Sentenza nº 122 da Constitutional Court (Italy), 23 Giugno 2020

RelatoreGiuliano Amato nella camera di consiglio del 20 maggio 2020
Data di Resoluzione23 Giugno 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 122

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 7-ter, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, promosso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Palermo, nel procedimento penale a carico di M. C. e M. P., con ordinanza del 6 settembre 2019, iscritta al n. 203 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito il Giudice relatore Giuliano Amato nella camera di consiglio del 20 maggio 2020, svolta ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettera a);

deliberato nella camera di consiglio del 20 maggio 2020.

Ritenuto in fatto

  1. – Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Palermo, con ordinanza del 6 settembre 2019 (reg. ord. n. 203 del 2019), emessa in sede di interrogatorio ex art. 294 del codice di procedura penale di C. M. e P. M., ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 7-ter, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26.

    1.1.– La disposizione censurata prevede, in relazione all’erogazione del reddito di cittadinanza, che «[n]ei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all’articolo 7, comma 3, l’erogazione del beneficio di cui all’articolo 1 è sospesa».

  2. – Secondo il giudice rimettente, dall’uso della congiunzione «nonché» per collegare i due periodi discenderebbe che l’erogazione del reddito o della pensione di cittadinanza debba essere sospesa nei confronti del richiedente o del beneficiario il quale sia destinatario di una misura cautelare di qualsiasi tipo e per qualsiasi reato che ne consenta l’applicazione, oppure di una sentenza di condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti indicati all’art. 7, comma 3, del medesimo d.l. n. 4 del 2019, come convertito (cioè quelli di cui ai precedenti commi 1 e 2 e quelli previsti dagli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni indicate dal predetto art. 416-bis, ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo).

    Siffatta interpretazione sarebbe avvalorata dal dossier del Servizio studi della Camera dei deputati sul testo normativo, ove si chiarisce che l’art. 7-ter del d.l. n. 4 del 2019, introdotto nel corso dell’esame della legge di conversione alla Camera, disciplina la sospensione dell’erogazione del reddito o della pensione di cittadinanza a seguito di specifici provvedimenti dell’autorità giudiziaria penale, in particolare quando il beneficiario o il richiedente siano destinatari di una misura cautelare personale oppure quando siano condannati, con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui all’art. 7, comma 3, dello stesso decreto.

    In conseguenza di ciò, la disposizione oggetto di censura sarebbe illogica e irragionevole, in contrasto, quindi, con l’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che la sospensione dell’erogazione del reddito di cittadinanza sia disposta nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, per i soli delitti indicati all’art. 7, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito.

    2.1.– In punto di rilevanza il giudice a quo asserisce che la questione sarebbe indubbiamente rilevante, atteso che nei confronti di C. M. e P. M. dovrebbe essere sospesa l’erogazione del reddito di cittadinanza, essendo stata applicata agli stessi una misura cautelare personale, sebbene per reati non inseriti nel novero di cui al predetto art. 7, comma 3.

    2.2.– Nel merito, il rimettente sottolinea che, interpretando letteralmente la norma, si arriverebbe al paradossale risultato di dover sospendere l’erogazione del reddito o della pensione di cittadinanza nei confronti del destinatario di un provvedimento cautelare per un reato diverso da quelli di cui al citato comma 3 dell’art. 7, mentre un soggetto che per il medesimo reato sia stato condannato con sentenza non definitiva non riceverebbe il provvedimento di sospensione. Conseguenza illogica, tenuto conto che per l’applicazione di una misura cautelare sono sufficienti «gravi indizi di colpevolezza», dunque un quantum probatorio di minor pregnanza rispetto a quello fissato per addivenire a una sentenza, anche non definitiva, di condanna, per la quale l’imputato deve risultare «colpevole del...

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