Sentenza nº 115 da Constitutional Court (Italy), 23 Giugno 2020

RelatoreAldo Carosi nella camera di consiglio del 6 maggio 2020
Data di Resoluzione23 Giugno 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 115

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente:

Marta CARTABIA;

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 38, commi 1-terdecies, 2-bis e 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, promosso dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Calabria, nel procedimento relativo al Comune di Reggio Calabria, con ordinanza del 26 agosto 2019, iscritta al n. 211 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito il Giudice relatore Aldo Carosi nella camera di consiglio del 6 maggio 2020, svolta ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettera a);

deliberato nella camera di consiglio del 19 maggio 2020.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 26 agosto 2019, la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Calabria, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 38, commi 1-terdecies, 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58.

    Il citato art. 38, comma 1-terdecies, sostituisce la tabella di cui al comma 5-bis dell’art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), con la seguente: «Rapporto passività/impegni di cui al titolo I – Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale

    Fino al 20 per cento – 4 anni

    Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento – 10 anni

    Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento per i comuni fino a 60.000 abitanti – 15 anni

    Oltre il 60 per cento per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni – 20 anni».

    Le ulteriori disposizioni censurate stabiliscono: «2-bis. Gli enti locali che hanno proposto la rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio ai sensi dell’articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro la data del 14 febbraio 2019 di deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, anche se non ancora approvato dalla competente sezione regionale della Corte dei conti ovvero inciso da provvedimenti conformativi alla predetta sentenza della sezione regionale competente, possono riproporre il piano per adeguarlo alla normativa vigente secondo la procedura dell’articolo 1, commi 888 e 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 2-ter. La riproposizione di cui al comma 2-bis deve contenere il ricalcolo complessivo del disavanzo già oggetto del piano modificato, nel rispetto della disciplina vigente, ferma restando la disciplina prevista per gli altri disavanzi».

    1.1.– Il rimettente riferisce che, con deliberazione della Commissione straordinaria dell’8 febbraio 2013, n. 17, il Comune di Reggio Calabria aveva fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) prevista per gli enti in predissesto dall’art. 243-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, poi integrata e rimodulata, con successiva deliberazione 15 luglio 2013, n. 142, in virtù dell’art. 1, comma 15, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 2013, n. 64.

    Il piano di riequilibrio afferente alla citata procedura – che prevedeva che il disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui ex art. 243-bis, comma 8, lettera e), del d.lgs. n. 267 del 2000 venisse ripianato in dieci anni – era stato approvato dalla Corte dei conti, sezioni riunite in speciale composizione, con sentenza 17 luglio 2014, n. 26/2014/EL, a seguito dell’impugnativa, ex art. 243-quater, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000, del diniego opposto dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Regione Calabria, con delibera 30 gennaio 2014, n. 11.

    Successivamente, il Comune di Reggio Calabria, con deliberazione del Consiglio comunale 29 giugno 2016, n. 42, aveva proceduto, ai sensi dell’originaria stesura dell’art. 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», alla rimodulazione del predetto piano, che, però non era approvata né dalla sezione regionale di controllo per la Regione Calabria della Corte dei conti, né dalle sezioni riunite in speciale composizione.

    Quindi, in virtù della modifica del predetto art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015 ad opera dell’art. 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), il Comune di Reggio Calabria aveva presentato un’ulteriore rimodulazione del piano di riequilibrio, avvalendosi della facoltà di ripiano trentennale del disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui effettuata ai sensi dell’art. 243-bis, comma 8, lettera e), del d.lgs. n. 267 del 2000. Detta rimodulazione veniva approvata dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Regione Calabria, con delibera 26 settembre 2017, n. 86.

    L’art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015, come sostituito dall’art. 1, comma 434, della legge n. 232 del 2016, è stato però dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 18 del 2019 di questa Corte.

    Conseguentemente, la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Regione Calabria, con delibera 6 marzo 2019, n. 31, ha ritenuto il piano adottato sulla base di detta disposizione privo di supporto normativo e pertanto inefficace, mentre sarebbe dovuta ritenersi efficace la procedura di riequilibrio precedente.

    È quindi intervenuto l’art. 38, comma 2-bis, del d.l. n. 34 del 2019, come convertito, che consente agli enti locali che hanno proposto la rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio ai sensi dell’art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015, entro la data del 14 febbraio 2019 di deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, anche se non ancora approvato dalla competente sezione regionale della Corte dei conti ovvero inciso da provvedimenti conformativi alla predetta sentenza della sezione regionale competente, di riproporre il piano per adeguarlo alla normativa vigente, secondo la procedura dell’art. 1, commi 888 e 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

    Avvalendosi della facoltà di rimodulazione prevista dalla menzionata disposizione, il Comune di Reggio Calabria, con deliberazione del Consiglio comunale 30 luglio 2019, n. 37, ha riproposto il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, modificandone la durata, giacché ha previsto una dilazione temporale del recupero del disavanzo incluso nel piano in un termine doppio (ventennale anziché decennale) rispetto a quello originario. Più in particolare, il piano riproposto prevede che il disavanzo già oggetto della procedura di riequilibrio venga recuperato in ulteriori quattordici quote annue che si sommano alle sei annualità del piano già decorso, e, quindi, in venti anni complessivi.

    1.2.– Dopo aver premesso di essere investito della valutazione della modifica del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis, del d.l. n. 34 del 2019, come convertito, e aver sinteticamente descritto la procedura di riequilibrio, il rimettente assume di essere legittimato a sollevare l’incidente di costituzionalità in tale sede, secondo quanto riconosciuto da questa Corte nelle recenti sentenze n. 105 e n. 18 del 2019, nell’ambito del controllo sul detto piano, assimilato, a questi fini, al controllo preventivo di legittimità e a quello di parificazione dei bilanci statali e regionali.

    Inoltre, le questioni sollevate sarebbero rilevanti in quanto il rimettente è chiamato a pronunciarsi sulle rimodulazioni di cui all’art. 38, commi 2-bis e 2-ter, del d.l. n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, nella legge n. 58 del 2019, ai sensi del successivo comma 2-quater – in base al quale dette rimodulazioni sono oggetto di approvazione o di diniego della competente sezione regionale della Corte dei conti – nonché, in caso di approvazione della riscrittura, a esprimere ulteriori giudizi sul raggiungimento degli «obiettivi intermedi». Sarebbe quindi indispensabile fare applicazione delle norme censurate, delle quali, alla luce dell’inequivoco dato testuale, il rimettente esclude la praticabilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata.

    1.3.– Secondo il giudice rimettente, il combinato disposto dei commi 1-terdecies, 2-bis e 2-ter, dell’art. 38 del d.l. n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, nella legge n. 58 del 2019, nella parte in cui consentirebbe agli enti locali che si fossero avvalsi della facoltà loro concessa dall’art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015 (come modificato dall’art. 1, comma 434, della legge n. 232 del 2016), di riproporre il piano di riequilibrio finanziario pluriennale già approvato, estendendolo a un...

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