fino al 31 dicembre 2020. Tale disciplina è applicabile fino al completamento della procedura di approvazione regionale dei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime adottati dai Comuni, e comunque «nelle more del recepimento delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 675 a 684, della legge 30 dicembre 2018, n. 145», con le quali il legislatore statale ha previsto una generale revisione della...

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