Sentenza nº 145 da Constitutional Court (Italy), 10 Luglio 2020

RelatoreGiovanni Amoroso nella camera di consiglio del 26 maggio 2020
Data di Resoluzione10 Luglio 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 145

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 709-ter, secondo comma, numero 4), del codice di procedura civile, promosso dal Tribunale ordinario di Treviso nel procedimento vertente tra G. S. e M. P., con ordinanza del 16 luglio 2019, iscritta al n. 219 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito il Giudice relatore Giovanni Amoroso nella camera di consiglio del 26 maggio 2020, svolta ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettera a);

deliberato nella camera di consiglio del 26 maggio 2020.

Ritenuto in fatto

  1. ‒ Il Tribunale ordinario di Treviso, con ordinanza del 16 luglio 2019, iscritta al n. 219 del registro ordinanze 2019, ha sollevato tre distinte questioni di legittimità costituzionale dell’art. 709-ter, secondo comma, numero 4), del codice di procedura civile, per violazione: dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione al divieto di bis in idem sancito dall’art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98; dell’art. 25, secondo comma, Cost., nella parte in cui la disposizione impugnata sanziona «gli atti che comunque arrechino pregiudizio al minore» assumendo una carenza di determinatezza della fattispecie; dell’art. 3, primo comma, Cost., laddove stabilisce irragionevolmente il limite massimo della sanzione ivi prevista nell’importo di euro 5.000,00, in quanto di gran lunga superiore alla «sanzione pecuniaria» contemplata dall’art. 570 del codice penale per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

  2. ‒ Il giudice rimettente riferisce che, nell’ambito di un giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la ricorrente, oltre alla domanda principale sullo status e a quelle sulle questioni economiche, aveva chiesto la condanna del coniuge separato al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 709-ter, secondo comma, numero 4), cod. proc. civ., per l’inadempimento dello stesso rispetto all’obbligo di mantenimento della figlia minore sancito nella sentenza di separazione.

    All’udienza di precisazione delle conclusioni, peraltro, il resistente produceva la sentenza della sezione penale del Tribunale ordinario di Treviso n. 651 del 2017, depositata in data 30 maggio 2017, mediante la quale ne era stata accertata la responsabilità penale per aver omesso di versare il contributo al mantenimento della figlia nella misura di cui alla pronuncia di separazione, con l’applicazione della pena di cui all’art. 570 cod. pen.

    Per tale ragione, come riferisce lo stesso giudice a quo, il resistente chiedeva negli scritti conclusivi il rigetto della domanda avente ad oggetto la condanna dello stesso al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende ex art. 709-ter, secondo comma, numero 4), cod. proc. civ., in quanto sui medesimi fatti era già intervenuta la predetta sentenza di condanna, n. 651 del 2017, divenuta irrevocabile.

    In punto di rilevanza, il giudice rimettente evidenzia, in primo luogo, che la domanda proposta dalla ricorrente volta alla condanna del coniuge separato al pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 709-ter, secondo comma, numero 4), cod. proc. civ., dovrebbe trovare accoglimento a fronte del pacifico e reiterato inadempimento del padre agli obblighi di mantenimento sanciti in favore della figlia nella sentenza di separazione, condotta che integrerebbe la fattispecie prevista dal medesimo secondo comma di tale disposizione normativa nella parte in cui sanziona gli «atti che comunque arrechino pregiudizio al minore».

    In particolare, il Tribunale rimettente assume la rilevanza delle questioni ritenendo applicabili – pur consapevole dell’esistenza, anche nella giurisprudenza di merito, di diverse impostazioni interpretative sulla problematica – le sanzioni contemplate dall’art. 709-ter, secondo comma, cod. proc. civ., anche in relazione all’inadempimento agli obblighi di mantenimento dei figli, in quanto: a) sul piano letterale la formula «atti che comunque arrechino pregiudizio al minore» è di ampiezza tale da ricomprendere una vasta categoria di fattispecie tra le quali deve essere annoverato anche il pregiudizio derivante dalla mancata contribuzione economica in favore della prole; b) sul piano teleologico-sistematico, tale conclusione sarebbe corroborata dalla circostanza che il mantenimento dei figli minori rientra nel dovere di assistenza materiale disposto dagli artt. 30 Cost. e 147 del codice civile ed è indispensabile per l’esplicazione e lo sviluppo della personalità del minore nonché per l’indipendenza del genitore collocatario nell’esercizio delle proprie facoltà genitoriali; c) sotto il profilo della ratio legis, l’esclusione dall’ambito applicativo delle sanzioni di cui all’art. 709-ter, secondo comma, cod. proc. civ., dell’inadempimento agli obblighi di mantenimento avrebbe dovuto essere espressamente contemplata, stante l’importanza della questione.

