Sentenza nº 117 da Constitutional Court (Italy), 23 Giugno 2020

RelatoreDaria de Pretis ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020
Data di Resoluzione23 Giugno 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 117

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, e 11 della legge della Regione Basilicata 13 marzo 2019, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2019), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 10-16 maggio 2019, depositato in cancelleria il 15 maggio 2019, iscritto al n. 57 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di costituzione della Regione Basilicata;

udito il Giudice relatore Daria de Pretis ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettere a) e c), in collegamento da remoto, senza discussione orale, in data 19 maggio 2020;

deliberato nella camera di consiglio del 19 maggio 2020.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 10-16 maggio 2019 e depositato il 15 maggio 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, e 11 della legge della Regione Basilicata 13 marzo 2019, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2019), in riferimento all’art. 117, commi primo e secondo, lettera s), della Costituzione.

    Il ricorrente, dopo aver rilevato che le disposizioni recate dalla legge impugnata riguardano «svariati ambiti di intervento», illustra le ragioni per le quali ritiene che due di esse siano in contrasto con la Costituzione.

    1.1.– L’art. 7, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 2 del 2019 dispone il riconoscimento in favore dei comuni macrofornitori di risorse idriche, individuati ai sensi della deliberazione della Giunta della Regione Basilicata 10 aprile 2015, n. 459 (Misure di compensazione ambientale – Annualità 2015-2016), di un contributo di compensazione ambientale pari a due centesimi di euro (euro 0,02) per ogni metro cubo di acqua immessa in rete eccedente il fabbisogno comunale. Questo beneficio è erogato al dichiarato fine di assicurare il «mantenimento delle condizioni ambientali delle fonti di approvvigionamento idrico da acquifero, [di] dare seguito all’implementazione di politiche tese allo sviluppo sostenibile nonché [di consentire] il completamento delle opere afferenti le reti di distribuzione».

    Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la previsione di un contributo di compensazione ambientale destinato ai comuni affinché svolgano attività dirette al mantenimento delle condizioni ambientali delle fonti di approvvigionamento idrico «è in linea astratta perfettamente ammissibile in quanto rientrante nelle politiche di sviluppo sostenibile». Si tratterebbe, infatti, di una misura di tutela della risorsa idrica non confliggente con lo spirito e le previsioni del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015, n. 39 (Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d’impiego dell’acqua).

    Il ricorrente dubita, invece, della legittimità costituzionale di quella parte della previsione secondo cui il contributo di compensazione ambientale è destinato al completamento delle opere afferenti alle reti di distribuzione. Queste ultime, infatti, quando riguardano l’acqua ad uso potabile, sono elementi del servizio idrico integrato e i relativi interventi sono realizzati dal gestore affidatario del servizio e non dai comuni. Inoltre, i costi devono trovare copertura nella tariffa, secondo quanto disposto dall’art. 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dalla normativa di settore emanata dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).

    La difesa statale, pur ritenendo «in linea teorica ammissibile il concorso di fondi pubblici, che unitamente alla tariffa possono finanziare interventi infrastrutturali nel settore idrico», sostiene che con la norma impugnata la Regione Basilicata abbia effettuato «un’attribuzione impropria del contributo di compensazione ambientale, erogandolo ai comuni invece che al gestore unico del servizio, che nel caso di specie è l’Acquedotto Lucano nell’ambito dell’ATO regionale».

    Il ricorrente ricorda in proposito che la normativa statale ha privato i singoli comuni delle competenze in materia, attribuendole agli enti di governo dell’ambito, cui pure i primi partecipano (art. 147 del d.lgs. n. 152 del 2006). Spettano pertanto agli enti di governo dell’ambito l’organizzazione e la pianificazione degli interventi nel settore idrico, ivi compresa la loro realizzazione. Inoltre, la scelta legislativa censurata produrrebbe l’inconveniente della duplicazione dei costi relativi a questi interventi, che «ricadrebbero sia sul contributo sia sulla tariffa».

