Sentenza nº 127 da Constitutional Court (Italy), 25 Giugno 2020

RelatoreGiuliano Amato nella camera di consiglio del 26 maggio 2020
Data di Resoluzione25 Giugno 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 127

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 263 del codice civile, promosso dalla Corte d’appello di Torino, sezione per la famiglia, nel procedimento vertente tra A. C., nella qualità di curatore speciale di R.F. A., e M. A. e altro, con ordinanza del 4 ottobre 2017, iscritta al n. 245 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2020.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito il Giudice relatore Giuliano Amato nella camera di consiglio del 26 maggio 2020, svolta ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettera a);

deliberato nella camera di consiglio del 26 maggio 2020.

Ritenuto in fatto

  1. – Nel corso di un giudizio di impugnazione del riconoscimento di figlio naturale per difetto di veridicità, la Corte d’appello di Torino, sezione per la famiglia, con ordinanza del 4 ottobre 2017 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 del codice civile, nella parte in cui non esclude la legittimazione ad impugnare il riconoscimento del figlio in capo a colui che abbia compiuto tale atto nella consapevolezza della sua non veridicità.

    Ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto innanzitutto con l’art. 3 della Costituzione, per l’irragionevole disparità di trattamento tra chi abbia consapevolmente effettuato il riconoscimento non veridico e chi abbia prestato il consenso alla fecondazione assistita eterologa: mentre, nel primo caso, l’art. 263 cod. civ. consente all’autore del riconoscimento di proporre l’impugnazione per difetto di veridicità, invece l’art. 9, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) preclude tale impugnazione a chi abbia prestato consenso al concepimento mediante fecondazione medicalmente assistita.

    L’irragionevolezza della disposizione censurata risiederebbe, inoltre, nel consentire a chi abbia consapevolmente scelto di instaurare un rapporto di filiazione di sacrificare l’interesse del soggetto riconosciuto come figlio sulla base di una personale riconsiderazione dei propri interessi, «accampando quale causa quello di cui fin dal principio egli era perfettamente consapevole, ossia la non veridicità del riconoscimento medesimo».

    La disposizione censurata si porrebbe in contrasto, altresì, con l’art. 2 Cost., per la violazione dei principi di responsabilità individuale, di solidarietà sociale e di tutela dell’identità personale del figlio.

  2. – Il giudizio a quo ha ad oggetto l’appello, proposto dalla curatela di una minore, avverso la sentenza con cui il Tribunale ordinario di Torino – in accoglimento della domanda proposta dall’autore del riconoscimento della stessa minore quale figlia – ha annullato per difetto di veridicità tale riconoscimento, effettuato nel 2004, disponendo le relative annotazioni sui registri dello stato civile. Il giudice a quo riferisce che non forma oggetto di contestazione tra le parti la piena consapevolezza della falsità del riconoscimento da parte del suo autore.

    2.1.– Il giudice a quo premette che nel caso in esame non è in discussione nemmeno il rispetto del termine di decadenza per la proposizione dell’azione, posto che la domanda è stata proposta nella vigenza della precedente disciplina che ne prevedeva l’imprescrittibilità. In ogni caso, il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), all’art. 104, comma 10, consente in via transitoria di beneficiare del termine di un anno dall’entrata in vigore dello stesso d.lgs. n. 154 del 2013.

    Dopo avere disatteso l’eccezione di nullità della sentenza per il mancato interpello della minore, il rimettente dichiara di condividere la ricostruzione normativa e l’interpretazione fatta propria dal giudice di primo grado, non potendo essere accolti i rilievi dell’appellante, nel senso di attribuire prevalenza all’interesse della minore alla propria identità familiare, comunque realizzatasi.

    La questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 cod. civ. sarebbe, dunque, rilevante nel caso in esame, poiché la riforma della sentenza impugnata potrebbe avere luogo solo laddove fosse accolta la questione di legittimità costituzionale della disposizione censurata.

    2.2.– Quanto al merito delle questioni, la Corte di appello premette che non è in discussione la pienezza della discrezionalità legislativa nella disciplina delle diverse situazioni, fermo restando il limite della non manifesta irragionevolezza.

    Peraltro, le situazioni fattuali alle quali fanno riferimento sia la disposizione censurata, come ridisegnata dal d.lgs. n. 154 del 2013, sia l’art. 9 della legge n. 40 del 2004 – sotto il profilo soggettivo di colui che pone in essere l’atto determinativo dello “status” del nato, quale figlio proprio – sarebbero assolutamente identiche. In entrambi i casi, infatti, sussistono la consapevolezza di non essere il padre biologico del riconosciuto e la volontà di assumere la paternità e la responsabilità, quale genitore, di un figlio che non è biologicamente il proprio.

    In entrambi i casi, alla base del riconoscimento, vi sarebbe un atto consapevole e contra legem: nel caso dell’art. 9 della legge n. 40 del 2004, il consenso alla pratica di procreazione assistita di tipo eterologo e, nel caso del riconoscimento cosiddetto “di compiacenza”, la violazione dell’art. 567 del codice penale. Tuttavia, mentre l’art. 9 della legge n. 40 del 2004 preclude l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, l’art. 263 cod. civ. legittima l’autore del riconoscimento non veritiero all’azione di impugnazione dello stesso.

    Osserva il giudice a quo che la ratio sottesa al divieto dell’art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004 è rappresentata dalla necessità di rispettare il principio, deducibile dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali e entrato a far parte integrante dell’ordinamento italiano, secondo il quale in ogni provvedimento legislativo, amministrativo o giudiziario riguardante un minore l’interesse di quest’ultimo deve sempre essere considerato preminente. Il rimettente richiama, a questo riguardo, la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176; la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77; la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.

    Dovrebbe, quindi, escludersi che colui che, consapevole della difformità dalla realtà biologica, altrettanto consapevolmente abbia scelto di instaurare con un minore un rapporto di filiazione, possa successivamente sacrificare lo status del figlio solo perché la riconsiderazione dei propri interessi, la natura dei quali neanche è tenuto a rappresentare, lo avrebbe indotto a ritrattare il riconoscimento già prestato, adducendo una circostanza di cui fin dal principio egli era perfettamente consapevole, ossia la non veridicità del riconoscimento medesimo.

    Ad avviso della Corte d’appello, la situazione in esame sarebbe sostanzialmente identica a quella considerata dall’art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004. Tuttavia, la tutela accordata al minore in quest’ultimo caso è viceversa negata nel caso dell’art. 263 cod. civ.

    Il rimettente dubita, quindi, della legittimità della disparità di trattamento derivante dall’art. 263 cod. civ., sia in relazione al principio di uguaglianza e ragionevolezza sancito dall’art. 3 Cost., sia in relazione ai principi di responsabilità individuale e di solidarietà sociale, nonché di tutela dell’identità personale, che trovano espressione nell’art. 2 Cost.

    Al riguardo, il rimettente osserva che l’identità personale trova il suo elemento caratterizzante proprio nel nome, quale autonomo segno distintivo di tale identità, e che nel contesto sociale l’acquisizione del nome è l’effetto di più immediata percezione del riconoscimento di paternità (è richiamata la sentenza di questa Corte n. 13 del...

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