    Il rimettente, con riferimento, poi, alla non manifesta infondatezza della prima questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 709-ter, secondo comma, numero 4), cod. proc. civ., rispetto al parametro di cui all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione al divieto di bis in idem sancito dall’art. 4 Prot. n. 7 CEDU, premette che, in conformità ai criteri enunciati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo sin dalla sentenza 8 giugno 1976, Engel e altri contro Paesi Bassi, la sanzione di cui all’art. 709-ter, secondo comma, numero 4), cod. proc. civ., pur qualificata come amministrativa, è in realtà una sanzione sostanzialmente penale, poiché: a) si tratta di una trasgressione significativa, al punto che le stesse condotte sono punite dall’art. 570 cod. pen.; b) la struttura dell’illecito è analoga sotto il profilo strutturale a un illecito penale atteso che, a fronte del verificarsi di una fattispecie tipica, la stessa contempla una cornice edittale assimilabile a quelle stabilite dai precetti penali; c) deve ritenersi grave, stante l’importo massimo della stessa, pari ad euro 5.000,00, importo superiore a quello previsto da numerose multe e ammende in materia penale nonché alla stessa multa comminabile per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare; d) è irrogata nell’ambito di un procedimento di carattere giurisdizionale nel contraddittorio tra le parti; e) lo scopo della stessa, infine, condivide le finalità di natura preventiva del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art. 570 cod. pen.

    In virtù di tale premessa, il giudice rimettente sottolinea che la disposizione impugnata non è suscettibile di un’interpretazione costituzionalmente orientata, dovendo ritenersi applicabile, come evidenziato in punto di rilevanza, anche all’inadempimento degli obblighi di natura economica, e che nella fattispecie processuale, considerata la gravità di tale inadempimento, la sanzione richiesta dovrebbe essere comminata.

    Il Tribunale di Treviso, premessa la qualificazione in termini sostanzialmente penali della sanzione in questione, dubita della legittimità costituzionale dello stesso art. 709-ter, secondo comma, numero 4), cod. proc. civ., in relazione al parametro di cui all’art. 25, secondo comma, Cost., con riferimento alla necessaria determinatezza dei precetti penali. In particolare, quanto alla non manifesta infondatezza di tale questione, il giudice rimettente sottolinea che la disposizione censurata, nella parte in cui fa riferimento, ai fini dell’applicabilità di una sanzione sostanzialmente penale, anche agli «atti che comunque arrechino pregiudizio al minore», finisce con il demandare l’individuazione delle condotte sanzionate a una valutazione discrezionale dell’autorità giudiziaria, non potendosi ritenere che tali atti debbano ricondursi alle ipotesi contemplate dal primo comma dello stesso art. 709-ter cod. proc. civ., in ragione di un’assunta autonomia tra i due commi.

    Il giudice a quo, infine, in ordine alla questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 709-ter, secondo comma, numero 4), cod. proc. civ., rispetto al parametro di cui all’art. 3, primo comma, Cost., in punto di manifesta infondatezza sottolinea che la medesima contempla un trattamento sanzionatorio di gran lunga superiore, nella misura massima, a quello previsto, per i medesimi fatti, dall’art. 570 cod. pen., con ciò integrando un’irragionevole disparità di trattamento tra soggetti puniti per una stessa condotta nell’ambito dei due procedimenti.

  3. – Nel giudizio incidentale non si sono costituite le parti del giudizio a quo.

  4. – Con atto del 31 dicembre 2019, è invece intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dall’ordinanza di rimessione.

    In particolare, quanto alla dedotta violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione al divieto di bis in idem sancito dall’art. 4 Prot. n. 7 CEDU, l’Avvocatura sottolinea che il Tribunale rimettente parte da un erroneo presupposto interpretativo, ossia da quello dell’applicabilità delle sanzioni previste dal secondo comma dell’art. 709-ter cod. proc...

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