Sentenza nº 139 da Constitutional Court (Italy), 06 Luglio 2020

RelatoreStefano Petitti
Data di Resoluzione06 Luglio 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 139

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 28 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Firenze nel procedimento penale a carico di G. Q., con ordinanza dell’11 marzo 2019, iscritta al n. 113 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visti l’atto di costituzione di G. Q., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

uditi il Giudice relatore Stefano Petitti, l'avvocato Michele Passione per G. Q., e l’avvocato dello Stato Salvatore Faraci per il Presidente del Consiglio dei ministri, nell’udienza pubblica del 10 giugno 2020, svolta, ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1) lettere a) e d), in collegamento da remoto, su richiesta dell’avvocato Michele Passione pervenuta in data 21 maggio 2020;

deliberato nella camera di consiglio del 10 giugno 2020.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza dell’11 marzo 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Firenze ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 28 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, «nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, possa disporre con ordinanza la sospensione del procedimento con contestuale messa alla prova nella fase delle indagini preliminari».

    1.1.– Secondo quanto espone l’ordinanza di rimessione, G. Q., indagato per i reati di violenza privata e lesione personale aggravata che egli avrebbe commesso all’età di sedici anni, ha presentato, tramite il proprio difensore, istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, dopo avere ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari.

    1.2.– Il rimettente osserva che la messa alla prova nel corso delle indagini preliminari è prevista per gli adulti, a norma dell’art. 464-ter del codice di procedura penale, non anche per i minori, per i quali l’art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988 si riferisce alla sospensione del «processo» per messa alla prova dell’«imputato», in tal modo evidenziando che la messa alla prova del minorenne può essere disposta «solo dopo l’esercizio dell’azione penale e, quindi, in nessun caso ad opera del giudice per le indagini preliminari».

    Il giudice a quo nota come ciò trovi conferma nell’art. 29 del d.P.R. n. 448 del 1988, che, per il caso di esito negativo della prova del minore, richiama le norme sulla celebrazione delle udienze – preliminare e dibattimentale –, nelle quali sarebbe pertanto da individuare «la sede “naturale” di applicazione dell’istituto», viceversa inapplicabile «prima dell’udienza preliminare».

    In ragione di queste univoche disposizioni, la messa alla prova in fase di indagini preliminari, pur essendo stata consentita per gli adulti dal sopravvenuto art. 464-ter cod. proc. pen., non potrebbe estendersi al processo minorile, rispetto al quale le norme del codice di rito trovano applicazione meramente residuale, ai sensi dell’art. l, comma l, del d.P.R. n. 448 del 1988.

  2. – Nella parte in cui non consente la messa alla prova del minore nella fase delle indagini preliminari, l’art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988 violerebbe gli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost.

    2.1.– Sarebbe violato il principio di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., poiché, consentita per l’adulto, la messa alla prova nella fase delle indagini preliminari resterebbe ingiustificatamente preclusa al minorenne, che pure ne faccia richiesta tramite difesa tecnica.

    Tale preclusione sarebbe contraria all’obiettivo tipico della giustizia minorile, quello di promuovere la rapida uscita del minore dal circuito penale mediante un intervento istituzionale tempestivo e individualizzato.

    2.2.– Sarebbe altresì violato il finalismo dei trattamenti sanzionatori di cui all’art. 27, terzo comma, Cost., poiché l’efficacia rieducativa della messa alla prova esige che questa sia prossima quanto più possibile al tempo di commissione del reato, venendo quindi diminuita dalla necessità di attendere la celebrazione dell’udienza preliminare.

    Ad avviso del rimettente, «quanto più ci si allontana dal tempo in cui si colloca il fatto-reato tanto meno il minore coinvolto nella relativa vicenda giudiziaria potrà avvertire l’effetto rieducativo e risocializzante degli impegni che caratterizzano il progetto di intervento».

    2.3.– Infine, sarebbe violato l’art. 31, secondo comma, Cost., che impegna la Repubblica a favorire gli istituti necessari alla protezione della gioventù, qual è la messa alla prova del minorenne.

    La dilazione procedimentale della messa alla prova ne sminuirebbe la «valenza “protettiva”», riducendone l’efficacia «in termini di promozione del recupero e del cambiamento personale e sociale del minore coinvolto in un procedimento penale».

  3. – La rilevanza delle questioni viene dal giudice a quo correlata al fatto che G. Q., tramite difesa tecnica, ha chiesto di essere messo alla prova dopo avere ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini e ancora prima dell’udienza preliminare, con riferimento a reati la commissione dei quali egli non contesta, avendo peraltro l’Ufficio servizio sociale minorenni di Firenze attestato che il giovane parla della propria condotta delittuosa con «serietà e schiettezza».

    3.1.– Il rimettente invoca pertanto una sentenza additiva, che consenta al giudice per le indagini preliminari di disporre la messa alla prova dell’indagato minorenne, il quale ne faccia istanza, previa audizione delle parti in apposita udienza camerale, con formulazione dell’imputazione ad opera del pubblico ministero, in analogia alla previsione dell’art. 464-ter cod. proc. pen., e con elaborazione del progetto di intervento dei servizi minorili.

    Secondo il giudice a quo, l’apporto delle competenze specialistiche dei giudici onorari che integrano il collegio in udienza preliminare non andrebbe perduto, in quanto il giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. n. 448 del 1988, può sempre sentire il parere di esperti, «tra i quali» – precisa il rimettente – «possono certamente annoverarsi anche gli stessi componenti onorari del Tribunale per i minorenni».

  4. – Con atto depositato il 6 settembre 2019, si è costituita in giudizio la parte privata, G. Q., instando per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988.

    4.1.– A sostegno delle motivazioni dell’ordinanza di rimessione, la parte privata osserva che l’udienza preliminare, specie nei riguardi degli imputati liberi, viene sovente fissata a notevole distanza di tempo dall’avviso di conclusione delle indagini, ciò che pregiudica l’efficacia della messa alla prova nel conseguimento dell’obiettivo della celere fuoriuscita del minore dal circuito penale.

  5. – Con atto depositato il 9 settembre 2019, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi le questioni inammissibili o, in subordine, infondate.

    5.1.– Le questioni sarebbero inammissibili per difetto di rilevanza, in quanto ipotetiche e premature, poiché sollevate in una fase nella quale ancora non è stato acquisito il progetto di intervento dei servizi minorili, che pur costituisce un presupposto indefettibile della messa alla prova.

    Sarebbe poi inammissibile, per genericità e difetto di pertinenza, l’evocazione dei parametri di cui agli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo...

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