Sentenza nº 128 da Constitutional Court (Italy), 25 Giugno 2020

RelatoreSilvana Sciarra secondo le prescrizioni del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020
Data di Resoluzione25 Giugno 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 128

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana 7 maggio 2019, n. 22 (Disposizioni transitorie ed urgenti in materia di incarichi di posizione organizzativa della Regione Toscana), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 1°-4 luglio 2019, depositato in cancelleria il 5 luglio 2019, iscritto al n. 78 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;

udito il Giudice relatore Silvana Sciarra secondo le prescrizioni del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1) lettera c), in collegamento da remoto, senza discussione orale, in data 9 giugno 2020;

deliberato nella camera di consiglio del 10 giugno 2020.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso iscritto al n. 78 del reg. ric. 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana 7 maggio 2019, n. 22 (Disposizioni transitorie ed urgenti in materia di incarichi di posizione organizzativa della Regione Toscana), in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

    L’art. 1 della legge regionale impugnata, rubricato «Incarichi di posizione organizzativa», stabilisce quanto segue: «Gli incarichi di posizione organizzativa della Regione Toscana proseguono nella loro efficacia fino al completamento delle procedure di attribuzione attivate successivamente all’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 23, comma 4, del d.lgs. 75/2017 e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2019».

    I successivi artt. 2 e 3 contengono, rispettivamente, la «Norma finanziaria», con cui si stabilisce che dalla legge «non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale», e l’individuazione del giorno di entrata in vigore della legge («il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana»).

    Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, il contrasto della legge regionale impugnata con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in relazione sia alle disposizioni dettate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sia a ciò che prevede l’art. 13 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (da ora in avanti: CCNL) del comparto «Funzioni locali», per il periodo 2016-2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018.

    L’art. 13, comma 3, di tale CCNL stabilisce quanto segue: «Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art. 8 del CCNL del 31.3.1999 e all’art. 10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell’art. 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL». Tale disposizione, secondo il ricorrente, sarebbe «espressione della competenza esclusiva dello Stato» per la disciplina del rapporto di lavoro pubblico. Ne deriverebbe l’illegittimità costituzionale della legge regionale impugnata per invasione della sfera di competenza legislativa dello Stato nella materia dell’ordinamento civile. Argomenti in senso contrario, peraltro, non potrebbero essere tratti dal carattere temporaneo delle norme impugnate, posto che «il principio di riserva di contrattazione collettiva non può essere derogato nemmeno in via provvisoria» (è citata la sentenza di questa Corte n. 81 del 2019).

    In secondo luogo, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 3 Cost., ancora in relazione al disposto dell’art. 13 del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018, ritenendo che un’ulteriore proroga degli incarichi di posizione organizzativa determinerebbe «una disparità tra il personale della Regione Toscana ed il restante personale destinatario del richiamato art. 13 del CCNL Funzioni locali, della quale non è dato vedere alcuna ragionevole giustificazione».

  2. – Si è costituita in giudizio la Regione Toscana, in persona del proprio Presidente pro tempore, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

    Le posizioni organizzative oggetto dell’impugnata legge regionale, «assegnate a personale di categoria D», riguarderebbero – afferma la Regione – lo svolgimento sia di funzioni «di particolare complessità», caratterizzate da un «elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa», sia di attività «richiedenti elevata competenza specialistica». Le figure organizzative de quibus, inoltre, sarebbero dotate di «responsabilità diretta verso l’esterno».

    La Regione evidenzia che, a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), attuata in Toscana con la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22, recante «Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014», un consistente numero di personale di categoria D è stato trasferito, per mobilità, dalle Province toscane alla Regione, mantenendo il proprio trattamento economico accessorio «differenziato rispetto a quello dei regionali».

    La previsione di cui all’art. 13 del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018, nel prevedere la possibilità di disporre la proroga degli incarichi di posizione organizzativa in essere...

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