Ordinanza nº 86 da Constitutional Court (Italy), 07 Maggio 2020

RelatoreDaria de Pretis nella camera di consiglio del 6 aprile 2020
Data di Resoluzione07 Maggio 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 86

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della proclamazione a senatrice, nella seduta n. 140 del 31 luglio 2019, da parte dell’Assemblea del Senato della Repubblica della XVIII legislatura, di Emma Pavanelli, candidata nella lista MoVimento 5 Stelle (M5S) nella Regione Umbria, con l’assegnazione del seggio non attribuito nella Regione Siciliana a causa dell’incapienza dei candidati della lista M5S, promosso da Gregorio De Falco, nella qualità di senatore, con ricorso depositato in cancelleria il 3 settembre 2019 ed iscritto al n. 3 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2019, fase di ammissibilità.

Udito il Giudice relatore Daria de Pretis nella camera di consiglio del 6 aprile 2020, svolta, ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 24 marzo 2020, punto 1), lettera a);

deliberato nella camera di consiglio del 7 aprile 2020.

Ritenuto che il senatore Gregorio De Falco, nella qualità di membro del Senato della Repubblica, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato – per violazione degli artt. 3, 24, 48, 51, 57, 66, 72 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all’art. 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge n. 848 del 1955 – nei confronti del Senato della Repubblica «e, se dichiarato ammissibile», della senatrice Emma Pavanelli, in relazione all’atto di proclamazione di quest’ultima, candidata nella Regione Umbria (Senato della Repubblica, Atti parlamentari, XVIII legislatura, seduta n. 140 del 31 luglio 2019), nonché dei seguenti «atti antecedenti e/o presupposti»: deliberazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica di approvazione della relazione del senatore Urraro, poi trasfusa nel Doc. XVI, n. 2 (seduta n. 31 del 26 giugno 2019); deliberazione del Senato della Repubblica di approvazione del predetto Doc. XVI, n. 2 (seduta n. 140 del 31 luglio 2019), e deliberazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica di approvazione della relazione del senatore Crucioli per l’attribuzione nella Regione Umbria del seggio non assegnato nella Regione Sicilia (seduta n. 36 del 31 luglio 2019);

che il ricorrente premette di agire «come rappresentante della Nazione ex art. 67 Cost., titolare del diritto ad una procedura parlamentare che avvenga nel rispetto della Costituzione e dei Regolamenti di cui all’articolo 64 Cost.», richiamando a tale proposito l’ordinanza n. 17 del 2019 di questa Corte;

che, preliminarmente, la difesa del senatore De Falco ricostruisce la vicenda che ha preceduto l’odierno conflitto, consistente nella mancata...

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