    In definitiva, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la norma regionale impugnata si porrebbe in contrasto con le disposizioni in materia di tutela delle acque contenute nella Parte III del d.lgs. n. 152 del 2006, che, per costante giurisprudenza costituzionale, attengono alla materia della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Di qui la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

    1.2.– L’art. 11 della legge reg. Basilicata n. 2 del 2019, rubricato «Disposizioni in materia di consorzi industriali», dispone lo stanziamento di una somma a valere sul bilancio triennale, finalizzata a garantire il conseguimento degli obiettivi del piano di risanamento del consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza, approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione 10 settembre 2018, n. 918 (Art. 1, comma 4, L.R. n. 34/2017 – Approvazione della proposta del Commissario Straordinario del Piano di Risanamento per il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza), e prevede le modalità di erogazione di quelle somme in favore del menzionato consorzio.

    In proposito, il ricorrente rileva che, ai sensi dell’art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e dell’art. 10 della legge della Regione Basilicata 5 febbraio 2010, n. 18 (Misure finalizzate al riassetto ed al risanamento dei consorzi per lo sviluppo industriale), i consorzi industriali sono enti pubblici economici; si tratta quindi di soggetti che esercitano attività imprenditoriale.

    In ragione di ciò, la dazione di denaro pubblico, al fine di risanare la situazione economico-finanziaria dell’ente, si configura come aiuto di Stato. Peraltro – aggiunge la difesa statale – lo stesso legislatore lucano avrebbe espressamente ricondotto le erogazioni in questione alla materia degli aiuti di Stato (è citata la legge reg. Basilicata n. 18 del 2010).

    Pertanto, gli aiuti di cui alla norma impugnata avrebbero dovuto essere notificati alla Commissione europea per la preventiva autorizzazione sulla base della verifica della sussistenza dei presupposti stabiliti dalla Comunicazione della Commissione stessa «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà» (2014/C 249/01). In ogni caso, la norma che li prevede avrebbe dovuto contenere la cosiddetta clausola di stand still. Inoltre, gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione possono essere concessi solo una volta nel decennio.

    Per le ragioni anzidette la norma impugnata violerebbe l’art. 117, primo comma, Cost.

  2. – La Regione Basilicata si è costituita in giudizio chiedendo che le questioni promosse siano dichiarate inammissibili e, in ogni caso, infondate.

    2.1.– Quanto alla prima censura, la resistente sostiene che essa è inammissibile in quanto il ricorrente avrebbe omesso di accedere a un’interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione.

    In particolare, il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe operato un’«evidente trasposizione concettuale e [un] salto logico» ritenendo che la norma impugnata attribuisca illegittimamente ai comuni le funzioni relative al servizio idrico integrato. Inoltre, il ricorrente avrebbe omesso di considerare che il contributo di compensazione ambientale è dichiaratamente finalizzato, in via prioritaria, «all’implementazione di politiche tese allo sviluppo sostenibile», a cui, secondo la difesa regionale, «sono partecipi anche i Comuni».

    La resistente rileva, inoltre, una contraddizione tra quanto riportato nel ricorso e quanto affermato nella delibera del Consiglio dei ministri di impugnazione della disposizione in esame, là dove si afferma che «[i]n linea astratta, la norma può dirsi legittima nella previsione dell’utilizzo dei contributi di “compensazione ambientale” attribuito ai Comuni per lo svolgimento delle attività volte al mantenimento delle condizioni ambientali delle fonti di approvvigionamento idrico ai fini delle politiche per uno sviluppo sostenibile». La difesa regionale aggiunge che la misura del compenso potrebbe essere determinata «per destinarla anche interamente alla finalità prioritaria», cioè per la tutela e la garanzia del mantenimento delle condizioni ambientali delle fonti di approvvigionamento idrico da acquifero.

    Inoltre, la misura del contributo di compensazione ambientale sarebbe stata determinata con la deliberazione della Giunta della Regione Basilicata 22 luglio 2002, n. 1321 (Determinazione di misure di compensazione ambientale in campo idrico), ben prima, quindi, dell’intervento della previsione normativa impugnata. Successivamente, tale contributo sarebbe stato riconosciuto e liquidato ai comuni nei trienni 2008-2010 e 2011-2013 e nel biennio...

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